In vigore il nuovo Fondo per le agevolazioni all’insediamento dei giovani in agricoltura, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l’inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione.
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo di cinque anni.
Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. L’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000 euro.Sportello aperto. Presentazione domande fino ad esaurimento fondi. Chiedi informazioni
AGEVOLAZIONI PER L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA
OBIETTIVO
Favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l’inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.
AMBITO TERRITORIALE
Le misure incentivanti sono applicabili su tutto il territorio nazionale.
BENEFICIARI
Requisiti
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione.
Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.
Gli aiuti sono limitati alle piccole e micro imprese.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti requisiti:
- a. età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda;
- b. esercizio dell’attività agricola nei territori di cui all’art. 3 del presente provvedimento.
Nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine.
Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l’importo del premio di primo insediamento è limitato a quello previsto per un solo giovane.
L’insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione.
L’insediamento è perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore soddisfi tutti i requisiti di seguito riportati:
- iscrizione al regime previdenziale agricolo;
- apertura di una posizione/attività IVA;
- iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
- assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.
La data di insediamento, ai fini dell’applicazione del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014, per l’acquisizione dello status di agricoltore in attività, decorre dalla data di assunzione della gestione dell’azienda.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’insediamento deve avvenire in aziende che rispettino la dimensione massima e minima per gli aiuti prevista dall’articolo 18, paragrafo 2, comma 3, del regolamento n. 702/2014.
Le soglie applicate sono quelle previste nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente nella Regione in cui l’insediamento ha luogo.
Il beneficiario si impegna a condurre l’azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dall’insediamento, salvo cause di forza maggiore.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il giovane, per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei requisiti e rispettare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate:
- Presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il piano aziendale può prevedere, laddove necessario, investimenti diretti all’ammodernamento aziendale, eventualmente finanziati da altre fonti pubbliche nazionali o comunitarie.
Il contenuto minimo del piano aziendale deve essere il seguente: - la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento all’ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
- le tappe essenziali e gli obiettivi specifici individuati per lo sviluppo delle attività aziendali;
- l’eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti;
- il fabbisogno formativo ai fini dell’acquisizione delle capacità e competenze
- professionali;
- l’eventuale percorso per l’acquisizione dello status di agricoltore in attività;
- il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi previsti;
- la situazione finale dell’azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato.
- Possedere adeguate capacità e competenze professionali attestate dal possesso di
- almeno uno dei seguenti requisiti:
- titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;
- esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo,
- documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione nazionali o regionali;
Non sono concessi aiuti ai sensi del presente regolamento a:
– imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;
– beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
E’ concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.
Il piano aziendale prevede inoltre che il beneficiario acquisti lo status di agricoltore attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2014 entro il termine di 18 mesi dalla data di
insediamento, così come definito al punto 4.1 del presente regolamento.
L’attuazione del piano aziendale deve essere avviata entro 9 mesi dalla data della decisione individuale di concessione dell’aiuto.
Il rispetto del suddetto termine è verificato da ISMEA.
Entro i cinque anni successivi alla decisione individuale di concedere il sostegno, Ismea verifica il rispetto dell’attuazione del piano aziendale.
Tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, la mancata rispondenza a quanto indicato nello stesso comporta la sospensione dell’agevolazione concessa in conto interessi sulle rate di leasing e il recupero dell’aiuto già erogato a riduzione delle rate già corrisposte.
Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione dello stesso.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo
massimo di cinque anni.
Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.
L’intensità dell’aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della
concessione del sostegno.
In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000 euro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n.
702/2014.
LEASING FINANZIARIO
Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da ISMEA ed è rimborsabile in rate semestrali posticipate.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda redatta in conformità alla modulistica che ISMEA mette a disposizione sul proprio sito internet.
Istituito un fondo per l’erogazione di finanziamenti agevolati concessi sotto forma di leasing per sostenere l’insediamento di giovani agricoltori in un’impresa agricola operativa sul territorio nazionale.
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti requisiti:
a. Età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda;
b. Esercizio dell’attività agricola nei limiti del territorio nazionale.
Nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa.
INIZIATIVE AGEVOLABILI
Il giovane deve presentare un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il piano aziendale può prevedere investimenti diretti all’ammodernamento aziendale.
E’ concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.
AGEVOLAZIONE
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo di cinque anni ed in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000 euro. Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni è rimborsabile in rate semestrali posticipate.
Termine per la presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi.
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Istituito un fondo per l’erogazione di finanziamenti agevolati concessi sotto forma di leasing per sostenere l’insediamento di giovani agricoltori in un’impresa agricola operativa sul territorio nazionale.
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti requisiti:
a. Età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda;
b. Esercizio dell’attività agricola nei limiti del territorio nazionale.
Nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa.
INIZIATIVE AGEVOLABILI
Il giovane deve presentare un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il piano aziendale può prevedere investimenti diretti all’ammodernamento aziendale.
E’ concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.
AGEVOLAZIONE
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo di cinque anni ed in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000 euro. Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni è rimborsabile in rate semestrali posticipate.
Termine per la presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi.
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Istituito un fondo per l’erogazione di finanziamenti agevolati concessi sotto forma di leasing per sostenere l’insediamento di giovani agricoltori in un’impresa agricola operativa sul territorio nazionale.
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti requisiti:
a. Età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda;
b. Esercizio dell’attività agricola nei limiti del territorio nazionale.
Nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa.
INIZIATIVE AGEVOLABILI
Il giovane deve presentare un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il piano aziendale può prevedere investimenti diretti all’ammodernamento aziendale.
E’ concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.
AGEVOLAZIONE
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo di cinque anni ed in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000 euro. Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni è rimborsabile in rate semestrali posticipate.
Termine per la presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi.
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