MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO: al via le agevolazioni per nuove Zone franche urbane
Si tratta della pubblicazione della circolare 9 aprile 2018, n. 172230, con cui viene dato il via alle agevolazioni in favore di piccole/micro imprese e di professionisti localizzati nelle ZFU di: Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Massa-Carrara.
BENEFICIARI: possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive le piccole e microimprese ed i professionisti ubicati nelle ZFU ed in possesso di tutti i requisiti indicati dalla circolare.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall’imposta municipale propria;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
AGEVOLAZIONI: le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento de minimis.
Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi.
RISORSE DISPONIBILI: 29,4 milioni di euro.
DOMANDE dal 4 al 23 maggio 2018.
MISE: NUOVE ZONE FRANCHE URBANE
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ZFU di:
Pescara, Matera,Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Massa-Carrara.
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO:
al via le agevolazioni per nuove Zone franche urbane
ZFU: CIRCOLARE 9 APRILE 2018
Si tratta della pubblicazione della circolare 9 aprile 2018, n. 172230, con cui viene dato il via alle agevolazioni in favore di piccole/micro imprese e di professionisti localizzati nelle ZFU di:
- Pescara,
- Matera,
- Velletri,
- Sora,
- Ventimiglia,
- Campobasso,
- Cagliari,
- Iglesias,
- Quartu Sant’Elena,
- Massa-Carrara.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive le piccole e microimprese ed i professionisti ubicati nelle ZFU ed in possesso di tutti i requisiti indicati dalla circolare.
- A riguardo si fa presente che ove l’ubicazione all’interno della ZFU risulti attestata, in conformità al modello riportato nell’allegato 3 alla circolare, dal Comune in cui la medesima ricade, il requisito di ubicazione non viene ricompreso nei controlli relativi alla verifica sulla corretta fruizione delle agevolazioni.
RISORSE DISPONIBILI
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri di gestione, euro 29.400.000,00.
- Tali risorse potranno essere eventualmente integrate da quelle oggetto dell’accordo sottoscritto il 13 marzo 2018 tra il Ministero ed i Comuni interessati, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.
PERIMETRO DELLE ZONE FRANCHE URBANE
Il perimetro delle ZFU è delimitato dalle sezioni censuarie Istat 2001;
il relativo elenco è allegato alla delibera CIPE n. 14/2009.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:
- a) esenzione dalle imposte sui redditi;
- b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
- c) esenzione dall’imposta municipale propria;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
A) ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI
Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
- 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
- 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, “TUIR”), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
- Parimenti non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e
negativi riferiti a esercizi precedenti a quello in corso alla data di accoglimento dell’istanza di
agevolazione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
TUIR. - Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.
Ai fini dell’individuazione delle perdite di periodo riportabili, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell’articolo 83 del TUIR.
- II limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a
euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e che svolge nella stessa l’attività di lavoro
dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. - A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto
al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di
chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione.
B) ESENZIONE DALL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
- I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento
dell’istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore
a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo l della legge 24
dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. - Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di
fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione
netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività
produttive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
C) ESENZIONE DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.
D) ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SULLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE
Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema
Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione
fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente nelle seguenti percentuali:
- 100%, per i primi cinque anni;
- 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
- 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni:
- a) le imprese;
- b) i professionisti
REQUISITI
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.
COSTITUZIONE
- LE IMPRESE
devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione - I PROFESSIONISTI
devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge e, alla stessa data, devono aver presentato la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
UBICAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZFU
Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, i soggetti istanti devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, di un ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU.
Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra
sede secondaria o unità locale in cui il soggetto richiedente svolge la propria attività.
- PER LE IMPRESE,
l’ufficio o locale di cui sopra deve essere stato regolarmente segnalato alla
competente Camera di commercio e risultare dal relativo certificato camerale. - PER I PROFESSIONISTI,
l’ufficio o locale deve essere stato comunicato all’Agenzia delle
entrate ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
PERIMETRO DELLE ZONE FRANCHE URBANE
Il perimetro delle ZFU è delimitato dalle sezioni censuarie Istat 2001
il relativo elenco è allegato alla delibera CIPE n. 14/2009
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ATTIVITÀ SVOLTA ALL’INTERNO DELLA ZFU
L’attività del soggetto richiedente nell’ufficio o locale ubicato nella ZFU deve essere già avviata alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
Per i soggetti che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:
- a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;
ovvero - b) almeno il 25% del volume di affari del soggetto richiedente sia realizzato da operazioni effettuate all’interno del territorio della ZFU.
Ai sensi del d.m. 10 aprile 2013, sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se
non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell’impresa o in spazi pubblici.
In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:
- non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l’abitazione dei clienti;
- sedentario, le attività manifatturiere svolte all’interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.
DIMENSIONE
I soggetti beneficiari devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese.
ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI
I soggetti istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.
ATTIVITÀ ECONOMICA
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento “de minimis”.
- Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i professionisti che operano in
tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della produzione primaria
di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacoltura.
INCOMPATIBILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI CON IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO E FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI MINIMI
- I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, nonché il regime fiscale forfetario, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
INTENSITÀ E DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento de minimis.
- Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino
al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel
settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni
già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di
presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l’impresa e altri soggetti, che qualificano la cosiddetta “impresa unica”.
DOMANDE
Dal 4 al 23 maggio 2018.
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