SUPERBONUS 110%: firmati i decreti ministeriali per il Superbonus e Sismabonus al 110% e per le asseverazioni.
AGEVOLAZIONE: con tale strumento è possibile usufruire di una detrazione fiscale, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
BENEFICIARI: Possono usufruire del bonus per la riqualificazione energetica i soggetti di seguito indicati che sostengono, dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti, ovvero:
DAI CONDOMINI (ricomprende tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due. Per cui una villetta bifamiliare con due unità immobiliari distinte avrà diritto al bonus se i titolari ad esempio decidono di coibentare l’edificio perché comunque si tratta di lavori condominiali anche se per uno o per entrambi i proprietari non si tratta di abitazione principale);
DALLE PERSONE FISICHE, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono escluse quando operano come esercenti arti o professioni; rientrano nell’agevolazione se l’immobile si trova in condominio (i lavori vanno decisi in assemblea a maggioranza qualificata, se in un condominio ci sono alcuni studi e negozi a piano strada i proprietari non daranno mai il benestare ai lavori se non possono ricevere l’agevolazione);
DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
DALLE COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
ESCLUSIONI: sono escluse le unità unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio.
OPERATIVITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: presumibilmente la misura sarà operativa ad agosto, infatti è necessario attendere 60 giorni per la conversione in legge del Decreto e circa 30 giorni per la pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero.
110% ECOBONUS – SISMABONUS
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Superbonus e Sismabonus 110%: i decreti attuativi
Definiti i requisiti tecnici e i moduli per le asseverazioni sugli interventi di efficientamento energetico
- Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
In particolare, il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
- E’ stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.
Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
- L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Con tale strumento è possibile usufruire di una detrazione fiscale, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
BENEFICIARI
Possono usufruire del bonus per la riqualificazione energetica i soggetti di seguito indicati che sostengono, dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti, ovvero:
- DAI CONDOMINI
(ricomprende tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due. Per cui una villetta bifamiliare con due unità immobiliari distinte avrà diritto al bonus se i titolari ad esempio decidono di coibentare l’edificio perché comunque si tratta di lavori condominiali anche se per uno o per entrambi i proprietari non si tratta di abitazione principale); - DALLE PERSONE FISICHE,
al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
(sono escluse quando operano come esercenti arti o professioni;
rientrano nell’agevolazione se l’immobile si trova in condominio
(i lavori vanno decisi in assemblea a maggioranza qualificata, se in un condominio ci sono alcuni studi e negozi a piano strada i proprietari non daranno mai il benestare ai lavori se non possono ricevere l’agevolazione); - DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; - DALLE COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA,
per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
ESCLUSIONI
Sono escluse le unità unifamiliari che non siano abitazione principale.
Sono invece agevolate le seconde case in condominio.
SPESE AMMISSIBILI
Spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
- La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio.
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU PARTI COMUNI
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
- La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU EDIFICI UNIFAMILIARI
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
- La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4.
- In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione e’ riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sottoelencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
A) PER UN CONTRIBUTO,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
B) PER LA TRASFORMAZIONE
del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
INTERVENTI AMMESSI
LE PRESENTI DISPOSIZIONI SI APPLICANO PER LE SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI:
- a)
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - b)
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119; - c)
adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119; - d)
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - e)
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto; - f)
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
OPERATIVITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
- Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.
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