VALLE D'AOSTA Mutui integrativi alle misure PSR
L’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che sono stati approvati dalla Giunta regionale i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
FINALITA': l’intervento, attuabile in base alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, si inserisce all’interno delle misure previste per il Pacchetto Agricoltura ad integrazione delle agevolazioni a fondo perduto cofinanziate nell’ambito del PSR 2014/20 sulle specifiche misure:
4.1.1 “Investimenti in aziende agricole”,
4.1.2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori”,
4.2 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e
7.6 “Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi”.
BENEFICIARI: Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale, collocate utilmente nelle graduatorie delle tipologie di
intervento 4.1.1, 4.1.2 e della sottomisura 4.2, nonché i seguenti altri soggetti collocati
sulla graduatoria della sotto misura 7.6: a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola; b) gli enti locali e le loro forme associative.
MASSIMALE: l’importo del mutuo potrà coprire fino al 90% della spesa ammessa.
DOMANDA: in sede di prima applicazione le domande di mutuo integrative, alle istanze inoltrate nei bandi 2017 con finestra già chiusa, possono essere presentate entro il 30 giugno 2018.
VALLE D'AOSTA: MUTUI INTEGRATIVI ALLE MISURE PSR

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VALLE D'AOSTA - PSR 2014/20
Mutui integrativi rispetto agli aiuti a fondo perduto previsti dai bandi del PSR 2014/20 inerenti a:
- Tipologia di intervento 4.1.1 Investimenti in aziende agricole
- Tipologie di intervento 4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori
- Sotto-misura 4.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Sotto-misura 7.6 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi
AMBITO DI APPLICAZIONE GENERALE
Le presenti disposizioni costituiscono i criteri applicativi per la concessione dei mutui
previsti dall’articolo 5 commi 1, 2 e dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016,
n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale), di seguito denominata l.r. di riferimento, a valere sul fondo di rotazione
costituito ai sensi dell’art. 24 della medesima e per il finanziamento delle seguenti
tipologie d’investimento:
- - investimenti nel settore della produzione agricola primaria;
- - investi menti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodottiagricoli;
- - investimenti finalizzati a garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l’utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali.
GLI AIUTI SONO EROGATI SOTTO FORMA DI MUTUO A TASSO AGEVOLATO
I mutui di cui ai presenti criteri sono erogati a integrazione dell’aiuto a fondo perduto, co-finanziato nell’ambito del P.S.R. 14-20 e oggetto delle domande collocate nelle graduatorie riferibili alle finestre utili alla presentazione delle domande a valere su:
- a) Tipologia di intervento 4.1.1 - Investimenti in aziende agricole;
- b) Tipologie di intervento 4.1.2 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole -
Giovani agricoltori; - c) Sottomisura 4.2 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- d) Sottomisura 7.6 - Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione degli alpeggi.
BENEFICIARI E INTENSITÀ AIUTO
Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale, collocate utilmente nelle graduatorie delle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e della sottomisura 4.2, nonché i seguenti altri soggetti collocati sulla graduatoria della sotto misura 7.6:
- a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola;
- b) gli enti locali e le loro forme associative.
L’importo del mutuo potrà coprire fino al 90% della spesa ammessa.
TASSO D’AIUTO
Il tasso d’interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo, è pari all’1%
COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili a beneficiare dell’aiuto le voci di spesa ammesse ad incentivo nel bando oggetto di mutuo integrativo.
Sono, inoltre, ammissibili:
- a. l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile;
- b. le spese notarili, comprensive delle relative imposte.
REQUISITI
Il richiedente deve soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal rispettivo bando oggetto di mutuo integrativo.
- La domanda deve essere collocata utilmente nella graduatoria di riferimento.
- Il richiedente deve ottenere da parte di FINAOSTA una valutazione economicofinanziaria
positiva circa il merito creditizio e l’adeguatezza delle garanzie offerte. - La documentazione integrativa di perfezionamento, laddove prevista, deve essere presentata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente.
- Devono essere rispettate le ulteriori condizioni pertinenti con riferimento agli articoli 5 e
6 della l.r. di riferimento, approvate con deliberazione della Giunta regionale n.1137/2016. - Il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito
di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. - L’impresa beneficiaria non deve essere un’impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall’articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.
DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA
Si assume come spesa ammissibile l’importo ritenuto congruo e ragionevole per l’investimento previsto, nell’ambito del bando di riferimento e senza l’applicazione dei tetti di spesa massimi, con l’aggiunta dei costi inerenti alle spese notarili, comprensive delle relative imposte, dell’I.V.A, laddove ammissibile, e la detrazione dell’aiuto in conto capitale concesso ai sensi della specifica tipologia di intervento.
IMPORTO DEL MUTUO
L’importo del mutuo è pari al 90% della spesa ammessa
DOMANDA
I soggetti interessati possono presentare la domanda di mutuo nel rispetto dei limiti
temporali stabiliti dai rispettivi bandi oggetto di finanziamento integrativo.
- In sede di prima applicazione le domande di mutuo integrative, alle istanze inoltrate nei
bandi 2017 con finestra già chiusa, possono essere presentate entro il 30 giugno c.a..
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