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LA NUOVA SABATINI RIPARTE DAL 2 GENNAIO 2017: approvato il decreto. – Italia Contributi

NUOVA SABATINI 2017 2018Dal 2 gennaio prossimo riparte lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini” – istituito nel 2013 – concessi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.
NUOVE RISORSE: 560 milioni di euro, infatti, risultano essere le nuove risorse finanziarie stanziate dal Parlamento con la legge di bilancio 2017 per continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali.
ENORME SUCCESSO: l’enorme successo riscosso dallo strumento agevolativo nel mondo imprenditoriale ha determinato sia la proroga di due anni – al 31 dicembre 2018 – per la concessione del contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, sia la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% – quindi al 3,575% annuo – per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali – compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
OBIETTIVO: l’obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale anche tramite l’innovazione di processo e/o di prodotto.
In tempi brevi saranno aperti i termini per la presentazione anche delle domande per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
La Nuova Sabatini rappresenta uno strumento agevolativo di estremo rilievo per l’ammodernamento e la crescita del sistema produttivo italiano. Ad oggi, infatti, sono oltre 19 mila le domande di agevolazione presentate dalle piccole e medie imprese, per un ammontare di contributo concesso superiore a 360 milioni di euro.

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NUOVA SABATINI 2017-2018

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Dal 2 gennaio prossimo riparte lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini” – istituito nel 2013 – concessi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

RISORSE

Sono stanziati 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DEL 30%

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente.

Pertanto il contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, è maggiorato del 30% e quindi diventa pari al 3,575% annuo

A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall’articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.

  • Si consente infine un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2018

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini).

FINALITA’

Lo strumento agevolativo cd. “Nuova Sabatini” – istituito dall’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) è finalizzato a migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

BENEFICIARI

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).

  • La normativa del 2013 prevede che i finanziamenti in questione siano concessi da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.a. incrementato (comma 243 dell’art.1 della L.190/2014) fino al limite massimo di 5 miliardi di euro.
  • Dunque, il plafond di risorse messo a disposizione da CDP S.p.a. può essere utilizzato dalle banche e dagli intermediari finanziari, aderenti all’apposita convenzione tra MISE ABI e CDP9, per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

  • Finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto.
  • I finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).
  • Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  • A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
  • L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità produttiva.
  • Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E ZONE RURALI

Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti
investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:

  • materiali o immateriali nelle aziende;
  • nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:

  • volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
  • volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;
  • produttivi nel settore dell’acquacoltura;
  • alla commercializzazione;
  • nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

ALTRI SETTORI

Per le imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti
tipologie di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014:

  • a) creazione di un nuovo stabilimento;
  • b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    – lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    – gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    – l’operazione avviene a condizioni di mercato.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano:

l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di

  • macchinari,
  • impianti,
  • beni strumentali d’impresa e
  • attrezzature
  • nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
  • nonchè di
  • hardware,
  • software e
  • tecnologie digitali,
  • classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e
  • destinati a strutture produttive già esistenti
  • o da impiantare,
  • ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

CONTRIBUTO

Alle PMI è concesso dal MISE, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un contributo in conto impianti pari all’ammontare degli interessi calcolati nella misura massima e con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 gennaio 2016 (comma 4).

  • Ai sensi di tale normativa attuativa, il contributo in conto impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale, su un finanziamento quinquennale e di importo pari all’investimento, al tasso del 2,75%.
  • Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente.

    Pertanto il contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, è maggiorato del 30% e quindi diventa pari al 3,575% annuo

GARANZIA

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell’ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo della previsione (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

  • Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).
  • Con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013. Il 23 marzo 2016 è stata emanata la nuova circolare attuativa.

Come rilevano i dati attuativi della misura pubblicati dal MISE nel sito istituzionale e riportati nella relazione tecnica del provvedimento (le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la misura in questione sono state interamente impegnate) la Nuova Sabatini rappresenta uno dei principali strumenti di sostegno ai nuovi investimenti della micro piccola e media impresa.

  • Con riferimento alle risorse statali appostate per la misura in questione, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 21 milioni di euro per l’anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021.
  • Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiari.
  • Le risorse stanziate dal D.L. n. 69/2013 sono state successivamente incrementate dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l’anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021.
  • Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489, pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.
  • La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, espone uno stanziamento di 61,8 milioni per il 2016, di 76,7 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018 e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.
  • Il bilancio a legislazione vigente 2017-2019 espone uno stanziamento di 76,7 milioni per il 2017 e per il 2018 e di 69,2 milioni per il 2019. La Sez. II del DDL in esame non interviene su tali stanziamenti.

CONTRIBUTO 30% PER INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE

Al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, il comma 4 ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della “Nuova Sabatini” gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

  • Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013 è concesso, ai sensi del comma 5, con una maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (articolo 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

RISERVA DEL 20% DELLE RISORSE STATALI

Per far fronte ai contributi statali in conto impianti “maggiorati” di cui al comma 5 a favore degli investimenti per la manifattura digitale di cui al comma 4, il comma 3 riserva ad essi una quota pari al 20 per cento delle risorse statali stanziate dall’articolo in esame, disponendo che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della predetta riserva, rientrino nella disponibilità della misura.

DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, l’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l’obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell’articolo 107, par. 1 TFUE.

Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall’obbligo di notifica.

  • Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), che ha abrogato, con decorrenza dal primo luglio 2014, il precedente regolamento (CE) della Commissione europea 6 agosto 2008, n. 800/2008 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

Il Regolamento in questione si applica, tra l’altro, alle seguenti categorie di aiuti di Stato:

aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti.

  • Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto più alte rispetto al passato.
  • Fanno poi eccezione all’obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

AIUTI DE MINIMIS

Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli.

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

  • Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un’impresa unica agricola – di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari – che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un’alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l’importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell’arco di tre esercizi finanziari;

  • per l’Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).
  • Il comma 6 consente, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a valere sul suddetto plafond dagli attuali 5 miliardi fino a 7 miliardi di euro.
  • Quanto all’utilizzo del plafond, si segnala che a settembre 2016, risultano erogati, sulla base dei dati forniti da CDP, circa 3,2 miliardi di euro, con una disponibilità residua di circa 1,8 miliardi di euro.

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