AUTOTRASPORTO MERCI: approvati i contributi e gli incentivi incentivi per i nuovi investimenti per l’anno 2017.
IL MINISTERO DEI TRASPORTI ha pubblicato il decreto per lo stanziamento di 35,9 milioni di euro per gli investimenti per il settore autotrasporto.
BENEFICIARI: possono proporre domanda esclusivamente in via telematica le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, regolarmente iscritte al Ren ed all’Albo Autotrasporto, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per iniziative di aggregazione.
Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo’ presentare una sola domanda di contributo.
DATA DEGLI INVESTIMENTI: gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.
RISORSE DISPONIBILI; 35,9 milioni di euro.
CONTRIBUTO MASSIMO: L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare i 700.000 euro, anche in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle richieste pervenute.
condizioni: i beni acquisiti non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo.
DOMANDE dal 18 settembre al 15 aprile 2018.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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AUTOTRAPORTI CONTO TERZI: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
Disposizioni opera tive di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017. (17A05211)
BENEFICIARI
Possono proporre domanda esclusivamente in via telematica le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo’ presentare una sola domanda di contributo.
- Ai fini della verifica dell’unicita’ delle domande rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all’Albo degli autotrasportatori; all’uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
DATA DI EFFETUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.
INVESTIMENTI AMMESSI E CONTRIBUTI
SONO FINANZIABILI LE ACQUISIZIONI, ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA:
a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, nonche’ veicoli a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico).
- Il contributo e’ determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.
- Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a ametano CNG, ED IN EURO 20.000 per ogni veicolo atrazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel+ elettrico), considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
c) per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici
- il contributo e’ determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con tetto massimo pari a 1.000 euro.
In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, e’ finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI.
- Il contributo e’ determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate, euro 10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.
INVESTIMENTI FINANZIABILI
- a) le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto;
- b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purche’ le unita’ frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita’ criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita’ elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Tutte le unita’ precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; - c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita’ frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unita’ frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita’ criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita’ elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Tali unita’ dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
Nei casi di cui al comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato:
- a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unita’ refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che e’ possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unita’ refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c), installate su tali veicoli.
In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.
- Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l’acquiso di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano nei seguenti casi:
- a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6.
- b}per le acquisizioni di cui al presente articolo, e effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.
Le maggiorazioni di cui al comma 7 sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
DOMANDE
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica.
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