Internazionalizzazione delle imprese, al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati.
Da oggi è possibile inviare direttamente via PEC, le domande per i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81 con firma digitale del Legale rappresentante.
Questa novità rientra nel processo più ampio che porterà in breve alla digitalizzazione di tutta la procedura per l’accesso ai fondi agevolativi per la internazionalizzazione delle imprese.
Si tratta di una importante novità che riguarda i finanziamenti agevolati che le imprese possono chiedere in particolare per i seguenti interventi: 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri; 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici; 4) Prima partecipazione a fiere e mostre
Sono state introdotte diverse semplificazioni per facilitare le aziende nella presentazione delle domande di finanziamento. Procedura aperta. Domande a sportello. Chiedi informazioni
Al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati per la internazionalizzazione delle imprese.
Da oggi e’ piu’ facile inviare le domande di finanziamento
LA NOVITÀ RIGUARDA I SEGUENTI INTERVENTI:
- 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri;
- 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
- 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici;
- 4) Prima partecipazione a fiere e mostre
INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI
Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri
- Riservato alle imprese che vogliono lanciare nuovi prodotti o servizi in paesi extra UE oppure acquisire nuovi mercati per prodotti o servizi già esistenti.
- Finanziamento a tasso agevolato sul Fondo L. 394/81 e soggetto alla normativa comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 pubblicato sulla GUUE del 18.12.2013.
- Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. a)
Finalità del finanziamento
Beneficiari
- Tutte le imprese italiane
- aventi sede legale in Italia,
- in forma singola o aggregata,
- comprese quelle a partecipazione giovanile
- o a partecipazione femminile.
Attività esclusi dal finanziamento
Iniziative finanziabili
Paesi ammessi
- Tutti i Paesi extra UE.
- Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un programma che deve essere realizzato in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione situati nella stessa area geografica, dove sostenere esclusivamente spese promozionali.
- Fermi restando i suddetti limiti, l’impresa può presentare più domande di finanziamento.
Prodotti ammessi al programma
- beni e/o servizi prodotti in Italia;
- beni e/o servizi non prodotti in Italia ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
Spese finanziabili
- spese di funzionamento (locali, loro allestimento, personale ecc.).
- spese per attività promozionali (formazione, consulenze mostre e fiere, ecc.).
- spese per interventi vari (30% forfettario della somma delle spese precedenti).
Data di ammissione delle spese
Importo finanziabile
- Il finanziamento può coprire fino ad un massimo dell”85% dell”importo delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”.
- In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.
- Il Comitato Agevolazioni può, comunque, fissare un tetto massimo di finanziamento concedibile.
- Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% dell”importo concesso.
- Il restante importo del finanziamento viene erogato in più tranche sulla base della documentazione relativa alle spese effettuate e dietro presentazione della garanzia.
Durata del finanziamento
- La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso del capitale.
- I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell”impresa.
- Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria.
- In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
Garanzie
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti:
- fideiussione bancaria;
- fideiussione assicurativa;
- fideiussione di Confidi;
- fideiussione di Intermediari Finanziari;
- pegno su titoli di Stato.
- Le garanzie rilasciate dalle PMI devono coprire almeno il 40% del finanziamento.
- Le garanzie rilasciate dalle Grandi Imprese devono sempre coprire il 100% del finanziamento.
FINANZIAMENTI PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI
Riservato alle PMI esportatrici che vogliono stimolare, migliorare e salvaguardare la propria solidità patrimoniale.
- Finanziamento a tasso agevolato sul Fondo L. 394/81 e soggetto alla normativa comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”, pubblicato sulla GUUE il 24.12.2013, e per la lett. c2
FINALITÀ
SETTORI ESCLUSI
IMPORTO FINANZIABILE
- L’importo massimo è di € 300.000,00, calcolato nel rispetto della normativa comunitaria “de minimis”
- e nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- Il livello soglia è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.
- Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento ed è definito “livello d’ingresso”.
- L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore).
- Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00.
OBIETTIVI DEL FINANZIAMENTO
- – raggiungere o superare il livello soglia, qualora dall’ultimo bilancio approvato, il livello di ingresso risulti inferiore al livello soglia stesso;
- – mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora esso risulti uguale o superiore al livello soglia.
CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO
- Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia di 0,80 e di 1,00, il Comitato Agevolazioni, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, può valutare se chiedere l’eventuale rilascio di garanzia e la relativa misura.
- Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi la stessa, per garantire il rimborso del 100% del finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo schema pubblicato.
TASSO
- Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria.
- A seconda degli esiti della prima fase, il rimborso avviene al tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento.
- In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
EROGAZIONE
RIMBORSO
- imprese che al termine della prima fase hanno rispettato il loro obiettivo, migliorando il proprio livello di ingresso, fino a raggiungere/superare il livello soglia, o mantenendolo/superandolo, se già uguale o superiore al livello soglia.
- La fideiussione, eventualmente acquisita, viene svincolata, ed il rimborso avviene in 5 anni ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento (purchè non inferiore allo 0,50% annuo);
- Tali imprese non accedono alla seconda fase e rimborsano il finanziamento in un’unica soluzione;
imprese che al termine della fase di erogazione registrino una flessione contenuta nei limiti del 5%, rispetto al livello di ingresso, e purchè siano rispettati i livelli soglia di 0,80 e 1,00.
- Tali imprese possono presentare garanzia o proroga di quella eventualmente già rilasciata, ottenendo il prolungamento di un anno della fase di erogazione e preammortamento, al fine di poter nuovamente raggiungere, nell’esercizio successivo, il livello iniziale d’ingresso;
DOMANDA
PRIMA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
Riservato alle PMI che vogliono partecipare per la prima volta ad una mostra/fiera in Paesi extra UE.
- Finanziamento a tasso agevolato sul Fondo L. 394/81 e soggetto alla normativa comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”, pubblicato sulla GUUE il 24.12.2013
FINALITÀ
- Al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà fornire un’autodichiarazione attestante che si tratta della prima partecipazione ad una specifica fiera/mostra.
- Il finanziamento può essere concesso per la prima partecipazione a più fiere/mostre diverse, anche nello stesso Paese, ma non per più partecipazioni alla stessa fiera/mostra.
BENEFICIARI
- Tutte le PMI aventi sede legale in Italia,
- in forma singola o aggregata,
- comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.
SETTORI ESCLUSI
PAESI AMMESSI
- L’impresa può presentare più domande di finanziamento,
- ogni singola domanda deve riguardare una o più fiere/mostre
- da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione
- La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra.
SPESE FINANZIABILI
- – spese di funzionamento
- affitto spazio espositivo e suo allestimento,
- personale esterno,
- ecc.;
- – spese per attività promozionali
- consulenze,
- materiale pubblicitario,
- workshop
- e similari ecc. riconducibili alla fiera/mostra;
- spese per interventi vari
- 20% forfettario della somma delle spese precedenti.
DECORRENZA DELLE SPESE
- che decorre dalla data di presentazione della domanda stessa
- e termina 18 mesidopo la data di stipula del contratto di finanziamento.
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE
- € 100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla stessa proprietà.
- € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non riconducibili alla stessa proprietà
- (€ 200.000,00 nel caso di due PMI aggregate
- ed € 300.000,00 nel caso di tre o più PMI aggregate).
- un minimo del 20%
- ed un massimo del 30%
DURATA DEL FINANZIAMENTO
- di cui 2 di preammortamento (per soli interessi)
- e 2 di rimborso del capitale.
TASSO
GARANZIE
DOMANDA
CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
- (Decreto Legislativo 143/98, ex L. 227/77)
- Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.
- Tramite il contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere, le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti/committenti esteri, di pagare fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dilazione di pagamento a medio/lungo termine (comunque non inferiore a due anni) a condizioni e tassi di interesse in linea con gli accordi OCSE.
- Il restante 15% del prezzo della fornitura verrà corrisposto dall’acquirente in contanti.
FORNITURE SONO AMMISSIBILI
- macchinari,
- impianti,
- studi,
- progettazioni,
- lavori e servizi,
- nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
– le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE (vedi Parte I dell”allegato alla lettera Circolare SIMEST n. 4/2013).
REGOLAMENTO DEL IL PREZZO DELLA FORNITURA
- – una quota almeno pari al 15% viene regolata in contanti entro il “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare);
- – il restante 85% viene rimborsato in rate al massimo semestrali, di norma consecutive ed uguali, la prima delle quali non oltre sei mesi dal “punto di partenza del credito”.
CARATTERISTICHE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALL”ACQUIRENTE ESTERO
- la dilazione di pagamento deve essere pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito.
- La durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria del Paese debitore ed alle tipologie di operazioni.
- I tassi d”interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all”esportazione.
- Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell”1%.
- Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell”operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata della dilazione.
- I CIRR, sono resi noti dall”OCSE (oecd.org) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (sviluppoeconomico.gov.it/).
- Quanto sopra non esclude l”applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.
- Il finanziamento concesso dalla banca all”impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all”acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente), può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute.
- La valuta di denominazione del finanziamento deve essere uguale a quella del contratto di fornitura.
- L”intervento non è subordinato al rilascio di garanzie da parte dell”esportatore.
- Inoltre, ai fini dell”ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.
PAESI VERSO CUI ESPORTARE
IL CREDITO FORNITORE
- A fronte delle rate del piano di ammortamento (capitale + interessi) vengono emessi dal debitore estero titoli di credito (promissory notes o bills of exchange) che l”esportatore provvede a scontare sul mercato interno o estero con girata piena o senza ricorso.
- Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all”esportatore del netto ricavo.
- Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell”esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), si corrisponde, in un”unica soluzione, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il netto ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli stessi al tasso CIRR pagato dall”acquirente estero.
- La misura del margine congruo riconoscibile è pari all”1% o all”1,125% a seconda che l”importo dello smobilizzo sia rispettivamente superiore o uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro.
- Quanto indicato per i titoli di credito si applica anche allo sconto di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito “stand-by” irrevocabili.
- L”esportatore ottiene da una banca un”anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso alla controparte estera.
- Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, si effettua un “intervento di stabilizzazione del tasso” in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero;
- Si paga alla banca la differenza se positiva, mentre si incassa se negativa.
- Lo spread riconoscibile è pari all”1% o all”1,50% a seconda che la durata del periodo di rimborso sia rispettivamente inferiore o uguale a 10 anni oppure superiore a 10 anni.