Internazionalizzazione delle imprese, al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati.
Da oggi è possibile inviare direttamente via PEC, le domande per i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81 con firma digitale del Legale rappresentante.
Questa novità rientra nel processo più ampio che porterà in breve alla digitalizzazione di tutta la procedura per l’accesso ai fondi agevolativi per la internazionalizzazione delle imprese.
Si tratta di una importante novità che riguarda i finanziamenti agevolati che le imprese possono chiedere in particolare per i seguenti interventi: 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri; 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici; 4) Prima partecipazione a fiere e mostre
Sono state introdotte diverse semplificazioni per facilitare le aziende nella presentazione delle domande di finanziamento. Procedura aperta. Domande a sportello. Chiedi informazioni
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Al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati per la internazionalizzazione delle imprese.
Da oggi e’ piu’ facile inviare le domande di finanziamento
LA NOVITÀ RIGUARDA I SEGUENTI INTERVENTI:
- 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri;
- 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
- 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici;
- 4) Prima partecipazione a fiere e mostre
CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
- (Decreto Legislativo 143/98, ex L. 227/77)
- Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.
- Tramite il contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere, le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti/committenti esteri, di pagare fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dilazione di pagamento a medio/lungo termine (comunque non inferiore a due anni) a condizioni e tassi di interesse in linea con gli accordi OCSE.
- Il restante 15% del prezzo della fornitura verrà corrisposto dall’acquirente in contanti.
FORNITURE SONO AMMISSIBILI
- macchinari,
- impianti,
- studi,
- progettazioni,
- lavori e servizi,
- nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
– le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE (vedi Parte I dell”allegato alla lettera Circolare SIMEST n. 4/2013).
REGOLAMENTO DEL IL PREZZO DELLA FORNITURA
- – una quota almeno pari al 15% viene regolata in contanti entro il “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare);
- – il restante 85% viene rimborsato in rate al massimo semestrali, di norma consecutive ed uguali, la prima delle quali non oltre sei mesi dal “punto di partenza del credito”.
CARATTERISTICHE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALL”ACQUIRENTE ESTERO
- la dilazione di pagamento deve essere pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito.
- La durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria del Paese debitore ed alle tipologie di operazioni.
- I tassi d”interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all”esportazione.
- Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell”1%.
- Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell”operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata della dilazione.
- I CIRR, sono resi noti dall”OCSE (oecd.org) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (sviluppoeconomico.gov.it/).
- Quanto sopra non esclude l”applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.
- Il finanziamento concesso dalla banca all”impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all”acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente), può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute.
- La valuta di denominazione del finanziamento deve essere uguale a quella del contratto di fornitura.
- L”intervento non è subordinato al rilascio di garanzie da parte dell”esportatore.
- Inoltre, ai fini dell”ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.
PAESI VERSO CUI ESPORTARE
IL CREDITO FORNITORE
- A fronte delle rate del piano di ammortamento (capitale + interessi) vengono emessi dal debitore estero titoli di credito (promissory notes o bills of exchange) che l”esportatore provvede a scontare sul mercato interno o estero con girata piena o senza ricorso.
- Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all”esportatore del netto ricavo.
- Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell”esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), si corrisponde, in un”unica soluzione, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il netto ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli stessi al tasso CIRR pagato dall”acquirente estero.
- La misura del margine congruo riconoscibile è pari all”1% o all”1,125% a seconda che l”importo dello smobilizzo sia rispettivamente superiore o uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro.
- Quanto indicato per i titoli di credito si applica anche allo sconto di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito “stand-by” irrevocabili.
- L”esportatore ottiene da una banca un”anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso alla controparte estera.
- Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, si effettua un “intervento di stabilizzazione del tasso” in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero;
- Si paga alla banca la differenza se positiva, mentre si incassa se negativa.
- Lo spread riconoscibile è pari all”1% o all”1,50% a seconda che la durata del periodo di rimborso sia rispettivamente inferiore o uguale a 10 anni oppure superiore a 10 anni.