LIGURIA: interventi volti al rafforzamento patrimoniale delle PMI liguri per affrontare l’emergenza COVID-19.
FINALITA’: sostenere le PMI del territorio regionale ligure per affrontare l’emergenza Covid-19.
BENEFICIARI: le piccole e medie imprese in forma di società di capitale, operanti sul territorio della Regione Liguria.
REQUISITI DELLE IMPRESE: sono ammissibile le imprese che:
— A) hanno un valore della produzione fino a 5.000.000 €;
— B) hanno un reddito operativo sul fatturato non inferiore al 4% e hanno un rapporto di indebitamento bancario sul fatturato uguale o inferiore al 60%;
— C) necessitano di un sostegno finanziario in seguito all’impatto negativo del Covid 19;
–D) intendano sostenere un’azienda ligure in crisi (distressed).
CONDIZIONE PER LE OPERAZIONI DISTRESSED: solo per le operazioni distressed all’investimento del fondo deve corrispondere un uguale investimento dei soci oppure di un istituto di credito.
AGEVOLAZIONE: gli interventi si configurano come sottoscrizione di aumenti capitale e/o Strumenti finanziari partecipativi.
DOMANDE: dal 30 giugno 2020 e fino alla chiusura dello sportello.
LIGURIA – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI
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LIGURIA – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI
La Giunta regionale ha approvato con delibera del 15 Maggio 2020, le modalità attuative per lo strumento finanziario, ai sensi della Legge regionale n. 34/2016 volto a sostenere le PMI del territorio regionale ligure per affrontare l’emergenza Covid-19.
FINALITA’
Sostenere le PMI del territorio regionale ligure per affrontare l’emergenza Covid-19.
- In particolare il Fondo attiva Interventi di ingegneria finanziaria di “micro-equity” e “semi-equity”, favorendo il sostegno al circolante ed alle differenze negative di Working capital verificatesi nel drammatico momento economico determinato dal periodo emergenziale della pandemia COVID-19.
INTERVENTI AMMESSI
In particolare il Fondo attiva Interventi di ingegneria finanziaria di “micro-equity” e “semi-equity”, favorendo il sostegno al circolante ed alle differenze negative di Working capital verificatesi nel drammatico momento economico determinato dal periodo emergenziale della pandemia COVID-19.
- Gli Interventi del Fondo possono anche essere finalizzati ad investimenti – da parte delle PMI beneficiarie – in acquisizioni di Aziende ovvero Rami di Aziende per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali di realtà in situazione di crisi conclamata o senza la possibilità di continuità aziendale (“Investimenti Distressed”).
In particolare le PMI possono beneficiare del Fondo ai fini dell’acquisto e/o all’affitto di aziende o rami d’azienda entrate in procedure concorsuali nel corso del 2019/2020 durante l’emergenza COVID-19 o che non presentino i presupposti di continuità aziendale, al fine di prevenire un impatto negativo sui livelli occupazionali pregressi.
- Ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo l’azienda beneficiaria deve dimostrare e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti all’emergenza COVID-19;
- Sono incluse operazioni di management buy out.
BENEFICIARI
Le piccole e medie imprese in forma di società di capitale, operanti sul territorio della Regione Liguria.
REQUISITI DELLE IMPRESE
Possono beneficiare degli interventi dello strumento finanziario le imprese che, al momento di presentazione della domanda, sono micro piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali e cooperative di produzione e lavoro di micro, piccole e medie dimensioni, iscritte al Registro Imprese della CCIAA, che rispettino i seguenti parametri:
SONO AMMISSIBILE LE IMPRESE CHE:
- A) hanno un valore della produzione fino a 5.000.000 €;
- B) hanno un reddito operativo sul fatturato non inferiore al 4% e hanno un rapporto di indebitamento bancario sul fatturato uguale o inferiore al 60%;
- C) necessitano di un sostegno finanziario in seguito all’impatto negativo del Covid 19;
- D) intendano sostenere un’azienda ligure in crisi (distressed).
CONDIZIONE PER LE OPERAZIONI DISTRESSED
Solo per le operazioni distressed all’investimento del fondo deve corrispondere un uguale investimento dei soci oppure di un istituto di credito.
AGEVOLAZIONE
Gli interventi si configurano come sottoscrizione di aumenti capitale e/o Strumenti finanziari partecipativi.
LIMITI DELL’APPORTO
Il singolo apporto dello strumento dovrà rispettare i limiti di seguito indicati.
A) NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO DI “MICRO-EQUITY”
- la partecipazione diretta acquisita non potrà superare il 49,9% del capitale
sociale delle imprese beneficiarie. La partecipazione acquisita non può
comunque determinare il possesso della maggioranza dei diritti di voto
ordinari delle imprese beneficiarie; - l’intervento consisterà in un minimo di Euro 25.000 fino ad un massimo di
Euro 100.000. Nel solo caso di Investimento “Distressed” consisterà in un
minimo di Euro 100.000 fino ad un massimo di Euro 200.000; - il tempo massimo non potrà essere superiore a 7 anni, potendo prevedere
un eventuale “grace period” non superiore a 2 anni in caso di necessità
connesse alla dismissione della partecipazione. - la remunerazione dell’investimento è costituita da un IRR pari all’1,5%
annuo.
B) NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO DI “SEMI-EQUITY”
- in caso di trasformazione in equity, ancorché eventuale, non potrà
determinare il superamento del 49,9% del capitale sociale. La
partecipazione acquisita non può comunque determinare il possesso della
maggioranza dei diritti di voto ordinari delle imprese beneficiarie; - l’intervento consisterà in un minimo di Euro 25.000 fino ad un massimo di
Euro 100.000. In solo caso di Investimento “Distressed” consisterà in un
minimo di Euro 100.000 fino ad un massimo di Euro 200.000; - la durata massima del finanziamento Semi-Equity è ricompresa tra un
minimo di 48 mesi fino ad un massimo di 84 mesi e la restituzione potrà
avvenire tramite ammortamento o bullet alla fine del periodo; - la remunerazione del finanziamento Semi-Equity è costituita da una
remunerazione finanziaria dell’1,5% annuo; - successivamente all’eventuale conversione dello SFP in Equity, dovrà
essere riconosciuta dal beneficiario una remunerazione dell’investimento
pari ad un IRR dell’1,5% annuo.
Solo in caso di investimenti Distressed è richiesto l’impegno ad investire da parte
della proponente una somma di almeno pari importo a quella oggetto della richiesta
(es mezzi propri, di terzi o bancari).
DOMANDE
Dal 30 giugno 2020 e fino alla chiusura dello sportello.
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