INPS, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE: dal 30 novembre al 10 dicembre le domande per la riduzione dei contributi del 35% per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà industriale.
BENEFICIARI: 1) imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del dlgs n. 148/2015;
2) imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
1) mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi);
2) favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi).
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ:
1. TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS;
2. TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO: la riduzione contributiva è riconosciuta per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
OGGETTO DELLA DOMANDA: la domanda ha per oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto.
DOMANDE: la decontribuzione per l’anno 2021 può essere richiesta dal 30 novembre al 10 dicembre attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SOTTOSTANTE PER MAGGIORI INFORMAZIONI
INPS, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE
INPS, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE
Dal 30 novembre al 10 dicembre le domande per la riduzione dei contributi del 35% per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà industriale.
- Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto legge n. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e ss.mm.ii.
La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, l’impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
- Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19
- 1) imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del dlgs n. 148/2015;
- 2) imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
- 1) mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi);
- 2) favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi).
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
- 1. TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS;
- 2. TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO
La riduzione contributiva è riconosciuta per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
OGGETTO DELLA DOMANDA
La domanda ha per oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto.
DOMANDE
La decontribuzione per l’anno 2021 può essere richiesta dal 30 novembre al 10 dicembre attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.
- applicativo web “sgravicdsonline”.
TI INTERESSANO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI UN ALTRA REGIONE?
VISITA IL SITO DI ITALIA CONTRIBUTI
VISITA ANCHE I NOSTRI SITI REGIONALI
– TrentinoAltoAdigeContributi.it
– FriuliVeneziaGiuliaContributi.it
Tutti i diritti sono riservati
Vietato riprodurre, copiare o ripubblicare articoli e contenuti senza autorizzazione