COOPERATIVE, NUOVA MARCORA: apre dal 23 aprile lo spertello per i finanziamenti agevolati e i contributi alle cooperative. Finanziamenti a tasso zero del 100% degli investimenti, fino a 2 milioni.
FINALITA’: agevolare nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici, in tutto il territorio nazionale.
BENEFICIARI: Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
c) operanti in tutti i settori produttivi.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI: le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative e le agevolazioni sono concesse, alternativamente, a fronte:
a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste.
b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa;
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: il finanziamento agevolato ha le seguenti caratteristiche: durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; tasso di interesse pari allo zero per cento; in caso di finanziamenti concessi per nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento; è concesso per un importo non superiore ad euro due milioni.
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COOPERATIVE, NUOVA MARCORA
COOPERATIVE, NUOVA MARCORA
Apre dal 23 aprile lo spertello per i finanziamenti agevolati e i contributi alle cooperative. Finanziamenti a tasso zero del 100% degli investimenti, fino a 2 milioni.
FINALITA’
agevolare nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici, in tutto il territorio nazionale.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:
- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
- Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
- per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
- c) operanti in tutti i settori produttivi.
ESCLUSIONI
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
- a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:
- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.
LE PREDETTE AGEVOLAZIONI POSSONO ESSERE CONCESSE, ALTERNATIVAMENTE, A FRONTE:
- a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste.
- b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa;
FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il finanziamento agevolato ha le seguenti caratteristiche:
- a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
- d) in caso di finanziamenti concessi per nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro due milioni.
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