Cooperative: è’ stato istituito un nuovo regime di finanziamenti agevolati a totale copertura degli investimenti fino ad 1 milione di euro per promuovere la nascita di società cooperative su tutto il territorio nazionale e il consolidamento di cooperative esistenti nelle regioni del Mezzogiorno.
I finanziamenti a tasso agevolato, che possono essere richiesti dalle società cooperative alle società finanziarie autorizzate, hanno una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni. Il rimborso avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, che scadono il 31 maggio e il 31 novembre di ogni anno. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia.
I finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8%.
Le agevolazioni possono coprire fino al 100% dell’importo del programma di investimento finanziato.
Tale importo non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria degli aiuti e, in ogni caso, non può superare 1 milione di euro.
I termini per la richiesta dei finanziamenti agevolati saranno definiti con successivo provvedimento.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 4 dicembre 2014
Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa’ cooperative di piccola e media dimensione.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le societa’ cooperative:
- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
- e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
ESCLUSIONI
Non sono ammesse alle agevolazioni le societa’ cooperative:
- a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali e’ stata disposta la restituzione
- c) qualificabili come “imprese in difficolta'” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;
- d) operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; e) operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
- f) operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio
- g) qualora l’aiuto sia diretto al finanziamento di attivita’ connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attivita’ d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
FINANZIAMENTO
le societa’ finanziarie sono autorizzate a concedere alle societa’ cooperative finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative ammesse.
- a) I finanziamenti hanno una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni
- b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze)
- c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, In ogni caso, il tasso agevolato non potra’ essere inferiore a 0,8 percento;
- d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla societa’ finanziaria nella societa’ cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);
- e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e’ pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato.
L’agevolazione e’ concessa ai sensi:
a) dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensita’ massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della societa’ cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla societa’ finanziaria, avente ad oggetto:
- i. la creazione di una nuova unita’ produttiva;
- ii. l’ampliamento di una unita’ produttiva esistente;
- iii. la diversificazione della produzione di un’unita’ produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- iv. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unita’ produttiva esistente;
- v. l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unita’ produttiva, nel caso in cui l’unita’ produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente, ovvero b) del Regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla societa’ cooperativa beneficiaria a fronte di un programma di investimenti che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera a), ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della societa’ cooperativa.
Nel caso di societa’ cooperative non residenti nel territorio italiano, la societa’ cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel territorio nazionale.
GARANZIE
I finanziamenti agevolati non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell’acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, la societa’ finanziaria erogante acquisisce garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all’importo del medesimo finanziamento agevolato.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere:
a) sull’intero territorio nazionale:
- la nascita di societa’ cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di societa’ cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di societa’ cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita’ organizzata
b) nei territori delle Regioni:
- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di societa’ cooperative esistenti.
SPESE AMMISSIBILI
Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla societa’ cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento avente le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell’investimento.
Ai fini dell’ammissibilita’ della relativa spesa, i predetti beni devono:
a) essere ammortizzabili;(info)
b) essere utilizzati esclusivamente nell’unita’ produttiva destinataria dell’aiuto;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.
Nel caso di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche’ i costi relativi al contratto di finanziamento.
Non sono altresi’ ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell’IVA.
DOMANDE
Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle societa’ cooperative interessate alle societa’ finanziarie, a decorrere dalla data indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
Con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti il modello di domanda e lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale di cui all’articolo 10, comma 1 e fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.