Pubblicata la nuova versione delle Guide sintetiche sugli adempimenti societari per la startup innovativa e per l’incubatore certificato.(info)
La legge riconosce ai soggetti che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di startup innovative: maggiore detrazione fiscale dal 19% al 25%.
In particolare la Circolare 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo economico introduce una nuova procedura fondata sulla rendicontazione dell’impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni – per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti. Pubblicata anche la “Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale”, frutto di una collaborazione con il MIUR e con diversi attori dell’imprenditoria sociale.Chiedi informazioni
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RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STARTUP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE
Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come le startup innovative che “operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.(info)
L’art. 29 comma 7 del DL 179/2012 riconosce ai soggetti che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di startup innovative. (info)
Alla luce di tale maggiorazione, si ritiene che il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale debba necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art 25, comma 8, coerentemente con il regime di pubblicità di cui al comma 10 dello stesso articolo, e avvenga tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente.(info)
Con tale autocertificazione il legale rappresentante della società:
• dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;(info)
• indica tale/i settore/i;(info)
• dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;(info)
• si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
In particolare, l’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” (info)
Attraverso il Documento, l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa.(info)
La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente il Documento con cadenza annuale. (info)
- DETRAZIONE DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: 19 PER CENTO
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel
l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investi mento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.(info)
- DETRAZIONE DAL REDDITO DELLE SOCIETÀ: 20 PER CENTO
- DETRAZIONE PER LE START UP A VOCAZIONE SOCIALE: 25 PER CENTO