CONTRATTO DI SVILUPPO INDUSTRIALE, TURISTICO O DI TUTELA AMBIENTALE: contributi e finanziamenti per progetti industriali di grandi dimensioni.
LOCALIZZAZIONE: tutto il territorio nazionale.
INVESTIMENTO MINIMO DELL’ INTERO PROGETTO: 20 milioni di €;
INVESTIMENTO MINIMO DELLE IMPRESE ADERENTI: 1,5 milioni di €;
INVESTIMENTO MINIMO DEL PROMOTORE: 10 milioni di €;
BENEFICIARI: tutte le imprese, italiane ed estere.
CONTRATTO DI RETE: il contratto di sviluppo potrà inoltre essere realizzato anche da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.
AGEVOLAZIONI: le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
-FINANZIAMENTO AGEVOLATO: nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
-CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: (vedi tabella sottostante);
-CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI:(vedi tabella sottostante);
-CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA: (vedi tabella sottostante);
-PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: con decreto del mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente.
DOMANDE: misura aperta. Domande a sportello.
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CONTRATTO DI SVILUPPO
Con decreto direttoriale 17 settembre 2021 è stata disposta, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratto di sviluppo per i quali, con decreto direttoriale 4 agosto 2021, era stata disposta la chiusura.
CONTRATTO DI SVILUPPO: di tipo industriale, turistico e di tutela ambiantale
Il Contratto di sviluppo è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
- E’ composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
- Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
FINALITA’
-
PROGRAMMI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.
- I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
BENEFICIARI
I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI SONO:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete.
L’IMPORTO COMPLESSIVO
-
non deve essere inferiore a 20 milioni di euro,
SPESE AMMISSIBILI
- non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
- Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
CONTRIBUTI
-
finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
-
contributo in conto interessi
-
contributo in conto impianti
-
contributo diretto alla spesa
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.
DIMENSIONE MINIMA DEGLI INVESTIMENTI
AGEVOLAZIONI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALI E TURISTICI
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO
Con decreto del Mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente, in particolare:
- Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici,
dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente. - La partecipazione deve essere:
- a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell’operazione.
A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento.
Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società; - c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.
- Il Soggetto gestore, in aggiunta all’acquisizione della partecipazione, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata.
DOMANDE
A sportello.
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