COOPERATIVE: la misura prevede finanziamenti agevolati a tasso zero del 100% degli investimenti, fino a 2 milioni.
BENEFICIARI: Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali che siano già partecipate da CFI, operanti in tutti i settori produttivi.
FINALITA’: agevolare nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici, in tutto il territorio nazionale.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI: le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: il finanziamento agevolato ha le seguenti caratteristiche: durata fino a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; tasso zero; fino a a due milioni di euro
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MISE, COOPERATIVE, NUOVA MARCORA
MISE, COOPERATIVE, NUOVA MARCORA
Aperto lo spertello per i finanziamenti agevolati e i contributi alle cooperative.
Previsti finanziamenti a tasso zero del 100% degli investimenti, fino a 2 milioni.
- Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita da CFI, a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
FINALITA’
Agevolare nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici, in tutto il territorio nazionale.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 che, come previsto all’ art. 1, comma 1, lettera f) del DM 4 gennaio 2021, che siano già partecipate da CFI.
- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
- Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
- per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
- c) operanti in tutti i settori produttivi;
- rientranti nei limiti dimensionali stabiliti per le Piccole e Medie Imprese;
- partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., ovvero che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.
ESCLUSIONI
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
- a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:
- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.
LE PREDETTE AGEVOLAZIONI POSSONO ESSERE CONCESSE, ALTERNATIVAMENTE, A FRONTE:
- a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste.
- b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa;
A- In regime di ESENZIONE
- L’agevolazione viene concessa alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’art. 17 del Regolamento di esenzione1 , a fronte della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato.
B- In regime DE MINIMIS
- L’agevolazione viene concessa In regime DE MINIMIS3 , a fronte di esigenze di liquidità, direttamente finalizzate all’attività di impresa:
– connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione, ovvero - – connesse ad esigenze di finanziamento del capitale circolante, commisurate su un arco temporale di 12 mesi.
SPESE AMMISSIBILI
Scarica elenco dettagliato delle iniziative e delle spese ammissibili
Allegato 1. Iniziative e spese ammissibili
FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il finanziamento agevolato di importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione detenuta da CFI ai sensi della L. 49/85, nel limite complessivo di € 2.000.000,00;
- a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
- d) in caso di finanziamenti concessi per nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro due milioni.
PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE L. 49/85 – (LEGGE “MARCORA”)
La concessione del finanziamento agevolato è subordinata all’assunzione da parte di CFI di una partecipazione di minoranza ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., la cui entità funge anche da parametro base per la determinazione dell’importo massimo concedibile a titolo di finanziamento agevolato.
- Nel caso in cui la cooperativa richiedente il finanziamento agevolato non sia destinataria di una partecipazione al capitale sociale da parte di CFI ai sensi della L. 49/85, deve, pertanto, essere contestualmente presentata domanda a valere sull’intervento partecipativo.
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dello strumento:
- 1. VALORE MASSIMO:
pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale,
nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa. - 2. FINALITA’
sia per investimenti, sia per il circolante. - 3. DURATA
- non oltre 10 anni.
Il 25% da rimborsare entro il 5° anno;
il 75% entro il 10°.
DOMANDE
Possono presentare domanda di finanziamento agevolato ai sensi del DM 4 gennaio 2021 soltanto le società cooperative che, come previsto all’ art. 1, comma f) del decreto, siano già partecipate da CFI ovvero presentino contestualmente a CFI domanda di partecipazione ai sensi della L. 27 febbraio 1985 n. 49 (c.d. Legge Marcora).
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