E’ operativo in tutto il territorio nazionale il contributo in conto occupazione per le nuove assunzioni previste dalla Legge Stabilità 2015.
Si tratta di un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati (ci cono una serie di condizioni specifiche per datori di lavoro agricoli), anche se non imprenditori.
In pratica viene concesso uno sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che risultino disoccupati da almeno 6 mesi. Sono invece esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico.
L’azienda o il datore di lavoro non dovranno inviare una richiesta di accesso, l’esonero contributivo è automaticamente applicato in presenza delle condizioni richieste. Chiedi informazioni
TEMPO INDETERMINATO
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 è previsto uno sconto dei contributi INPS per una durata massima di tre anni (36 mesi) per un totale massimo di 8.060 all’anno.
Il bonus sarà fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare lavoratori già presenti in azienda, ovvero procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o a progetto in tempo indeterminato.
CONTRIBUTI E ASSUNZIONI ESCLUSE
Da precisare che lo sgravio con comprende e qundi lascia a carico del datore:
- il TFR;
- i premi e i contributi INAIL.
- Il bonus non spetta in caso di assunzioni di lavoratori apprendisti e domestici e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- Dal 2015 stop incentivi per assunzione di apprendisti
SETTORE AGRICOLO
Per il settore agricolo verrà istituito un sistema “a domanda”, essendo stato lo stanziamento limitato a:
- 2 milioni di euro per il 2015;
- 15 milioni per gli anni 2016 e 2017;
- 11 milioni per il 2018;
- 2 milioni di euro per il 2019.
LAVORATORI DESTINATARI
Il bonus potrà essere fruito dal datore di lavoro a patto che assuma un lavoratore che:
- non abbia avuto nei 6 mesi precedenti all’assunzione rapporti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore;
- non abbia avuto nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2015 un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore che realizza l’assunzione agevolata, anche attraverso aziende collegate.
CIRCOLARE INPS SULLE NUOVE ASSUNZIONI AGEVOLATE
La circolare INPS è la numero 17/2015, il riferimento normativo è l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015.
Le assunzioni agevolate hanno un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Il beneficio si applica alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dura 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
TIPOLOGIE DI LAVORO INCENTIVATO
Fra le tipologie di lavoro incentivato rientrano il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, e il lavoro in somministrazione. Compresi anche i contratti dei dirigenti. Esclusi, invece, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del dlgs 276/2003, anche se a tempo indeterminato: si ritiene che le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, siano «decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero contributivo».
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
L’INPS sottolinea che il beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, l’aliquota delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Seguirà una circolare con le istruzioni per la fruizione della misura dell’agevolazione, e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
CONDIZIONI
Condizioni per aver diritto all’esonero contributivo:
- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi da ottobre 2014, il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da lui controllate o a lui collegate;
- infine, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato dalla stessa misura della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
In pratica, il beneficio non spetta con lavoratori per i quali sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.