Friuli Venezia Giulia: contributi ai professionisti individuali. Dal 13 aprile in vigore le modifiche alle agevolazioni.
Si tratta dei Contributi a fondo perduto per spese connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale.
Beneficiari sono i liberi professionisti ordinistici o non ordinistici che hanno iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale, con residenza e sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia e che svolgono esclusivamente un’attività libera e professionale.
FRIULI VENEZIA GIULIA: CONTRIBUTI AI PROFESSIONISTI INDIVIDUALI.
AVVIO E FUNZIONAMENTO DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ IN FORMA INDIVIDUALE
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto per spese connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale.
BENEFICIARI
- Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.
- Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nelregistro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004.
- Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale. iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico.
REQUISITI
- Aver iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale
- Residenza in Friuli Venezia Giulia
- Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia
- Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale
- Gli interessati non devono far parte di studi associati o di società di professionisti.
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
- titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
- collaboratori di impresa familiare
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti
- titolari di impresa individuale
- amministratori di società di persone o di capitali
I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.
Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO
Chi ha aperto la partita IVA da più di tre anni, può beneficiare dei contributi per le spese di avvio e funzionamento se rientrante in una delle seguenti ipotesi:
- ha esercitato un’attività professionale presso altri studi e il suo volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro.
- Per questa tipologia di soggetti la data di inizio dell’attività professionale, da cui decorre il triennio, coincide con quella di effettivo avvio dell’attività professionale in forma individuale ed è dichiarata dal richiedente il contributo ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- ha variato presso la competente Agenzia delle Entrate il codice attività (ATECO) per l’esercizio dell’attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.
Per questa tipologia di soggetti la data di inizio dell’attività professionale, da cui decorre il triennio, coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO).
Inoltre chi ha sostenuto, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e entro la scadenza del triennio di attività, spese per l’avvio e il funzionamento dell’attività professionale per un importo non inferiore a euro 3.000,00.
Per questo tipologia di soggetti la domanda di contributo deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio
PIANO DI SPESA
Sono ammesse a contributo esclusivamente le domande che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro.
SPESE AMMESSE
- attrezzature tecnologiche finalizzate all’impianto e allo svolgimento dell’attività, comprese le relative spese per l’installazione
- arredi
- beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature, anche informatiche
- software
- realizzazione o revisione di un sito internet
- spese per l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l’abitazione principale
- costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
- acquisto di testi
- materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
- adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività professionale
- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l’immobile oggetto dell’intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione dei beni;
- locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
- oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00
- spese connesse ai servizi di coworking
Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA, qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile (es. professionisti in regime fiscale “dei minimi”)
CONTRIBUTO
- Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro
- e contributo massimo è pari a 20.000,00 euro.
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