Il Microcredito Nazionale gestito dal Fondo di Garanzia permette l’erogazione di finanziamenti di 25.000, da restituire fino a 7 anni, e che possono anche arrivare fino a 35.000 euro.
Il Finanziamento è assistito dalla Garanzia diretta e gratuita del Fondo di Garanzia che garantisce l’80% del finanziamento.
Beneficiari sono tutte le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.
L’intervento del Fondo avviene mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ed ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità e delle professioni, favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.
La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. La Misura è operativa. Procedura valutativa a sportello. Chiedi informazioni
MICROCREDITO
SOSTENERE L’AVVIO E LO SVILUPPO DELLA MICROIMPRENDITORIALITÀ
FAVORENDONE L’ACCESSO ALLE FONTI FINANZIARIE.
L’INTERVENTO DEL FONDO SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO
L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito fino a 35.000 ed ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicempre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati.
- Alla sezione dedicata alla garanzia del microcredito il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per l’anno in corso trenta milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini.
- E’ bene ribadire che tali risorse non sono utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la concessione attraverso la garanzia pubblica.
- Le caratteristiche delle operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità alla garanzia, il Fondo recepisce quanto previsto dalla citata normativa in tema di microimprenditorialità, fatto salvo il fatto che il Fondo si limita a intervenire a favore di imprese e professionisti.
BENEFICIARI
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente
- le imprese già costituite
- o i professionisti già titolari di partita IVA,
- in entrambi i casi da non più di 5 anni.
Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative.
- Ulteriori limitazioni riguardano:
l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro),
i ricavi lordi (fino a 200.000 euro)
e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.
FINALITA’ AMMESSE
SONO AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DEL FONDO:
- i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta
- (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative),
- al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori
- e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
FINANZIAMENTO
- I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni,
- non possono essere assistiti da garanzie reali
- e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.
- Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto.
E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
ITER
1) La prenotazione.
- I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce.
La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario può stampare.
2) La conferma della prenotazione.
- La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una garanzia nè del connesso finanziamento.
- La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi.
- Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare una Banca o soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare la prenotazione.
- A tal fine si deve presentare al finanziatore la ricevuta di prenotazione e un allegato.
3) La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia.
- Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte del soggetto abilitato ad erogare il finanziamento e ad operare con il Fondo.
COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA SENZA COMMISSIONI
La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore:
il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta).
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