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CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: aperto fino al 31/12 2020 Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di € per beneficiario, – Italia Contributi

CREDITO DI IMPOSTA 300CREDITO D’IMPOSTA R&S: si tratta di una agevolazione per stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.
AGEVOLAZIONE:  Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo.
MASSIMALE: fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
SPESE AGEVOLABILI: tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
PERIODO DI RIFERIMENTO: la misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
CUMULABILITA’: Il beneficio è cumulabile con: Superammortamento e Iperammortamento; Nuova Sabatini; Patent Box; Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE); Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative; Fondo Centrale di Garanzia.
BENEFICIARI: Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo; Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
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CREDITO D’IMPOSTA 50% PER RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE

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CREDITO D’IMPOSTA 50% PER RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE

Agevolazione per stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.

AGEVOLAZIONE

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

  • Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

SPESE AGEVOLABILI

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

BENEFICIARI

  • Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a:

  • forma giuridica;
  • settore produttivo (anche agricoltura);
  • dimensioni (es. in termini di fatturato);
  • regime contabile.

IN PARTICOLARE, SONO INCLUSI ANCHE:

  • consorzi e reti di imprese;
  • enti non commerciali, Università o altri centri di ricerca, quali soggetti commissionari residenti a cui il committente soggetto non residente ha commissionato la ricerca e sviluppo;
  • stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

A seguito di novella apportata dalla L. 232/2016, per le spese sostenute dal 2017 e anche in funzione di precedenti contratti in corso di esecuzione, il credito d’imposta spetta anche a imprese che operano sul territorio nazionale (residenti o stabili organizzazioni) in base a contratti di committenza con imprese estere, università o altro ente od organismo di ricerca localizzati:

  • in altri Stati membri dell’Unione europea;
  • negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (membri UE, Norvegia, Islanda e Lichtenstein);
  • in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni).

NON SI APPLICA A:

  • soggetti con redditi di lavoro autonomo;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica;
  • imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti;
  • enti non commerciali (per attività istituzionale).

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S).nco all’art.3, comma 4 del DL 145/2013 e all’art.2 del decreto attuativo.

INVESTIMENTI IN R&S AGEVOLABILI

  • a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
  • b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
  • c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
  • d. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

NON SI CONSIDERANO ATTIVITÀ DI R&S:

le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

COSTI AGEVOLABILI

1) Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

RAPPORTO CON IL BENEFICIARIO:

  • dipendente dell’impresa
    (effettivamente impiegato in attività R&S, escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali nonché i costi del personale impiegato in attività di mero supporto alle attività di ricerca eleggibili);
  • collaborazione con l’impresa
    (anche lavoro autonomo)
    impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.
  • Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, per le attività svolte in ricerca e sviluppo.

È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore lavorate o derivante da un aumento della retribuzione del personale già in organico presso l’impresa beneficiaria.

MISURA DEL COSTO AGEVOLABILE:

  • costo effettivamente sostenuto per l’effettivo impiego in attività di R&S
    (tutte le componenti del costo del lavoro sostenuto dall’impresa, retribuzione lorda prima delle imposte, contributi obbligatori, TFR, premi di produzione).

2) Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese

SOGGETTI:

  • università;
  • enti di ricerca e organismi equiparati;
  • altre imprese
    (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le startup innovative come definite ai sensi del DL 179/2012) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo).

Possono essere agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.

LOCALIZZAZIONE “ALTRE IMPRESE”:

  • Stati UE;
  • Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (membri UE, Norvegia, Islanda e Lichtenstein);
  • Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni).

3) Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio

Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio:

  • nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento “fiscali” (DM 31 dicembre 1988);
  • per effettivo impiego in attività R&S;
  • costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA).

Sono ammissibili anche i costi dei beni acquisiti in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché vi sia l’effettiva destinazione degli stessi alle attività di ricerca e sviluppo.

LOCAZIONE:

  • finanziaria
    – quote capitali dei canoni deducibili per effettivo impiego in attività di R&S;
  • non finanziaria
    – costo storico del bene
    (evincibile da apposita documentazione) cui applicare i coefficienti fiscali per l’effettivo impiego in attività di R&S.

4) Competenze tecniche e privative industriali

Tra le “competenze tecniche” possono rientrare, ad esempio:

  • costi sostenuti per il “personale non altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. 
  • spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche che non sono oggetto di “contratto di ricerca extra-muros”, posto che essi siano finalizzati alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati.
    A titolo esemplificativo:
    spese sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche (beni immateriali)
    – quali ad esempio le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “contratti di know-how”, “licenze di know-how”, programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore (software coperti da copyright) –
    diverse dalle “privative industriali”, comunque finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

Privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, relative a:

  • un’invenzione industriale o biotecnologica;
  • una topografia di prodotto a semiconduttori;
  • una nuova varietà vegetale.

Sono ammessi all’agevolazione i modelli di utilità oggetto di brevettazione

Non sono ammessi all’agevolazione i marchi, i disegni e modelli oggetto di registrazione.

Altri costi

  • Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.
  • Tali spese di certificazione si aggiungono al credito di imposta spettante.

 

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CONDIZIONE

Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.

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