MARCHE: aiuti alle imprese che assumono disoccupati.
Intervento che prevede agevolazioni a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato, Full–time o Part-time) o a tempo determinato (Full–time o Part-time, di durata di almeno 24 mesi), soggetti disoccupati.
BENEFICIARI: possono presentare domanda le imprese che assumono soggetti disoccupati.
CONTRIBUTO: L’agevolazione concedibile sarà costituita da un contributo, da erogare in regime “DE MINIMIS” oppure “IN ESENZIONE”, ai sensi del Reg. UE 651/2014. Sono previsti entrambi i regimi e viene lasciata alle imprese beneficiarie la possibilità di optare peruno dei due regimi possibili.
CONTRIBUTO IN REGIME DE MINIMIS: importo massimo di euro 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
CONTRIBUTO EROGATO IN ESENZIONE: in caso di assunzione a tempo indeterminato: quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati; quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati; quota pari al 75% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili.
DOMANDE: La richiesta di contributo deve essere effettuata dall’impresa prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei fondi.
Le domande dovranno comunque essere presentate entro il 31/12/2019.
MARCHE: AIUTI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DISOCCUPATI
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POR MARCHE: aiuti alle imprese che assumono disoccupati
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e s.m.i
Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati.
- Intervento previsto tra le misure di politica attiva ammissibili al cofinanziamento del POR FSE 2014/2020, che prevede agevolazioni a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato (Full – time o Part-time) o a tempo determinato (Full–time o Part-time, di durata di almeno 24 mesi), soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso Pubblico le imprese che assumono soggetti
disoccupati ai sensi del D.lg 150/2015 e ss.mm.ii.
- Nel caso in cui l’impresa opti per il regime di esenzione, le nuove assunzioni devono rappresentare
un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento
per giusta causa”.
REQUISITI DELLE IMPRESE
Indipendentemente dalla forma giuridica, possono essere ammesse ai contributi le imprese:
- a) iscritte alla Camera di Commercio o registro equivalente;
- b) che abbiano, almeno al momento del pagamento dell’aiuto, sede legale e/o operativa nel
territorio regionale; - c) che sono in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla L.
68/1999 e s.m. E’ esclusa, pertanto, la possibilità che gli aiuti vengano erogati per raggiungere
le quote di assunzioni obbligatorie previste dalla stessa norma; - d) che sono in regola con l’applicazione del CCNL, regionale, gli accordi interconfederali
sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative; - e) che sono in regola con l’osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla
normativa vigente; - f) che sono in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; - g) che sono attive, ovvero che non si trovano in stato di fallimento oppure di liquidazione o
abbiano presentato domanda di concordato; - h) che non hanno effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato
motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative, nei 6 (sei) mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento; - i) che non hanno in corso procedure di CIGS per la stessa qualifica professionale oggetto della
richiesta di contributo - j) che non sottoposti ad alcuna misura di prevenzione, di cui al D.lgs 159/2011, e che non sono
a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso; - k) che non hanno rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti che si intendono
assumere, secondo la definizione dell’art. 230 bis c.c., come introdotto dalla L. n. 151/1975
sulla riforma del diritto di famiglia; - l) che non hanno in corso e non hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti
la domanda; - m) che si impegnano a rispettare il divieto di doppio finanziamento;
- n) (nel caso in cui l’impresa opti per il regime “di esenzione”): che non rientrano nei settori
esclusi dall’Art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. - o) (nel caso in cui l’impresa opti per il regime di “de minimis”): che non rientrano nei settori
esclusi dall’Art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
– relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta UE n. L 352/1 del 24/12/2013.
Inoltre, qualora le imprese optino per il Regime di esenzione, possono essere ammesse a
contributo:
- Le imprese che non sono in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 18, del
Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.; - Le imprese che sono nella situazione in cui le assunzioni un aumento netto del numero di
dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione
di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per
raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta
causa.
DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato di soggetti
disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.
- Nel caso in cui l’impresa opti per il regime di esenzione, le nuove assunzioni devono rappresentare
un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casiin cui la riduzione di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento
per giusta causa”.
In tutti i casi, i destinatari dell’aiuto non possono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con le
imprese beneficiarie o con imprese a queste collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e devono
risultare disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e successive modificazioni, al momento dell’invio
della domanda.
REGIME DI AIUTO APPLICABILE
L’agevolazione concedibile sarà costituita da un contributo, da erogare in regime “DE MINIMIS” ai
sensi del Reg. UE 1407/13 o “IN ESENZIONE”, ai sensi del Reg. UE 651/2014.
- Sono previsti entrambi i regimi e viene lasciata alle imprese beneficiarie la possibilità di optare peruno dei due regimi possibili
CONTRIBUTO
IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGATO IN “DE MINIMIS” AI SENSI DEL REG. UE 1407/2013
Il contributo è quantificato nel modo di seguito indicato:
- Importo massimo di euro 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
- IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO PER ALMENO 3 ANNI
- Importo massimo di euro 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato
di almeno 24 mesi - IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO FINO ALLA NATURALE SCADENZA
Nei casi di assunzioni part-time, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto dal contratto di categoria applicato e, nel caso di part-time verticale, si terrà conto della media settimanale dell’orario prestato.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGATO “IN ESENZIONE”
L’aiuto concedibile è costituito da un contributo, da erogare “IN ESENZIONE”,
Il contributo è quantificato nel modo di seguito indicato:
– In caso di assunzione a tempo indeterminato:
- quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati,
- quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti molto
- svantaggiati.
- quota pari al 75% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili
– In caso di assunzione a tempo determinato di almeno 24 mesi:
- quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati,
- quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti molto
svantaggiati.
quota pari al 40% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili
Per “costi salariali” si intende, ai sensi del Reg. UE 651/2014, “l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari”.
- IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO PER ALMENO 3 ANNI
- IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO FINO ALLA NATURALE SCADENZA
DOMANDE
La richiesta di contributo deve essere effettuata dall’impresa prima dell’instaurazione del rapporto
di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato.
- Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei fondi;
Le domande dovranno comunque essere presentate entro il 31/12/2019.
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