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CURA ITALIA: pubblicati i chiarimenti del Ministero sulla richiesta da parte delle imprese della sospensione delle rate dei finanziamenti, mutui, leasing e della revoca degli affidamenti bancari fino al 30 settembre 2020. – Italia Contributi

CURAITALIA SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTICURAITALIA: come richiedere da parte delle imprese la sospensione delle rate dei finanziamenti, mutui, leasing e della revoca degli affidamenti bancari fino al 30 settembre 2020.
MORATORIA COVID-19: si tratta della moratoria concessa alle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
PROCEDURA : le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle  misure di sostegno finanziario.
COMUNICAZIONE: la comunicazione deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
MISURE DI SOSTEGNO: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
DOMANDE: da presentare presso la propria banca o istituto finanziario su modulistica apposita rilasciata dalla Banca medesima.
DICHIARAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE: per leggere i chiarimenti e le FAQ e vedere la dichiarazione obbligatoria e l’autocertificazione leggi tutto il presente articolo.

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CURAITALIA: SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI IMPRESE

 

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CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI IMPRESE

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

  • Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

ECCO NEL DETTAGLIO LE FAQ PUBBLICATE:

LE MISURE, PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DANNEGGIATE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19, HANNO PER OGGETTO:

  • La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
  • La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  • La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?

L’impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
  • In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
  • Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

A chi va presentata la comunicazione?

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
  • La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
  • È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

NELLA COMUNICAZIONE L’IMPRESA DEVE TRA L’ALTRO AUTODICHIARARE:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all’art. 56 del DL “Cura Italia”?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.
  • Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
  • Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?

No.
  • La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell’art. 56 ovvero ai sensi dell’art. 54 del DL?

Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalle pertinente raccomandazione europea.
Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.
  • Ai sensi dell’art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato.
Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?

 
Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA. 

La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?

No, non si applica al credito al consumo.  

La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico?

Sì, se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.Sì, se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.

A quali altri tipi di finanziamento si applica la moratoria?

A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.

Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui un’impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già in essere, l’erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di applicazione della garanzia del Fondo?

Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).
 

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?

Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa?

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione;
  • questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?

In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
  • Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
  • Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario.
  • L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.

I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria?

Le misure di cui all’art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

È possibile rinunciare alla sospensione?

Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge ma non ancora pagate?

Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.
  • Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione.

La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?

La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.

Con quali modalità funziona la garanzia del Fondo Pmi?

La garanzia del Fondo è pari all’80% dell’importo (e 90% in caso di riassicurazione di Confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, (ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni per le ipotesi già in precedenza previste come:
  • i finanziamenti per investimenti, le start up e le PMI innovative, la “nuova Sabatini”), nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali (alimentate con fondi europei nazionali e regionali o da enti pubblici o privati).

Sono previste misure di liquidità immediata per le partite Iva?

Sì, l’art. 49 comma K del decreto prevede l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) e i professionisti, con accesso senza alcuna valutazione da parte del Fondo;
  • misura che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cd “importo ridotto”).

È possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa?

Sì, attraverso il Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
  • Non è più richiesta la presentazione dell’ISEE, è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione.

Come posso ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa?

Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria che viene trasmessa a Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF).
  • Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Posso accedere alla sospensione del mutuo prima se sono già in ritardo coi pagamenti nel mutuo?

Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

Gli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa possono beneficiare delle misure di sostegno della liquidità alle imprese previste dall’art.49, relativamente alle operazioni di finanziamento e garanzia inerenti dette attività?

Anche gli enti ecclesiastici possono rientrare tra i soggetti beneficiari delle misure di sostegno, limitatamente all’attività commerciale svolta in forma di impresa. Naturalmente per accedere al Fondo di Garanzia PMI è necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese.
 
 

DISCIPLINA DELLA MORATORIA COVID-19

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

  • Si tratta della moratoria concessa alle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

FINALITA’

Lì epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle misure di sostegno finanziario.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

1) APERTURE DI CREDITO A REVOCA E PRESTITI A FRONTE DI ANTICIPI SU CREDITI

Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

2) PRESTITI NON RATEALI

Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

3) MUTUI E LEASING

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

  • E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

PROCEDURA

Le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle misure di sostegno finanziario.

COMUNICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE

La comunicazione alle banche deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

DOMANDE

Da presentare presso la propria banca o istituto finanziario su modulistica apposita rilasciata dalla Banca medesima.

  • La comunicazione prevista è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

AUTODICHIARAZIONE

 Autocertificazione per danni subiti dalle imprese intervento emergenza COVID 19

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

 

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