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Biotecnologie, 3 milioni alle imprese per sviluppo e ricerca industriale. Domande entro il 31 gennaio 2017. – Italia Contributi

EUROTRANSBIO 250Biotecnologie, 3 milioni alle imprese per sviluppo e ricerca industriale.
EUROTRANSBIO: L’Italia partecipa al dodicesimo bando EuroTransBio con un budget di tre milioni di euro.
MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 3 milioni di euro, a valere sul fondo FCS (Fondo per la Crescita Sostenibile), per supportare progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie.
BANDO: Il bando nasce dal coordinamento tra diversi Paesi e Regioni europei nell’ambito dell’iniziativa EuroTransBio e richiede la collaborazione tra almeno 2 imprese di nazionalità diversa. Il bando è in corso di registrazione alla Corte dei conti, per successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
OBIETTIVO: sostenere progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre imprese europee, anche con il coinvolgimento di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
BENEFICIARI: raggruppamenti composti da almeno 2 imprese provenienti da almeno 2 Paesi partecipanti ad ETB e coordinati da una PMI, che si assume una parte significativa di attività. Ai raggruppamenti di progetto possono partecipare anche organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, purché sia coinvolta un’impresa del corrispondente Paese.
PAESI, in quali Paesi si possono trovare partner: Austria, Belgio (Regione delle Fiandre), Finlandia, Francia (Regione dell’Alsazia), Germania, Federazione Russa.
PROGETTI AMMESSI: il bando offre la possibilità di co-finanziare progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, caratterizzati da eccellenza e innovatività.
AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di un contributo alla spesa, così articolate:
a) finanziamento agevolato: 60 per cento per le PMI; 50 per cento per le imprese di grande dimensione. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia.
b) contributo alla spesa, così articolato: contributo integrativo alla spesa, in misura pari al 10 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili; contributo maggiorativo, in misura pari al 5 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili, esclusivamente per le PMI.
DOMANDE: dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 31 gennaio 2017.

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EUROTRANSBIO – DODICESIMO BANDO -BIOTECBOLOGIE

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

PROGRAMMA EUROTRANSBIO

EuroTransBio – European programme for Transnational R&D&I cooperations of Biotech SMEs (ETB) è un’iniziativa, a cui aderiscono diversi Ministeri e Agenzie di più Paesi e Regioni europei, che ha lo scopo di accrescere la competitività delle imprese europee nel campo delle biotecnologie, attraverso il sostegno transnazionale a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, università e centri di ricerca di più Paesi.
L’ITALIA PARTECIPA AD EUROTRANSBIO CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MSE).

  • Nell’ambito di EuroTransBio, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione e il co-finanziamento di progetti transnazionali (call), che implicano il lancio di altrettanti bandi a livello nazionale, coordinati tra i Ministeri/Agenzie di diversi Paesi aderenti ad EuroTransBio.
  • Requisito fondamentale della call transnazionale è pertanto l’esistenza, nei Paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co-finanziamento, le cui modalità di partecipazione si applicano ai partecipanti al raggruppamento proponente, a seconda del relativo Paese di appartenenza.
  • In Italia lo strumento nazionale di riferimento per i soggetti italiani che intendono partecipare al presente bando è rappresentato dal Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012), già Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • Le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito di tale Fondo sono indicate nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 8 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2013, n. 113).

AMBITO OPERATIVO

Il bando è destinato ad agevolare attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali, e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, nel campo delle biotecnologie, così come definite al punto 4 dell’all. 1, lettera A del decreto 8 marzo 2013.

a. “Ricerca industriale”:

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.

  • Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b. “Sviluppo sperimentale”:

L’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

  • Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
  • Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
  • Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
  • Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Progetto transnazionale:

Per progetto transnazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paesi o Regioni europee, tra quelli partecipanti alla presente call transnazionale EuroTransBio.

RISORSE

Le risorse italiane destinate al presente bando ammontano a 3 milioni di Euro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012).

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:

  • a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
  • b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c).

REQUISITI

I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

RAGGRUPPAMENTO TRANSNAZIONALE

Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:

  • Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Belgio – Regione delle Fiandre, Finlandia, Francia-Regione dell’Alsazia, Germania, Italia, Federazione russa).
  • Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI.
  • Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente.
  • Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto.
  • È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida della dodicesima call transnazionale EuroTransBio.

Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché:

  • o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo – richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente – di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
  • o apportino un contributo tecnico-scientifico indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
  • o siano in grado di farsi carico delle proprie spese inerenti al progetto.

Consortium Agreement

Uno specifico accordo di cooperazione – denominato “Consortium Agreement” – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente.

  • Esso dovrà essere sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento, solo in caso di aggiudicazione delle agevolazioni ma prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti proponenti italiani coinvolti nella proposta progettuale.
  • Il “Consortium Agreement” dovrà includere riferimenti alle modalità di gestione del progetto ed agli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
  • dovrà altresì riportare una chiara suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante.
  • Per quanto detto sopra tale documento non dovrà essere già formalizzato in sede di presentazione del progetto, ma dovrà essere sottoscritto prima dell’emanazione del decreto di concessione.

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo delle biotecnologie e devono coinvolgere soggetti italiani, nell’ambito di specifici progetti transnazionali, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e nelle Regioni dell’Unione Europea.
AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DEVONO:

  • a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila) e non superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singolo partecipante italiano.
    In ogni caso, le spese ammissibili per i partecipanti italiani per singola proposta progettuale non possono superare il limite di 1.500.000 Euro;
  • b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
    Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
    L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
  • c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
    Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

SPESE AMMISSIBILI

LE SPESE E I COSTI AMMISSIBILI SONO QUELLI RELATIVI A:

  • a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo.
  • c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  • d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa.
    Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
  • e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 7 e 25 del Regolamento GBER, nella forma di finanziamento agevolato e di un contributo alla spesa, così articolate:

A) FINANZIAMENTO AGEVOLATO:

è concesso per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

  • 60 per cento per le PMI;
  • 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  • Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

E’ facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.

  • Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
  • Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
  • Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
  • In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.

Limitatamente agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che ne facciano richiesta, l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.

B) CONTRIBUTO ALLA SPESA, COSÌ ARTICOLATO:

  • b.1 contributo integrativo alla spesa, in misura pari al 10 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili;
  • b.2 contributo maggiorativo, in misura pari al 5 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili, esclusivamente per le PMI.

L’entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria.

  • L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
  • Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.

DOMANDE

I soggetti proponenti italiani devono presentare il progetto a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto di apertura del bando italiano e fino al 31 gennaio 2017, sia in inglese al Consorzio EuroTransBio, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico.

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