AREE DI CRISI INDUSTRIALE:Pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministro dello sviluppo economico che stanzia oltre 165 milioni di euro – di cui 80 dal Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 – per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva per le aree interessate da situazioni di crisi industriale.
LOCALITA’ AMMESSE AI CONTRIBUTI: in particolare le risorse del PON saranno destinate al sostegno di programmi di investimento produttivo, di tutela ambientale e di innovazione dell’organizzazione nelle zone in difficoltà economica delle Regioni:
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA.
DECRETO: Il decreto concerne l’integrazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.
AREE DI CRISI: Riconosciute cinque nuove aree di crisi industriale complessa: Savona nella Regione Liguria (testo del decreto 21 settembre 2016); Terni – Narni nella Regione Umbria (testo del decreto 7 ottobre 2016); Frosinone nella Regione Lazio (testo del decreto 12 settembre 2016); Porto Vesme (testo del decreto 13 settembre 2016); Porto Torres nella Regione Sardegna (testo del decreto 7 ottobre 2016); Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016.
BENEFICIARI: imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili.
INVESTIMENTI: gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro
CONTRIBUTI: le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile con:contributo a fondo perduto in conto impianti; contributo a fondo perduto alla spesa; finanziamento agevolato.
ITER: si avvia così l’iter di predisposizione dei Progetti di riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) delle aree con l’obiettivo di favorire: la ripresa delle attività industriali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; il sostegno dei programmi di sviluppo l’attrazione di nuovi investimenti; la riqualificazione e il recupero ambientale; L’intervento prevede un’azione congiunta tra Amministrazioni centrali e regionali al fine di attivare i diversi strumenti messi in campo per il rilancio del territorio.
RILANCIO AREE INDUSTRIALI
L.181/89
INVITALIA SOSTIENE IL RILANCIO DELLE AREE COLPITE DA CRISI INDUSTRIALI E DI SETTORE.
L’obiettivo è creare nuovi posti di lavoro attraverso l’ampliamento, la ristrutturazione e la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi.
La legge 181/89 è l’incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore.
Finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione.
Gli incentivi sono stati riavviati con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2015, con importanti novità:
- ora sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa
- la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non è più obbligatoria
- L’incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili.
Invitalia valuta i progetti, eroga le agevolazioni e monitora l’avanzamento dei programmi di investimento.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La legge 181/89 finanzia programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale, completati eventualmente da progetti per innovare l’organizzazione.
Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro
LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE POSSONO COPRIRE FINO AL 75% DELL’INVESTIMENTO AMMISSIBILE CON:
- contributo a fondo perduto in conto impianti
- contributo a fondo perduto alla spesa
- finanziamento agevolato
AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI PER PROGRAMMI AMBIENTALI
SPESE AMMISSIBILI
BENEFICIARI
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma proposto nella zona interessata.
- Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione.
L.181/89 DOVE SI APPLICA
GLI INCENTIVI SI APPLICANO CON SPECIFICHE MODALITÀ PER OGNI AREA DI CRISI
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.
A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.
I programmi di investimento produttivo devono essere diretti:
- a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo
- complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi;
- d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento;
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:
- a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
- b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro(unmilionecinquecentomila);
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
- d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni
- e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti caratterizzato da un incremento degli addetti.
SPESE AMMISSIBILI
- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni;
- e) immobilizzazioni immateriali;
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato.
- Le intensità massime di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL);
- Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.
- Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
- Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto.
In caso di partecipazione al capitale l’intervento complessivo ai sensi della Legge 181, comprensivo del contributo a fondo perduto, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50% dell’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento,
- La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
- Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l’ipoteca in
quanto l’acquisto dell’immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO
E’ facoltà del soggetto proponente l’iniziativa agevolabile ai sensi del Decreto richiedere una partecipazione di minoranza del Soggetto gestore al capitale dell’impresa.
- Tale partecipazione è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni ed è definita:
- La partecipazione ha natura transitoria, non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese e non deve comportare per il Soggetto gestore responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie
La partecipazione al capitale di rischio determina:
- a) per le imprese partecipate, l’obbligo, sino alla alienazione della partecipazione, di certificazione dei bilanci da parte di imprese autorizzate ai sensi di legge;
- b) la nomina da parte del Soggetto gestore di un sindaco effettivo del collegio sindacale, se esistente ai sensi della normativa vigente.
DOMANDE
GLI INCENTIVI POSSONO ESSERE RICHIESTI SOLO ONLINE
È attualmente in fase di definizione l’avviso per l’area di Trieste.
Di seguito le graduatorie relativa alle imprese ammesse alla valutazione istruttoria per le aree di Piombino, Rieti ed ex A. Merloni:
L’elenco delle aree di crisi industriale non complessa verrà pubblicato, su proposta delle regioni, con un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilirà anche la data di apertura dello sportello.
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