La misura “PATENT BOX” è stata introdotta con art. 1, commi 37-43 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità) per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, incentivando la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero, il mantenimento dei beni immateriali in Italia e favorendo l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Beneficiari sono tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa.
L’agevolazione consiste in un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali agevolabili mediante l’esclusione da imposizione del 50% dei redditi derivanti dai beni immateriali agevolabili.
PATENT BOX
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Art. 1, commi 37-43 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità) come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015 n. 3 (investment compact) convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 33/2014 – DM Mise concerto MEF 30 luglio 2015
FINALITA’
Rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, incentivando la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero, il mantenimento dei beni immateriali in Italia e favorendo l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
BENEFICIARI
Beneficiari sono tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali agevolabili.
Ossia: esclusione da imposizione del 50% dei redditi derivanti dai beni immateriali agevolabili.
MISURA RIDOTTA PER IL 2015 E IL 2016
La stessa agevolazione è riconosciuta in misura ridotta per i primi due esercizi, pari – rispettivamente-
- al 30% per il periodo d’imposta 2015
- e al 40% per il periodo di imposta 2016,
- mentre entra “a regime” (50%) dal 2017.
LE PERCENTUALI DI DETASSAZIONE RILEVANO SIA AI FINI IRES CHE IRAP
ENTITÀ
La quota di reddito agevolabile è definita, per ciascun bene immateriale, applicando al reddito prodotto dallo sfruttamento del bene immateriale il risultato del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene
CONDIZIONI
Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali “intangibili”, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali “agevolabili”
- Esercizio di attività di ricerca e sviluppo qualificate
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
- L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
- Per i periodi di imposta 2015 e 2016 (per esercizi solari) l’opzione è comunicata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate con il modello approvato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. N. 144042 del 10 novembre 2015.
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