ISMEA, Subentro e ampliamento in agricoltura: Autoimprenditorialità e ricambio generazionale
L’obiettivo della misura è quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l’ampliamento di aziende agricole esistenti.
Ismea finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Con l’invio al MIPAAF e MEF dello schema di Istruzioni Applicative ed alla loro successiva approvazione, secondo quanto previsto dall’art. 14 del DM 18 gennaio 2016, pubblicato in G.U. il 17 febbraio 2016 n. 39, è attiva la misura del subentro ed ampliamento in agricoltura.
Finalità: favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani.
La misura concede finanziamenti agevolati per progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.
Agevolazioni: Mutuo a tasso zero della durata massima di 15 anni per investimenti non superiori a 1.500.000 €
Requisiti: A) subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; B) ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni a partire dal 16/05/2016. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni a partire dal 16/05/2016.
Misure in favore dell’autoimprenditorialita’ in agricoltura e del ricambio generazionale
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 gennaio 2016
(GU n.39 del 17-2-2016)
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
1) LE AGEVOLAZIONI SI APPLICANO:
- a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola,
esercitante esclusivamente l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da non piu’ di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta’ compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa’, essere composte, per oltre la meta’ numerica dei soci e
delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta’ compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere gia’ subentrate, anche a titolo successorio, da non piu’ di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
- b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due anni.
2) L’IMPRESA CEDENTE DEVE:
- essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- avere partita IVA e
- il legittimo possesso dell’azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo e’ avvenuto prima della presentazione della domanda.
3) LO STATUTO DELLA IMPRESA AMMESSA ALLE AGEVOLAZIONI DEVE:
- contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di eta’ dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso.
- Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
4) ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni,
- i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo.
5) LE AGEVOLAZIONI PREVISTE NON SI APPLICANO:
- alle imprese in difficolta’
- e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
6) LE STESSE AGEVOLAZIONI NON POSSONO ESSERE CONCESSE CONTRAVVENENDO
- ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
- nonche’ a quanto stabilito nei Programmi di sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati.
7) LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUDDETTE E’ CAUSA DI DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
1. Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili.
- Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a. miglioramento del rendimento e della sostenibilita’ globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
- b. miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche’ non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
- c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
3. I progetti non possono essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni.
MASSIMALI DI INTERVENTO
Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell’Unione europea.
IN PARTICOLARE:
- a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell’art. 2, punto (37), del Regolamento;
b) 40 per cento nelle restanti zone.
- Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l’importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.
- Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell’art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento.
Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensita’ di aiuto previsti dal Regolamento.
SPESE AMMISSIBILI
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
- a) studio di fattibilita’, comprensivo dell’analisi di mercato;
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- f) servizi di progettazione;
- g) beni pluriennali.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, la descrizione e l’ubicazione del
progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono
essere presentate a ISMEA secondo le modalita’ indicate nelle istruzioni applicative.
- Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dal presente decreto, nonche’ la sostenibilita’ finanziaria ed economica dell’iniziativa. - Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo’ utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. - Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda
All’esito del procedimento istruttorio, ISMEA delibera l’ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
- La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l’attuazione del progetto e definisce la durata del mutuo agevolato.
GARANZIE
Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.
IN PARTICOLARE, SI POTRA’ RICORRERE A:
- a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- b) in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.
In tutti i casi sara’ iscritto privilegio speciale sui beni mobili oggetto di finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita’ ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
Modalita’ di erogazione dei mutui agevolati
- Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l’erogazione delle quote di mutuo agevolato corrispondenti.
- I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5.
Vincoli sugli investimenti e sull’attivita’
- I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attivita’ finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attivita’ d’impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo agevolato.
- L’attivita’ di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.
- La sede operativa dell’impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attivita’ di impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo agevolato.
DOMANDE
- Sarà possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni a partire dal 16/05/2016.