VENETO: la Regione del Veneto ha prorogato al 31 dicembre 2021 l’intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “COVID-19”.
Con il medesimo provvedimento la Regione ha inoltre stabilito di aumentare all’1,90% il valore massimo della commissione omnicomprensiva per la concessione del finanziamento, con conseguente aumento del contributo a fondo perduto a favore del beneficiario fino ad un massimo di 3.000,00 euro.
BENEFICIARI: le PMI che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività.
REGIME DI AIUTO: l’Aiuto è concesso a titolo “de minimis” sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell’operazione agevolata, accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all’abbattimento dei costi del finanziamento.
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: min € 5.000,00 – max € 50.000,00;
TASSO APPLICATO ALLA PROVVISTA REGIONALE = ZERO;
COSTO DEL FINANZIAMENTO: Max 1,90% annuo;
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: pari al costo del finanziamento fino a max € 3.000,00.
DOMANDE: le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello” entro il termine del 31/12/2021.
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VENETO FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER EMERGENZA COVID
VENETO FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER EMERGENZA COVID
VENETO: prorogato al 31/12/2021 l’intervento straordinario per finanziamenti agevolati per esigenze di liquidita’ delle imprese colpite dall’emergenza da covid-19
- Con il medesimo provvedimento la Regione ha inoltre stabilito di aumentare all’1,90% il valore massimo della commissione omnicomprensiva per la concessione del finanziamento, con conseguente aumento del contributo a fondo perduto a favore del beneficiario fino ad un massimo di 3.000,00 euro.
SETTORI ECONOMICI AMMESSI
Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).
- L.R. 9 febbraio 2001, n. 5:
PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61, I55, Q87, Q88, R90.03.02, R 90.03.09, R91; - L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori;
- L.R. 18 gennaio 1999, n. 1:
PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96; - L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’intervento del Fondo le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;
- b) essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all’albo delle imprese artigiane e
attive alla data dell’8 marzo 2020. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la
data risultante dalla visura camerale. Nel caso dei Professionisti, essere titolari di partita IVA
attiva alla data dell’8 marzo 2020. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi); - c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell’8 marzo 2020. La
predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale. Nel caso dei Professionisti, avere il
domicilio fiscale in Veneto alla data dell’8 marzo 2020. A tal fine per domicilio fiscale è da
intendersi quello indicato nel “Quadro B” “attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello
AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese
individuali e lavoratori autonomi)”; - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale (tale requisito non si applica ai Professionisti);
- e) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n. 1407 del 2013);
- f) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) ai fini dell’ottenimento del contributo agevolato: essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, commi 8 e 8 bis, della legge n. 98 del 2013 per quanto riguarda l’invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate.
A riguardo, si chiarisce che un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento, ma è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto previste della “Disciplina di riferimento”; - h) con riferimento alla data del 31 dicembre 2019: non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze”, e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni.
REGIME DI AIUTO
L’Aiuto è concesso a titolo “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013) sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria.
- L’ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l’accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
Caratteristiche tecniche delle operazioni
FORME TECNICHE:
Finanziamento agevolato con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell’operazione agevolata, accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all’abbattimento dei costi del finanziamento.
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
- min € 5.000,00
- max € 50.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO:
- min 12 mesi
- max 72 mesi
DURATA DEL PREAMMORTAMENTO:
- max 24 mesi
TASSO APPLICATO ALLA PROVVISTA REGIONALE = ZERO
COSTO DEL FINANZIAMENTO:
- ax 1,90% annuo
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
- Pari al costo del finanziamento
- fino a max € 3.000,00
MODALITÀ DI RIMBORSO
- Rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale
DOMANDE
Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello” entro il termine del 31/12/2021.
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Il testo completo della DGR 1762/20 è disponibile al seguente link:
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