Sabatini ter, Il Ministero pubblica la Circolare direttoriale del 23 marzo 2016, n. 26673 Beni strumentali (“Sabatini Ter”).
Nuovi termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo.
La circolare fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina, di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti
Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.
SABATINI TER – CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
La circolare del Ministero dell Siluppo economico fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina, di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.
Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROCEDIMENTO
L’INTERVENTO AGEVOLATIVO È COSÌ ARTICOLATO:
- La PMI presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
- La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo.
- La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella
misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.
- La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.
- La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.
La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. - La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
- La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia.
In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
- Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di
presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
- b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
- c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene; - e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o
rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:
- a) art. 14 – Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- b) art. 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:
- a) art. 26 – Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- b) art. 28 – Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
- c) art. 31 – Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
- d) art. 41 – Aiuti alle misure di commercializzazione;
- e) art. 42 – Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento
GBER, a una delle tipologie di cui all’art. 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:
- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.
AVVIO DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Per avvio dell’investimento s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità
produttiva.
- Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
- I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
E’ ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo
produttivo dell’impresa.
BENI ESCLUSI
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto
dell’IVA.
- Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.
In ogni caso, non sono ammissibili materiali e beni di consumo di qualsiasi importo unitario.
Non sono, altresì, ammissibili le spese:
– relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
– per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
– relative a commesse interne;
– relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
– di funzionamento;
– relative a imposte, tasse e scorte;
– relative al contratto di finanziamento.
AGEVOLAZIONI
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti
- il cui ammontare è determinato
- in misura pari al valore degli interessi
- calcolati, in via convenzionale,
- su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento,
- al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti
comunitari di settore.
Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto
delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014:
- 50% dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PILpro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;
- 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dell’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita dall’art. 95 del regolamento (UE) n. 508/2014,
ovvero
50% della spesa totale ammissibile dell’intervento,
nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell’art. 95, paragrafo 5 di detto regolamento.
Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti le agevolazioni
sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’art. 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:
- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto
delle soglie di notifica previste dall’art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare:
- a) in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’art. 14 del regolamento:
500.000 euro per impresa e per progetto di investimento; - b) in caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
- commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’art. 17 del regolamento:
7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.
Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste
dall’art.2 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e, in particolare:
- a) progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di euro e aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il
valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili.
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Ciascuna banca o intermediario finanziario, previa verifica positiva della documentazione presentata
dall’impresa, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto.
- Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.
- Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il Ministero provvede a
- comunicare alla banca o intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali.
- Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali.
- Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità
delle risorse erariali da parte del Ministero, la banca o l’intermediario finanziario adotta la delibera di
finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti
deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria,
dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento.
- Ciascuna banca/intermediario finanziario, nel rispetto dei predetti termini, ha facoltà di trasmettere i suddetti dati al Ministero anche per singolo finanziamento deliberato.
- Per ogni finanziamento deliberato deve essere allegata la documentazione trasmessa dalla PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna
banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all’intermediario finanziario.
- Il predetto termine potrebbe non essere rispettato nel caso in cui la concessione delle agevolazioni sia subordinata all’acquisizione della certificazione antimafia, ferma restando la facoltà del Ministero di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva come previsto dalla vigente normativa in materia.
- Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione l’impresa stipula con la banca o con l’intermediario finanziario il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare.
La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione del contributo.
A tal fine la banca o l’intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all’art. 5, comma 4, del decreto, inerenti alla data di avvio dell’investimento.
MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
ANTIMAFIA
La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel
caso di finanziamento superiore a 1.900.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii., necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici.
TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto possono essere presentate, da parte delle PMI, a partire dal 2 maggio 2016.
Nella giornata del 1° maggio non possono essere presentate domande e, qualora inviate, non saranno ritenute valide.
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