Veneto, Finanziamenti agevolati settore Turismo-LR 33/2002 e LR 7/2011.
La Regione del Veneto prevede finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per il miglioramento dell’offerta turistica nel Veneto, tramite il Fondo di rotazione per il settore turismo.
Ai finanziamenti agevolati possono accedere a) le piccole e medie imprese turistiche aventi sede legale in un paese dell’unione europea, b) i consorzi tra piccole e medie imprese, con sede legale in un paese u.E., c) gli altri soggetti previsti dall’articolo 97, comma 1, della l.R. N. 33/2002, che soddisfano i requisiti di impresa e che rispettano le caratteristiche di piccola e media impresa.
L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammissibile.
L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammissibile, mediante l’utilizzo di una doppia provvista: una quota pubblica a tasso zero, una quota privata regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l’intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato.
Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) e un massimo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni) di spesa ammissibile. per maggiori informazioni.
FONDO DI ROTAZIONE SETTORE TURISMO
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 articolo 101 e legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 articolo 12
FINALITA’
La Regione del Veneto prevede finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per il miglioramento dell’offerta turistica nel Veneto, tramite il Fondo di rotazione per il settore turismo, secondo le previsioni dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e dell’articolo 12 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.
BENEFICIARI
AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI POSSONO ACCEDERE:
- a) le piccole e medie imprese turistiche aventi sede legale in un paese dell’Unione Europea,
L’impresa beneficiaria deve gestire direttamente la struttura ammissibile al finanziamento localizzata nel Veneto,
essere iscritta nel registro delle imprese
ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) i consorzi tra piccole e medie imprese, con sede legale in un paese U.E., che gestiscono almeno una struttura ammissibile al finanziamento localizzata nel Veneto;
- c) gli altri soggetti previsti dall’articolo 97, comma 1, della L.r. n. 33/2002, che soddisfano i requisiti di impresa e che rispettano le caratteristiche di piccola e media impresa.
Alle agevolazioni non possono accedere le imprese del settore turistico considerate in difficoltà.
STRUTTURE AMMISSIBILI
LE STRUTTURE AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI SONO LE SEGUENTI:
- Strutture ricettive alberghiere: (articolo 22, L.r. n. 33/2002):
alberghi (comprese residenze d’epoca alberghiere),
motel,
villaggi-albergo,
residenze turistico-alberghiere; - Strutture ricettive extralberghiere: (articolo 25, L.r. n. 33/2002):
esercizi di affittacamere,
attività ricettive in esercizi di ristorazione,
attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast,
unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
strutture ricettive – residence, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, residenze d’epoca extralberghiere, rifugi escursionistici, rifugi alpini; - Strutture ricettive all’aperto: (articolo 28, L.r. n. 33/2002):
- villaggi turistici,
- campeggi;
ALTRE STRUTTURE AMMISSIBILI:
- stabilimenti balneari,
- impianti di risalita,
- parchi divertimento
- e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate dall’Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa, come elencate nell’allegato U della L.r. n. 33/2002.
- Inoltre, sono ammissibili gli immobili che possiedono la destinazione d’uso alberghiera, in conformità alla vigente normativa urbanistica e edilizia, ma che attualmente hanno perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva alberghiera, a condizione che entro dodici mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati, ottengano la relativa classificazione di: albergo, motel, villaggio-albergo o residenza turistico-alberghiera, rilasciata dalla Provincia competente.
Sono ammissibili altresì gli interventi edilizi su edifici già esistenti, a condizione che entro dodici mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati, sia presentata al Comune competente la segnalazione certificata di inizio attività ricettiva extralberghiera.
- Sono ammissibili anche le strutture ricettive che a seguito degli interventi finanziati assumono una nuova e diversa classificazione o codifica di struttura ricettiva.
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le tipologie di investimento riguardanti:
- – interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo; di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento;
- – interventi di ristrutturazione, adeguamento e realizzazione di impianti tecnologici;
- – adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali;
- – interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione;
- – realizzazione di aree benessere, piscine, campi da tennis, campi da golf, sala congressi complementari alle strutture ammissibili;
- – acquisto di attrezzature, macchinari e arredi, di dotazioni informatiche hardware e software utilizzati per le attività turistiche e di beni mobili necessari per il conseguimento di certificazione ambientale.
Sono ammissibili agli interventi previsti dal Fondo di rotazione delle piccole e medie imprese turistiche le nuove strutture ricettive alberghiere, attraverso la ristrutturazione, il recupero o la nuova costruzione di immobili da adibire alla ricettività turistica e alla realizzazione di attività integrate dell’offerta e della qualità dei servizi turistici, a condizione che entro dodici mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati, ottengano
la relativa classificazione di albergo, motel, villaggio-albergo o residenza turistico-alberghiera, rilasciata dalla Provincia competente.
Si precisa che per “nuove strutture ricettive alberghiere, attraverso la ristrutturazione, il recupero o la nuova costruzione di immobili da adibire alla ricettività turistica” si intende: la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di edifici esistenti, limitatamente alla realizzazione di dipendenze alberghiere (ossia quelle ubicate nella stessa area recintata dell’edificio principale o entro la distanza dall’edificio principale prevista
dalle vigenti norme di legge regionale).
- Tali interventi sono finanziabili a condizione che insistano in aree o su immobili che al momento della domanda abbiano destinazione d’uso alberghiera.
- È inoltre ammissibile la ristrutturazione di edifici esistenti da adibire alla ricettività alberghiera, a condizione che gli interventi riguardino edifici che al momento della domanda abbiano la destinazione d’uso alberghiera.
- I soggetti beneficiari sono ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi a servizio di più strutture ammissibili.
- Tali nuovi interventi dovranno essere localizzati nel territorio comunale sede di almeno una struttura gestita dagli stessi soggetti consorziati.
- Sono ammissibili anche le spese sostenute per la modifica di categoria di una struttura ammissibile in un’altra categoria ammissibile.
- Il perfezionamento del finanziamento agevolato è vincolato alla modifica della classificazione che sarà rilasciata dalla Provincia competente.
- Sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisto ed alla realizzazione di beni ammortizzabili ed esclusivamente le spese imponibili IVA.
- Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del 5% dell’importo relativo all’intervento ammissibile.
- Gli interventi ammessi ai benefici dovranno essere ultimati e rendicontati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento agevolato da parte di Veneto Sviluppo Spa, eventualmente prorogabili dalla stessa Società Finanziaria, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, su preventiva richiesta del beneficiario, per comprovate cause di forza maggiore, a pena di revoca dell’agevolazione stessa.
- Nell’esecuzione dei lavori possono essere disposte varianti, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie del progetto ammesso a finanziamento.
- Le varianti vanno preventivamente comunicate a Veneto Sviluppo Spa per la conferma dell’agevolazione.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammissibile, mediante l’utilizzo di una doppia provvista:
- una quota pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo Spa, regolata a tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli intermediari finanziari;
- una quota privata apportata dall’intermediario finanziario prescelto tra quelli convenzionati con Veneto Sviluppo Spa, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l’intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato.
Tali finanziamenti risultano “agevolati” in quanto gli interessi maturano solamente sulla quota privata e non su quella pubblica.
Si stabilisce che, anche per il settore turismo, gli spread annui massimi per la determinazione del “tasso convenzionale” tra gli intermediari finanziari e Veneto Sviluppo Spa, potranno essere adeguati dalla finanziaria regionale in correlazione al mutare delle condizioni dei mercati finanziari, sia in riduzione che in aumento e in quest’ultimo caso comunque entro il limite massimo di 500 punti base (5% annuo), in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 117 del 31 gennaio 2012.
In relazione alle strategie di sviluppo delle attività turistiche nelle diverse aree del Veneto e dei tematismi che le caratterizzano, vengono differenziate le quote di provvista pubblica del finanziamento agevolato alle strutture ammissibili ubicate nell’area montana e nel resto del territorio regionale, nel modo seguente:
Veneto (escluse Dolomiti e montagna veneta)
a) Quota pubblica, fornita dal Fondo regionale e concessa da Veneto Sviluppo Spa, a tasso zero, a scelta del richiedente, nei limiti del:
· 40% della spesa ammissibile, per finanziamenti agevolati con durata massima di dieci anni;
oppure
· 30% della spesa ammissibile, per finanziamenti agevolati con durata massima di quindici anni.
La quota pubblica è determinata tenuto conto dei limiti d’intensità d’aiuto previsti per le piccole e medie imprese.
b) Quota privata fornita dall’intermediario finanziario prescelto dal beneficiario, ad un tasso pari all’Euribor 3/6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore a quello convenzionato con Veneto Sviluppo S.p.A.
Dolomiti e montagna veneta
a) Quota pubblica, fornita dal Fondo regionale e concessa da Veneto Sviluppo Spa, a tasso zero, nei limiti del:
· 50% della spesa ammissibile per finanziamenti agevolati con durata massima di quindici anni.
La quota pubblica è determinata tenuto conto dei limiti d’intensità d’aiuto previsti per le piccole e medie imprese.
b) Quota privata fornita dall’intermediario finanziario prescelto dal beneficiario, ad un tasso pari all’Euribor 3/6 mesi, maggiorato di uno spread
non superiore a quello convenzionato con Veneto Sviluppo S.p.A.
ZONE MONTANE
Si definiscono zone montane quelle che ricadono nei confini delle Comunità montane così come previsto dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive integrazioni e modificazioni.
GIOVANI IMPRENDITORI
Si stabilisce che, per i giovani imprenditori di età non superiore a 35 anni, sono riservate le seguenti condizioni di priorità per tutte le categorie di interventi previsti dal Fondo:
- a) quota di partecipazione pubblica nel limite del 50% della spesa ammissibile;
- b) durata massima del finanziamento agevolato regionale pari a 15 anni;
CARATTERISTICHE DEL FONDO
Le risorse del Fondo disponibili presso Veneto Sviluppo Spa, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 7/2011, vengono ripartite in relazione alle esigenze delle aree territoriali ed in particolare sulle specificità e criticità delle strutture di cui alla legge regionale n. 33/2002 ubicate in area di montagna, nel modo seguente:
VENETO (ESCLUSE DOLOMITI E MONTAGNA VENETA)
Una somma di euro 20 milioni a favore delle strutture ammissibili
DOLOMITI E MONTAGNA VENETA
Una somma di euro 10 milioni a favore delle strutture ammissibili
REGIMI E INTENSITA’ DI AIUTO
L’accesso al Fondo è regolamentato dai regimi di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE pubblicato nella G.U.C.E. serie L N.214/3 del 09/08/08.
L’intensità di aiuto, come previsto all’articolo 15, comma 2, dello stesso Regolamento (CE) non dovrà superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL):
- a) il 20% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
LIMITI E DURATA DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) e un massimo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni) di spesa ammissibile.
- La medesima impresa può beneficiare di uno o più finanziamenti pubblici purché la sommatoria degli stessi non determini il superamento del limite massimo stabilito pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni) di spesa ammissibile.
DURATA
L’agevolazione regionale ha una durata massima di:
Veneto (escluse Dolomiti e montagna veneta)
- Dieci anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi, per le imprese ubicate nel territorio regionale, per agevolazioni concesse da Veneto Sviluppo Spa nei limiti del 40% della spesa ammissibile;
oppure, a scelta del richiedente: - Quindici anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi, per le imprese ubicate nel territorio regionale, per agevolazioni concesse da Veneto Sviluppo Spa nei limiti del 30% della spesa ammissibile.
Dolomiti e montagna veneta
- Quindici anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi, per le imprese ubicate in area montana. per agevolazioni concesse da Veneto Sviluppo Spa nei limiti del 50% della spesa ammissibile.
Per i giovani imprenditori di età non superiore a 35 anni la durata massima del finanziamento agevolato regionale è pari a 15 anni.
DOMANDA
Le domande di finanziamento vanno presentate mediante la procedura “a sportello”, per il tramite dell’intermediario finanziario convenzionato prescelto, ovvero per il tramite delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi.