Sabatini ter prevede la concessione di contributi a fondo perduto a fronte della concessione di finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, software, tecnologia digitale e beni ammortzzabili con la sola esclusione di terreni fabbricati e opere edili. Sono ammessi tutti i settori produttivi.
Sono stati ridotti i tempi di concessione dei contributi e semplificate le procedure, infine è stata snellita la documentazione da produrre per la erogazione dei contributi.
Il MiSe ha pubblicato la circolare attuativa fornendo numerose precisazioni sull’operatività della Sabatini Ter e specificado le varie aliquote dei contributi che sono differenziati per settoreproduttivo.
Con l’emanazione della circolare del 23 marzo 2016, n. 26673 diviene pertanto operativa la nuova Sabatini riformata entrata in vigore lo scorso 10 marzo a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che apportava importanti novità.
Le nuove domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016 e i finanziamenti devono essere deliberati entro il 31 dicembre 2016.
BENI STRUMENTALI (“SABATINI TER”)
CONTRIBUTI SUI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI PER ACQUISTO BENI
L’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d’impresa, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
- Con il successivo decreto–legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.
- Il medesimo art. 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.4.2
- Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia.
FINANZIAMENTO
- IL FINANZIAMENTO BANCARIO O IN LEASING FINANZIARIO, CUI È SUBORDINATO IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO, DEVE ESSERE
- DELIBERATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016
- DA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO ADERENTE ALLA CONVENZIONE.
Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
- b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene; - c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene; - e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
1) Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:
- a) art. 14 – Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- b) art. 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:
- a) art. 26 – Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- b) art. 28 – Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
- c) art. 31 – Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
- d) art. 41 – Aiuti alle misure di commercializzazione;
- e) art. 42 – Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’art. 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:
- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.
AVVIO DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Per avvio dell’investimento s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
- L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità produttiva.
- Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di
- macchinari,
- impianti,
- beni strumentali di impresa,
- attrezzature
NUOVI DI FABBRICA AD USO PRODUTTIVO E
- hardware,
CLASSIFICABILI, NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, ALLE VOCI B.II.2, B.II.3 E B.II.4, DELL’ART. 2424 DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DI
- software
- e tecnologie digitali,
DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE GIÀ ESISTENTI O DA IMPIANTARE, OVUNQUE LOCALIZZATE NEL TERRITORIO NAZIONALE.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
- E’ ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli
l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. - Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.
- Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.
In ogni caso, non sono ammissibili materiali e beni di consumo di qualsiasi importo unitario.
SPESE ESCLUSE
Non sono, altresì, ammissibili le spese:
- – relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- – per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- – relative a commesse interne;
- – relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- – di funzionamento;
- – relative a imposte, tasse e scorte;
- – relative al contratto di finanziamento.
I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE DEVONO ESSERE CAPITALIZZATI, AD ECCEZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE TRAMITE LEASING FINANZIARIO, E MANTENUTI NELL’UNITÀ PRODUTTIVA PER ALMENO TRE ANNI.
- Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
L’AGEVOLAZIONE È CONCESSA ALLA PMI NELLA FORMA DI UN CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI IL CUI AMMONTARE DETERMINATO IN MISURA PARI AL VALORE DEGLI INTERESSI CALCOLATI, IN VIA CONVENZIONALE, SU UN FINANZIAMENTO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI E DI IMPORTO PARI ALL’INVESTIMENTO, AL TASSO D’INTERESSE DEL 2,75 (DUEVIRGOLASETTANTACINQUE) PER CENTO.
- Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014:
– 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;
– 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
- Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dell’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita dall’art. 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, ovvero 50 % della spesa totale ammissibile dell’intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell’art. 95, paragrafo 5 di detto regolamento.
- Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall’art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare:
- a) in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’art. 14 del regolamento:
500.000 euro per impresa e per progetto di investimento; - b) in caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’art. 17 del regolamento:
7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.
- a) in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’art. 14 del regolamento:
- Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’art. 17 del regolamento GBER, nel rispettodelle seguenti intensità di aiuto massime:
- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
- Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall’art.2 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e, in particolare:
- a) progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di euro e aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto possono essere presentate, da parte delle PMI, a partire dal 2 maggio 2016.
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