SUPERBONUS 110%: entro il 15 aprile bisogna comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
AGEVOLAZIONE SUPERBONUS 110%: si tratta di un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
BENEFICIARI: il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
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SUPERBONUS 110%
SUPERBONUS 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
- Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
BENEFICIARI
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
-
condomìni
-
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
-
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
-
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
-
Onlus e associazioni di volontariato
-
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Il Superbonus spetta in caso di:
-
interventi di isolamento termico sugli involucri
-
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
-
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
-
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.
INTERVENTI AGGIUNTIVI
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
-
interventi di efficientamento energetico
-
installazione di impianti solari fotovoltaici
-
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
I VANTAGGI
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
- In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
-
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
-
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
-
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
QUESTA POSSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE GLI INTERVENTI
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
-
IL VISTO DI CONFORMITÀ
dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF -
L’ASSEVERAZIONE TECNICA
relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
SCARICA I DOCUMENTI
- Guida dell’agenzia delle entrate
- RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO
- Faq
- Risoluzione n. 83 del 28/12/2020
- Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020
- Provvedimento del 12 ottobre 2020
- Provvedimento dell’8 agosto 2020
- Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020
- Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020
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