OCCUPAZIONE SUD: pubblicate dall’Inps le istruzioni per richiedere l’incentivo occupazione sud. Sgavio totale contributi per assunzioni dal 1 al 31 dicembre 2017.
INCENTIVO: le aziende che assumono giovani tra i 16 e i 24 anni e persone disoccupate di almeno 25 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, beneficiano di uno sgravio contributivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail), fino ad un massimo di 8.060,00 euro annui per persona assunta.
BENEFICIARI: l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
PERIODO DI APPLICAZIONE : l’incentivo viene erogato per assunzioni dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante.
TERRITORI DI APPLICAZIONE: l’agevolazione, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere, riguarda i datori di lavoro privati con sede di lavoro in una delle seguenti regioni:
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia. Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
DOMANDA: L’agevolazione non è automatica ma occorre effettuare una domanda all’INPS.
L’incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi.
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD (PON SPAO)
INPS
Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, con il decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 (all. n. 1), rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 (all. n. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, prevedendo – tra l’altro – che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
BENEFICIARI
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza
esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015.
REQUISITI DEI LAVORATORI
- Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi
come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo
richiesto ai fini dell’accesso al beneficio. - I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.
AMBITO TERRITORIALE
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata”:
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Puglia e
- Sicilia
o in una Regione “in transizione”
- Abruzzo,
- Molise e
- Sardegna
indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
RISORSE
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000,00 (cfr. allegato 1 del decreto direttoriale n. 367/2016).
RAPPORTI INCENTIVATI.
L’esonero può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
- Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di
somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; - inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
INCENTIVO.
L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e
riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro
su base annua per ogni lavoratore assunto.
- La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
- La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO
L’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo
massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione
che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine)
determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici
mesi precedenti.
DOMANDA
In merito al procedimento, la circolare evidenzia che il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, unitamente al modulo di istanza on-line “B.SUD”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
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