CURAITALIA: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI: nisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
OBIETTIVO: contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, riconoscendo ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
BENEFICIARI: soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
SETTORI AMMESSI: attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività; attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
IMMOBILI AMMESSI: sono ammessi al credito d’imposta esclusivamente gli immobili rientranti nella categoria C1. Si tratta dei locali a destinazione commerciale. Il riferimento è ai negozi e botteghe utilizzati per un commercio diretto, per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico.
FINALITÀ: sostenere i soggetti che non detiengono in proprietà l’immobile in cui esercitano l’attività d’impresa.
PROPRIETARI DEI LOCALI: ai proprietari dei locali che esercitano un’attività d’impresa in un immobile di proprietà è prevista la sospensione del pagamento del mutuo.
CONTRIBUTO: credito d’imposta pari al 60% del canone di affitto. Non è previsto un massimale.
ENTRATA IN VIGORE: 17/03/2020. Per usufruire dell’operatività del Decreto, si dovrà attendere l’emanazione di apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CURAITALIA: CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
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CURAITALIA: CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
OBIETTIVO
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa e’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2.
- Il credito d’imposta non si applica alle attivita’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
BENEFICIARI
Soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e
botteghe).
SETTORI AMMESSI
- attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); - attività inerenti i servizi alla persona
(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI
Sono ammessi al credito d’imposta esclusivamente gli immobili rientranti nella categoria C1.
- Si tratta dei locali a destinazione commerciale.
- Il riferimento è ai negozi e botteghe utilizzati per un commercio diretto, per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico.
FINALITÀ
Sostenere i soggetti che non detiengono in proprietà l’immobile in cui esercitano l’attività d’impresa.
PROPRIETARI DEI LOCALI
Ai proprietari dei locali che esercitano un’attività d’impresa in un immobile di proprietà è prevista la sospensione del pagamento del mutuo secondo quanto disposto dall’art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18.
CONTRIBUTO
Verrà corrisposto un credito d’imposta pari al 60% del canone di affitto.
- Non è previsto un massimale.
ENTRATA IN VIGORE
Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
- Per usufruire dell’operatività del Decreto, si dovrà attendere l’emanazione di apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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