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Internazionalizzazione delle imprese: Crediti all’esportazione, al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati da oggi e’ piu’ facile inviare le domande di finanziamento agevolato. Procedura aperta. Domande a sportello – Italia Contributi

INTERNAZIONALIZZAZIONE.CREDITI.ESPORTAZIONEInternazionalizzazione delle imprese, al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati.

Da oggi è possibile inviare direttamente via PEC, le domande per i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81 con firma digitale del Legale rappresentante.

Questa novità rientra nel processo più ampio che porterà in breve alla digitalizzazione di tutta la procedura per l’accesso ai fondi agevolativi per la internazionalizzazione delle imprese.

Si tratta di una importante novità che riguarda i finanziamenti agevolati che le imprese possono chiedere in particolare per i seguenti interventi: 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri; 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici; 4) Prima partecipazione a fiere e mostre

Sono state introdotte diverse semplificazioni per facilitare le aziende nella presentazione delle domande di finanziamento. Procedura aperta. Domande a sportello. Chiedi informazioni

CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

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Al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati per la internazionalizzazione delle imprese.

Da oggi e’ piu’ facile inviare le domande di finanziamento

 

LA NOVITÀ RIGUARDA I SEGUENTI INTERVENTI:

  • 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri;
  • 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
  • 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici;
  • 4) Prima partecipazione a fiere e mostre

 

 

CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

  • (Decreto Legislativo  143/98, ex L. 227/77)

 

  • Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.

 

  • Tramite il contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere, le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti/committenti esteri, di pagare fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dilazione di pagamento a medio/lungo termine (comunque non inferiore a due anni) a condizioni e tassi di interesse in linea con gli accordi OCSE.

 

  • Il restante 15% del prezzo della fornitura verrà corrisposto dall’acquirente in contanti.

 

FORNITURE SONO AMMISSIBILI

I beni forniti devono essere beni di investimento italiani:
  • macchinari,
  • impianti,
  • studi,
  • progettazioni,
  • lavori e servizi,
  • nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
 
Possono essere ammessi all”intervento anche le forniture di semilavorati o beni intermedi purché destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
 
Se inclusi nel prezzo della fornitura, sono ammissibili all”intervento:
 
– i compensi di mediazione e/o di agenzia nella misura massima del 5% del valore della fornitura;
– le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE (vedi Parte I dell”allegato alla lettera Circolare SIMEST n. 4/2013).

 

REGOLAMENTO DEL IL PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo dei beni esportati deve essere corrisposto dall”acquirente/committente estero nel modo seguente:
 
  • – una quota almeno pari al 15% viene regolata in contanti entro il “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare);
  • – il restante 85% viene rimborsato in rate al massimo semestrali, di norma consecutive ed uguali, la prima delle quali non oltre sei mesi dal “punto di partenza del credito”.
Gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore al CIRR (Commercial Interest Reference Rate) sul debito residuo in linea capitale a ciascuna scadenza, vengono pagati al massimo semestralmente.
 

CARATTERISTICHE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALL”ACQUIRENTE ESTERO

DURATA:
  • la dilazione di pagamento deve essere pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito.
 
  • La durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria del Paese debitore ed alle tipologie di operazioni.
 
TASSO A CARICO DEL DEBITORE ESTERO (TASSO AGEVOLATO):
  • I tassi d”interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all”esportazione.
  • Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell”1%.
 
  • Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell”operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata della dilazione.
 
  • I CIRR, sono resi noti dall”OCSE (oecd.org) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (sviluppoeconomico.gov.it/).
 
  • Quanto sopra non esclude l”applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.
 
VALUTA DEL FINANZIAMENTO:
 
  • Il finanziamento concesso dalla banca all”impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all”acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente), può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute.
 
  • La valuta di denominazione del finanziamento deve essere uguale a quella del contratto di fornitura.
 
GARANZIE SUL FINANZIAMENTO:
 
  • L”intervento non è subordinato al rilascio di garanzie da parte dell”esportatore.
  • Inoltre, ai fini dell”ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.

 

PAESI VERSO CUI ESPORTARE

Tutti i paesi del mondo ad eccezione di quelli per i quali il Consiglio dell”Unione Europea abbia adottato misure restrittive.
 

 

IL CREDITO FORNITORE

LE FORME DI FINANZIAMENTO PIÙ FREQUENTI SONO:
 
 
A – Sconto pro soluto o pro solvendo di titoli di credito
 
  • A fronte delle rate del piano di ammortamento (capitale + interessi) vengono emessi dal debitore estero titoli di credito (promissory notes o bills of exchange) che l”esportatore provvede a scontare sul mercato interno o estero con girata piena o senza ricorso.
 
  • Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all”esportatore del netto ricavo.
 
  • Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell”esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), si corrisponde, in un”unica soluzione, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il netto ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli stessi al tasso CIRR pagato dall”acquirente estero.
 
  • La misura del margine congruo riconoscibile è pari all”1% o all”1,125% a seconda che l”importo dello smobilizzo sia rispettivamente superiore o uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro.
 
  • Quanto indicato per i titoli di credito si applica anche allo sconto di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito “stand-by” irrevocabili.
 
 
B – Finanziamento all”esportatore
 
  • L”esportatore ottiene da una banca un”anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso alla controparte estera.
 
  • Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, si effettua un “intervento di stabilizzazione del tasso” in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero;
 
  • Si paga alla banca la differenza se positiva, mentre si incassa se negativa.
 
  • Lo spread riconoscibile è pari all”1% o all”1,50% a seconda che la durata del periodo di rimborso sia rispettivamente inferiore o uguale a 10 anni oppure superiore a 10 anni.

 

CREDITO ACQUIRENTE O FINANZIARIO

Il credito acquirente si realizza qualora una banca italiana/estera (ovvero un consorzio di banche) stipuli una convenzione finanziaria con l”acquirente estero per la concessione di un credito a medio/lungo termine al tasso fisso basato sul CIRR.
 
Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l”acquirente estero regola in contanti l”esportatore italiano, contro documenti di spedizione/esecuzione della fornitura.
 
Così come nel caso del credito fornitore con anticipazione bancaria, tramite un intervento di stabilizzazione la banca finanziatrice, a fronte della corresponsione del tasso CIRR, ottiene, in termini di ritorno sull”operazione di finanziamento, un tasso d”interesse di mercato basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile (Libor/Euribor) + lo spread nella misura ammissibile.
 
I margini sul costo della raccolta (Euribor/Libor) sono riconosciuti in relazione alle caratteristiche del finanziamento e in base alle condizioni prevalenti sul mercato al momento dell”istruttoria.

 

DOMANDA

La richiesta è presentata dalla banca italiana o estera.
 
Limitatamente alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso (sconto) sul mercato estero, la richiesta può essere presentata direttamente dall”esportatore.
La richiesta deve essere formulata sul modulo di domanda (o in conformità ad esso) e corredata della documentazione in esso elencata
 
Conclusa l”istruttoria, e comunque entro 90 giorni dalla data di ricezione dell”ultimo documento necessario alla valutazione dell”operazione, la domanda viene presentata al Comitato Agevolazioni per l”approvazione.
 
Con la lettera di ammissione all”intervento si comunica anche il nome del responsabile della struttura organizzativa competente per l”erogazione del contributo.
 

COSTO

Per l”attività di supporto al credito all”esportazione non si addebita alle imprese esportatrici alcuna commissione.
 
 

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