CONTRATTO DI SVILUPPO DELLE IMPRESE TURISTICHE: ampliate le modalità di intervento per i contributi e finanziamenti agevolati ai progetti di investimento di rilevanti dimensioni nel settore turistico.
Il Contratto di sviluppo è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO di tipo turistico è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro e può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
FINALITA’:Il contratto di sviluppo di attività turistiche può comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, anche programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
CONTRATTO DI RETE: i programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
LOCALIZZAZIONE: tutto il territorio nazionale.
– INVESTIMENTO MINIMO DELLE IMPRESE ADERENTI: 1,5 milioni;
– INVESTIMENTO MINIMO DEL PROMOTORE: 5 milioni;
– INVESTIMENTO MINIMO DELL’ INTERO PROGETTO: 20 milioni.
BENEFICIARI: tutte le imprese, italiane ed estere.
CONTRATTO DI RETE: il contratto di sviluppo potrà inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI: le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
– finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
– contributo in conto interessi;
– contributo in conto impianti;
-contributo diretto alla spesa;
EVENTUALE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: con decreto del mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente.
DOMANDE: Misura operativa. Domande a sportello.
CONTRATTO DI SVILUPPO DELLE IMPRESE TURISTICHE:
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CONTRATTO DI SVILUPPO DELLE IMPRESE TURISTICHE:
Il Contratto di sviluppo è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
- E’ composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
- Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
FINALITA’
- Il contratto di sviluppo di attività turistiche può comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, anche programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali
- Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.
- I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
BENEFICIARI
I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI SONO:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
L’impresa proponente è l’interlocutore formale anche per conto delle aziende aderenti.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO DI SVILUPPO
- L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE E DEI COSTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI DELL’INTERO CONTRATTO DI SVILUPPO, FORMATO DALLA SOMMA DEI PROGETTI DI TUTTE LE IMPRESE ADERENTI
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NON DEVE ESSERE INFERIORE A 20 MILIONI.
SPESE AMMISSIBILI MINIME
DEL SOGGETTO PROPONENTE
- GLI INVESTIMENTI DEL PROPONENTE DEVONO PRESENTARE SPESE AMMISSIBILI NON INFERIORI A 5 MILIONI.
- GLI INVESTIMENTI PROPOSTI DAI SOGGETTI ADERENTI DEVONO PRESENTARE SPESE NON INFERIORI A 1,5 MILIONI.
CONTRIBUTI
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finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
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contributo in conto interessi
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contributo in conto impianti
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contributo diretto alla spesa
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.
DIMENSIONE MINIMA DEGLI INVESTIMENTI
AGEVOLAZIONI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALI E TURISTICI
AGEVOLAZIONI PER PROGETTI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE
Nel contratto di sviluppo turistico non sono ammissibili progetti diricerca industriale esviluppo sperimentale ma solo progetti di innovazione.
ACCORDO DI SVILUPPO
Per i programmi di grandi dimensioni, che rivestono una particolare rilevanza strategica, è stata introdotta una specifica procedura, l’Accordo di Sviluppo, che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.
- Per progetti di grandi dimensioni si intendono progetti che prevedono investimenti per almeno €50 milioni (€20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli).
- Un progetto è ritenuto di rilevanza strategica se si riscontra almeno uno dei seguenti elementi distintivi: un significativo impatto occupazionale, la capacità di attrazione degli investimenti esteri e la coerenza con le direttrici di Industria 4.0.
Invitalia dà a questi progetti la priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria scendono da 120 a 90 giorni.
ACCORDO di PROGRAMMA
Il “rilevante e significativo impatto” sulla competitività del sistema produttivo sussiste se si riscontra almeno uno di questi elementi:
- considerevole impatto occupazionale
- recupero o riqualificazione di strutture dismesse
- importanti innovazioni di prodotto o di processo (coerenza con le direttrici di Industria 4.0 – presenza di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – obiettivi di tutela ambientale come previsti dalla normativa di riferimento)
- capacità di attrazione di investimenti esteri o forte presenza sui mercati esteri (prevalenza fatturato estero)
- localizzazione in distretti turistici e capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO
Con decreto del Mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente, in particolare:
- Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente.
- La partecipazione deve essere:
- a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell’operazione.
A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento.
Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società; - c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.
- Il Soggetto gestore, in aggiunta all’acquisizione della partecipazione, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata.
DOMANDE
A sportello.
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