MISE, AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI: aggiornati i requisiti per i finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese che risultano in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti.
AGGIORNATI I REQUISITI per l’accesso al Fondo. Con l’art. 60-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, di modifica dell’art. 1, comma 200 della legge n. 208/2015, è stato difatti stabilito che, per accedere al Fondo, le imprese richiedenti vittime dei mancati pagamenti per truffa, insolvenza fraudolenta, estorsione e false comunicazioni sociali devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici denunciate, che sia in corso – nei diversi gradi di giudizio – alla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato al Ministero.
Si ampliano quindi le possibilità per le imprese che hanno denunciato imprese debitrici, imputate per comportamenti penalmente rilevanti.
Si tratta del Decreto che istituisce finanziamenti agevolati con la finalita’ di ripristinare la liquidita’ delle PMI beneficiarie che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
FINANZIAMENTO: puo’ essere concesso alle PMI beneficiarie un finanziamento agevolato a tasso zero: di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacita’ di rimborso della stessa PMI beneficiaria;
CARATTERISTICHE: finanziamento regolato a tasso d’interesse pari allo zero per cento; di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;avente le caratteristiche di credito privilegiato.
MASSIMALE: importo del finanziamento comunque non deve essere superiore a euro 500.000,00.
REQUISITI: le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita’ a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici. b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
DOMANDE: Le PMI beneficiarie presentano al Ministero dello Sviluppo Economico le domande di finanziamento agevolato.
Ministero dello Sviluppo Economico
FINANZIAMENTI ALLE PMI VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI
Sono stati aggiornati i requisiti per l’accesso al Fondo. Con l’art. 60-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, di modifica dell’art. 1, comma 200 della legge n. 208/2015, è stato difatti stabilito che, per accedere al Fondo, le imprese richiedenti vittime dei mancati pagamenti per truffa, insolvenza fraudolenta, estorsione e false comunicazioni sociali devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici denunciate, che sia in corso – nei diversi gradi di giudizio – alla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato al Ministero.
- Si ampliano quindi le possibilità per le imprese che hanno denunciato imprese debitrici, imputate per comportamenti penalmente rilevanti.
- Con circolare direttoriale 20 luglio 2017, n. 3203, di modifica della circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554, è stata adeguata la normativa di attuazione alle nuove disposizioni legislative, e sono state fornite specificazioni sulla valutazione delle domande.
FINALITA’
Concessione e l’erogazione di finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo, disposti dalla legge n. 208/2015 con la finalita’ di ripristinare la liquidita’ delle PMI beneficiarie che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
BENEFICIARI
Possono presentare domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto le PMI.
REQUISITI:
le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita’ a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici.
- In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidita’ le PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla lettera C) II – 1) dell’art. 2424 del codice civile;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della medesima legge.
IMPRESE ESCLUSE
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO
A valere sul Fondo puo’ essere concesso alle PMI beneficiarie un finanziamento agevolato:
- a) di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacita’ di rimborso della stessa PMI beneficiaria, cosi’ come definite dall’art. 6, comma 7, lettera b);
- b) di importo comunque non superiore a euro 500.000,00;
- c) regolato a tasso d’interesse pari allo zero per cento;
- d) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- e) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
Le agevolazioni sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal regolamento de minimis, dal regolamento de minimis agricoltura e dal regolamento de minimis pesca.
- Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08.
- Ai fini dell’applicazione dei limiti «de minimis» il settore in cui opera la PMI beneficiaria e’ individuato sulla base dell’attivita’ economica principale risultante dal certificato camerale della PMI beneficiaria.
DOMANDE
Le PMI beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato.
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