Con l’approvazione definitiva del Decreto legge Competitività del 7 agosto sono state aumentate le agevolazioni per le imprese che effettuano investmenti in beni stumentali. In particolare è stato introdotto un nuovo contributo agglintivo del 15% sotto forma di credito di imposta da calcolarsi sugli incrementi degli investimenti effettuati in beni strumentali.
In particolare si tratta di un contributo del 15% sugli investimenti realizzati oltre la media del quinquennio precedente. Il credito è scaglionato in tre rate annuali di pari importo, da utilizzarsi in compensazione nel modello F24 – dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
BENEFICIARI
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta’ di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’ stato maggiore.
Il credito d’imposta si applica anche alle imprese in attivita’ alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un’attivita’ d’impresa inferiore ai cinque anni.
Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e’ quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta’ di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’ stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. 3.
CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta compete nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali degli ultimi 5 anni.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
FRUIZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta va ripartito nonche’ utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito e’ utilizzato.
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non e’ soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e’ stato effettuato l’investimento.
ESENZIONE FISCALE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Esso non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
RICORDIAMO CHE LA NUOVA SABATINI PREVEDE GIA' QUANTO SEGUE:
-
la concessione di finanziamenti di importo compreso tra 20mila euro e 2 milioni di euro,
-
l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, che può coprire fino all'80% del valore dei prestiti,
-
contributi del Ministero dello Sviluppo economico a copertura di parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari.
NUOVA SABATINI: SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
- a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registrodelle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria osottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato odepositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissioneeuropea;
NUOVA SABATINI: CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
- a) essere deliberato a copertura degli investimenti;
- b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
- d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il finanziamento può coprire fino al cento per cento degli investimenti.
IL FINANZIAMENTO È EROGATO IN UNICA SOLUZIONE ANTICIPATAMENTE
NUOVA SABATINI: INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a :
- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.
Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazionefinanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.
Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.
Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall’articolo 2, punto 17, del suddetto regolamento.
Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008.
Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.
Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.
NUOVA SABATINI: AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
La concessione del finanziamento di cui all’articolo 4 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.
I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse
NUOVA SABATINI: CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all’intermediario finanziario.
NUOVA SABATINI: EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’erogazione del contributo è subordinata:
a) al completamento dell’investimento nei termini;
b) al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata;
L’impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazionepredisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data diconcessione delle agevolazioni medesime.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Chiedi InformazioniChiedi AppuntamentoAbbonamenti
DESIDERI RICEVERE INFORMAZIONI PERSONALIZZATE?
Scopri di più sui
servizi in abbonamento
VI INTERESSANO ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE?
Per richieste di appuntamento urgenti potete contattarci direttamente al 328 8080996 – 340 1593 207
VI INTERESSANO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI UNA REGIONE PARTICOLARE?
VISITA I NOSTRI SITI REGIONALI:
– TrentinoAltoAdigeContributi.it
© Copyright – ITALIA CONTRIBUTI S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Vietato riprodurre, copiare o ripubblicare articoli e contenuti senza autorizzazione.
Se vuoi ripubblicare questo articolo sul tuo blog o sito internet puoi farlo citando la fonte, inserendo la dicitura “Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul sito web italiacontributi.it” e includendo un link attivo diretto alla pagina dell’articolo.