FINALITA’: si tratta di un passo importante del Ministero dell’Ambiente per risanare i siti produttivi puntando sul coinvolgimento delle aziende con un finanziamento di 17 milioni di euro per le imprese che effettuano interventi di bonifica dall’amianto.
BENEFICIARI: possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
RISORSE: i fondi disponibili ammontano a 17 milioni di euro.
INTERVENTI AMMESSI: sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
SPESE AMMESSE: sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche. Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di: a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.
CREDITO DI IMPOSTA: il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
SPESA MASSIMA: l’ammontare totale dei costi eleggibili e’, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
DOMANDA: dal 16 novembre 2016 e sino al 31marzo 2017, le imprese interessate presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, da presentarsi esclusivamente on line.
SCADENZA: 31 marzo 2017.
CHIEDI INFORMAZIONI CHIEDI APPUNTAMENTO
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Richiedi un Appuntamento a Milano
Richiedi un appuntamento in altre città
Sei un Commercialista? Collabora con noi
CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO.
(GU n.243 del 17-10-2016)
BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
- Sono invece escluse le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, e quelle che operano nei servizi di interesse economico generale, le cui agevolazioni sono disciplinate da altri regolamenti comunitari.
INTERVENTI AMMESSI
Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il Credito d’Imposta verrà concesso solo per interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, non per il semplice incapsulamento o confinamento. Saranno finanziati solo gli interventi conclusi, quelli di cui l’impresa può comprovare i pagamenti effettuati e l’avvenuto smaltimento in discarica dell’amianto entro il 31 dicembre 2016.
SPESE AMMESSE
Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun
progetto di bonifica unitariamente considerato.
Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.
CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
DE MINIMIS
L’agevolazione e’ concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
SPESA MINIMA
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
SPESA MASSIMA
L’ammontare totale dei costi eleggibili e’, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
SOSTENIMENTO DELLE SPESE
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
- dal presidente del collegio sindacale,
- ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
- o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- o nell’albo dei periti commerciali
- o in quello dei consulenti del lavoro,
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
DIVIETO DI CUMULO
Il credito d’imposta e’ alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
DOMANDA
A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- E SINO AL 31MARZO 2017,
le imprese interessate presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, da presentarsi esclusivamente on line.
- Il credito d’imposta e’ riconosciuto previa verifica dell’ammissibilita’ in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
- Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.
REGIME FISCALE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta e’ ripartito nonche’ utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed e’ indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude
l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
- La prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
- A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
- L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
CONTROLLO
Ai fini del controllo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, le imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonche’ le eventuali variazioni e revoche.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Chiedi InformazioniChiedi AppuntamentoAbbonamenti
DESIDERI RICEVERE INFORMAZIONI PERSONALIZZATE?
Scopri di più sui
servizi in abbonamento
VI INTERESSANO ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE?
Per richieste di appuntamento urgenti potete contattarci direttamente al 328 8080996 – 340 1593 207
VI INTERESSANO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI UNA REGIONE PARTICOLARE?
VISITA I NOSTRI SITI REGIONALI:
– TrentinoAltoAdigeContributi.it
– FriuliVeneziaGiuliaContributi.it
© Copyright – ITALIA CONTRIBUTI S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Vietato riprodurre, copiare o ripubblicare articoli e contenuti senza autorizzazione.
Se vuoi ripubblicare questo articolo sul tuo blog o sito internet puoi farlo citando la fonte, inserendo la dicitura “Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul sito web italiacontributi.it” e includendo un link attivo diretto alla pagina dell’articolo.