GOVERNO ITALIANO: bando per progetti di assistenza a favore delle vittime della tratta.
RISORSE: l’ammontare delle risorse è di 22.500.000 Euro
PUBBLICATO L’AVVISO: della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, che prevede, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, un Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
DESTINATARI: sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini di cui all’articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.
SOGGETTI PROPONENTI: i progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti: – a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; – b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi;
– c) soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. L’iscrizione al citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del presente bando.
DURATA DEI PROGETTI: i progetti ammessi al finanziamento a norma del presente bando hanno una durata di 15 mesi e dovranno essere avviati il 1° dicembre 2017.
MASSIMALE DI FINANZIAMENTO: La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale come segue; 1) Piemonte e Valle D’Aosta 1.700.000; 2) Liguria 850.000; -3) Lombardia 1 (Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como, Milano) 1.900.000; -4) Lombardia 2 (Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia) 1.300.000; -5) Prov. Trento e Bolzano 400.000; -6) Veneto 1.700.000; -7) Friuli Venezia Giulia 500.000; -8) Emilia Romagna 1.600.000; -9) Toscana -1.500.000; -10) Marche 700.000; -11) Umbria 650.000; -12) Abruzzo e Molise 900.000; -13) Lazio 1.750.000; -14) Campania -.350.000; -15) Puglia 1.600.000; -16) Basilicata 450.000;-17) Calabria 1.000.000; -18) Sicilia 1 (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento) 1.000.000; -19) Sicilia 2 (Messina, Catania) 750.000; – 20) Sicilia 3 (Palermo, Trapani) 400.000; -21) Sardegna 500.000.
DOMANDA :scadenza 25 settembre 2017.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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PROGETTI DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DELLA TRATTA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).
(G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 -Serie Generale)
FINALITÀ
Finanziare i progetti finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto, l’emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.
CONTENUTO DEI PROGETTI
1. I progetti devono prevedere le attività di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e comma 2, lett. b), c) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, come di seguito precisate:
- a) attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e all’emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale;
- b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nei percorsi di protezione dedicati;
- c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;
- d) accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle vittime;
- e) attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro status giuridico;
- f) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale);
- g) attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza -in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche mediante l’uso delle nuove tecnologie e dei processi d’uso delle ICT), teso a favorire la loro empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine;
- h) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e grave sfruttamento e il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria, in relazione a quanto contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, ivi compresa l’attivazione di percorsi integrati di tutela tra i due sistemi, valutando l’iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta.
Vi si comprendono altresì, per quanto riguarda le misure di accoglienza e di inclusione sociale, gli interventi volti a facilitare il dialogo e la collaborazione con il Servizio Centrale dello SPRAR, all’interno del quale sono attivati servizi speciali per richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria portatori di esigenze particolari, ai sensi del sopramenzionato decreto legislativo.
I progetti dovranno inoltre garantire un programma specifico di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico -sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
- I progetti dovranno inoltre prevedere in ogni caso quanto stabilito all’articolo 2, comma 2, lett. a), e), f), g), e almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, nonché le metodologie di cui al comma 4, lett. a), b), c) dello stesso articolo 2.
DESTINATARI
Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini di cui all’articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.
SOGGETTI PROPONENTI, ATTUATORI E PARTENARIATO
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, i progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:
- a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi;
- c) soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
- L’iscrizione al citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del presente bando.
REQUISITI DELLE PROPOSTE DI PROGETTO
A pena di inammissibilità della proposta di progetto, i soggetti privati di cui alla lettera c) del comma precedente si convenzionano con uno o più dei soggetti di cui al precedente comma 1, lett a) e b), appartenenti all’ambito territoriale prescelto, mediante stipula di appositi accordi.
- Le proposte progettuali possono prevedere la formale adesione di enti attuatori, pubblici o privati, indicando dettagliatamente nel formulario allegato al presente bando i nominativi e il riparto delle competenze.
- I soggetti attuatori privati devono in ogni caso, a pena di inammissibilità della proposta progettuale, essere iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti di cui al precedente comma 1, lett. c).
- Nel caso di adesione di soggetti attuatori, il proponente rimane ad ogni fine l’unico responsabile della realizzazione del progetto nei confronti del Dipartimento per le pari opportunità.
- Il proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale, pena l’inammissibilità del progetto in cui è indicato come soggetto attuatore. A tal fine il proponente deve produrre apposita dichiarazione di non essere anche attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale del progetto.
- Le proposte progettuali possono, inoltre, prevedere forme di partenariato con enti pubblici e privati diversi dai soggetti in convenzione di cui al precedente comma 2 e dai soggetti indicati come attuatori di cui al precedente comma 3, con funzioni di supporto e potenziamento delle attività progettuali.
DURATA DEI PROGETTI
I progetti ammessi al finanziamento a norma del presente bando hanno una durata di 15 mesi e dovranno essere avviati il 1° dicembre 2017.
PRESA IN CARICO IN CONTINUITÀ
Le persone beneficiarie del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e finanziati dal Bando pubblicato dal Dipartimento per le pari opportunità (c.d. Bando 1/2016) che, in base al SIRIT, risultino in carico alla data del 30 novembre 2017 tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando.
- La messa in rete e la prosecuzione del percorso di assistenza alle vittime che, alla data del 30 novembre 2017, siano in carico a progetti riferiti al bando 1/2016 che non dovessero risultare beneficiari di un finanziamento nel presente bando è assicurata per il tramite del Numero verde nazionale anti tratta.
AMBITO TERRITORIALE DEI PROGETTI
Gli ambiti territoriali per l’attuazione dei progetti finanziati dal seguente bando sono i seguenti:
- 1) Piemonte e Valle D’Aosta
- 2) Liguria
- 3) Lombardia 1 (Città metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como)
- 4) Lombardia 2 (province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia)
- 5) Province autonome di Trento e Bolzano
- 6) Veneto
- 7) Friuli Venezia Giulia
- 8) Emilia Romagna
- 9) Toscana
- 10) Marche
- 11) Umbria
- 12) Abruzzo e Molise
- 13) Lazio
- 14) Campania
- 15) Puglia
- 16) Basilicata
- 17) Calabria
- 18) Sicilia 1 (liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento)
- 19) Sicilia 2 (Città metropolitana di Messina; Città metropolitana di Catania)
- 20) Sicilia 3 (Città metropolitana di Palermo; libero Consorzio comunale di Trapani)
- 21) Sardegna
I SOGGETTI PROPONENTI POTRANNO PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI ANCHE PER PIÙ DI UN AMBITO TERRITORIALE.
- Il Dipartimento per le pari opportunità finanzierà una sola proposta progettuale per ambito territoriale.
- Ove risultino presentate più proposte che insistono sul medesimo ambito, sarà finanziata la proposta che avrà riportato il punteggio totale maggiore nella graduatoria dell’ambito interessato.
RISORSE
L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente bando è di 22.500.000 Euro, interamente a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità.
AMBITO TERRITORIALE MASSIMALE (euro)
La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale rappresentato nella seguente tabella:
- 1) Piemonte e Valle D’Aosta 1.700.000
- 2) Liguria 850.000
- 3) Lombardia 1 (Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como, Milano) 1.900.000
- 4) Lombardia 2 (Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia) 1.300.000
- 5) Prov. Trento e Bolzano 400.000
- 6) Veneto 1.700.000
- 7) Friuli Venezia Giulia 500.000
- 8) Emilia Romagna 1.600.000
- 9) Toscana 1.500.000
- 10) Marche 700.000
- 11) Umbria 650.000
- 12) Abruzzo e Molise 900.000
- 13) Lazio 1.750.000
- 14) Campania 1.350.000
- 15) Puglia 1.600.000
- 16) Basilicata 450.000
- 17) Calabria 1.000.000
- 18) Sicilia 1 (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento) 1.000.000
- 19) Sicilia 2 (Messina, Catania) 750.000
- 20) Sicilia 3 (Palermo, Trapani) 400.000
- 21) Sardegna 500.000
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Il proponente dovrà presentare la seguente documentazione in formato cartaceo e in formato digitale:
- a) domanda di candidaturA;
- b) formulario;
- c) preventivo economico:
-mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza;
-spese di gestione dei servizi di emersione, presa di contatto, tutela, prima assistenza,integrazione sociale, seconda accoglienza per formazione professionale e inserimentolavorativo, distintamente ripartiti;
-costi generali;-spese di produzione e divulgazione materiale; - d) dichiarazione dove risultino i partner aderenti al progetto, con l’indicazione del ruolo e/o dellespecifiche attività che si impegnano a svolgere;
- e) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progettoche insista sul medesimo ambito territoriale;
Il proponente, se soggetto privato, dovrà inoltre presentare a pena di inammissibilità: - f) la/e convenzione/i mediante produzione del/irelativo/i accordo/i per la realizzazione del progetto;
- g) dichiarazione sostitutiva che non sussistono cause determinanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
DOMANDA
Le proposte progettuali devono pervenire, a pena di irricevibilità entro e non oltre il 25 settembre 2017, in busta chiusa e sigillata.
La proposta progettuale dovrà essere contenuta, in formato cartaceo e su supporto digitale, in un unico plico.
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