Il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito modalità e termini per accedere alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 destinate alle imprese che realizzano programmi di investimento delle imprese nelle aree di crisi industriale non complesa.
Dal 4 aprile 2017 il via alla presentazione delle domande di agevolazione per i programmi di investimento presentati nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, che potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 181/89.
RISORSE: La dotazione finanziaria prevista è di 124 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita
sostenibile.
PROGRAMMI AMMESSI: Possono essere oggetto di finanziamento i programmi di investimento produttivo, i programmi di investimento per la tutela ambientale e, a completamento dei precedenti e per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.
INVESTIMENTO L’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro e potrà essere realizzato nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa come da elenco.
BENEFICIARI: Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione costituite sotto forma di società di capitali.
PROGRAMMI E I PROGETTI AMMESSI: devono a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione; b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro; C) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni; d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni; e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti caratterizzato da un incremento degli addetti.
AGEVOLAZIONE MASSIMA: la somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
CAPITALE PROPRIO: l’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive. Domande a sportello.
DOMANDE: Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente online Dal 4 aprile 2017, fino ad esaurimento risorse.
Legge 181/89
AREE DI CRISI INDUSTRIALE NON COMPLESSA
LEGGE 181/89, DAL 4 APRILE 2017 IL VIA ALLE DOMANDE PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE NON COMPLESSA
Dal 4 aprile 2017 via alla presentazione delle domande di agevolazione per i programmi di investimento presentati nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, che potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 181/89. Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio 2016.
- La dotazione finanziaria prevista è di 124 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Di questi, 44 milioni di euro sono accantonati a favore degli accordi di programma.
- L’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro e potrà essere realizzato nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa individuate dal Decreto Direttoriale Mise del 19 dicembre 2016.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione costituite sotto forma di società di capitali. - Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente online
LA LEGGE 181/89 È L’INCENTIVO PER IL RILANCIO DELLE AREE COLPITE DA CRISI INDUSTRIALE E DI SETTORE.
Finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione.
Gli incentivi sono stati riavviati con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2015, con importanti novità:
- sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa
- la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non è più obbligatoria
- L’incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili.
- Invitalia valuta i progetti, eroga le agevolazioni e monitora l’avanzamento dei programmi di investimento.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo in relazione a unità locali riferibili a settori di attività economica ammissibili.
ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE
I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEVONO RIGUARDARE LE SEGUENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE:
- estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione
2010/787/UE del Consiglio; - attività manifatturiere;
- produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo, ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale relativi a cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- attività dei servizi alle imprese;
- attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.
A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.
I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO DEVONO ESSERE DIRETTI:
- a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo
- complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi;
- d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento;
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:
- a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
- b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro(unmilionecinquecentomila);
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
- d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni
- e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti caratterizzato da un incremento degli addetti.
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE
GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE DIRETTI A:
- innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
- consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
- ottenere una maggiore efficienza energetica;
- favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
- promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- risanamento di siti contaminati;
- riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
PROGETTI PER L’INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
GLI INVESTIMENTI RIGUARDANO:
- l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. - Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
ULTERIORI REQUISITI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
I PROGRAMMI E I PROGETTI DEVONO:
- riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi industriale non complessa. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un’unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per l’innovazione dell’organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;
- prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
- essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria;
- prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, caratterizzato da un
incremento degli addetti. - Nei casi in cui l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall’accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell’unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio.
- L’accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.
SPESE AMMISSIBILI
- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni;
- e) immobilizzazioni immateriali;
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato.
Le intensità massime di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL);
FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.
- Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni
- Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
- Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento.
- Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l’ipoteca in
quanto l’acquisto dell’immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.
CONTRIBUTO
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto.
- La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
CAPITALE PROPRIO
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO
E’ facoltà del soggetto proponente l’iniziativa agevolabile ai sensi del Decreto richiedere una partecipazione di minoranza del Soggetto gestore al capitale dell’impresa.
Tale partecipazione è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni ed è definita:
La partecipazione ha natura transitoria, non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese e non deve comportare per il Soggetto gestore responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie
LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO DETERMINA:
- a) per le imprese partecipate, l’obbligo, sino alla alienazione della partecipazione, di certificazione dei bilanci da parte di imprese autorizzate ai sensi di legge;
- b) la nomina da parte del Soggetto gestore di un sindaco effettivo del collegio sindacale, se esistente ai sensi della normativa vigente.
ELENCO COMUNI RICADENTI NELLE AREE DI CRISI NON COMPLESSA
Elenco dei territori individuati quali aree di crisi non complessa
(con indicazione delle rispettive delibere regionali)
DOMANDE
Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa ovvero non complessa sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello.
- Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente online Dal 4 aprile 2017, fino ad esaurimento risorse.
INVITALIA AREE DI CRISI NON COMPLESSA
DOCUMENTAZIONE
- Elenco dei comuni delle aree di crisi non complessa
- Elenco dei comuni con limitazioni territoriali
- Limitazioni territoriali per le grandi imprese
A partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2017 sarà possibile presentare le domande di agevolazione.
AREE DI CRISI NON COMPLESSA INVITALIA
DOCUMENTAZIONE
Dal 4 aprile 2017 via alla presentazione delle domande di agevolazione per i programmi di investimento presentati nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, che potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 181/89.
Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio 2017.
Normativa di riferimento
- Decreto direttoriale 24 febbraio 2017 – Termini le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni
- Decreto direttoriale 19 dicembre 2016 -Territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa
- Decreto ministeriale 4 agosto 2016 – Individuazione aree di crisi industriale non complessa
- Circolare direttoriale 6 agosto 2015 – Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989
- Decreto ministeriale 9 giugno 2015 – Disciplina in materia di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989
Strumenti
- Sezione del portale ISTAT “Parametri per l’identificazione dei sistemi locali (SL) candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse”
- Statistiche sulle aree di crisi industriale non complessa
MAGGIORI INFORMAZIONI
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