Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare contenente le integrazioni e specificazioni alle disposizioni attuative dell’intervento Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) necessarie ai fini dell’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 e n. 702/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015.
Da tale data dovranno essere utilizzati i moduli e gli schemi conseguentemente modificati. Non essendo ancora stato adottato il regolamento comunitario relativo al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, la presentazione delle domande da parte di piccole e medie imprese attive in questo settore è sospesa.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2014, N. 4567
MODIFICA DEI RIFERIMENTI AI REGOLAMENTI DI ESENZIONE
Alla premessa della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 (nel prosieguo circolare n. 4567/2014) sono apportate le seguenti modificazioni:
- – all’alinea del paragrafo relativo alle definizioni adottate dal decreto 27 novembre 2013, dopo le parole “decreto 27 novembre 2013” sono aggiunte le seguenti “, aggiornate a seguito dell’adozione di nuovi regolamenti di esenzione”;
- – le lettere b) e c) delle definizioni sono sostituite dalle seguenti:
- “b) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- c) “regolamento 702/2014”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”.
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Dopo il punto 5 della circolare n. 4567/2014 è inserito il seguente:
“5-BIS. PROGRAMMI AMMISSIBILI.
5-bis.1 Il regolamento (UE) n. 651/2014 (nuovo GBER) non modifica sostanzialmente la definizione dei programmi ammissibili data dal precedente regolamento. Al fine di utilizzare la medesima terminologia del nuovo GBER, si precisa, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettere a) e c), del decreto, che:
- – per creazione di una nuova unità produttiva, s’intende “installazione di un nuovo stabilimento”;
- – per ampliamento di una unità produttiva esistente, si intende “ampliamento di uno stabilimento esistente”;
- – per diversificazione della produzione di uno stabilimento, si intende “diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi”;
- – per cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente, si intende “trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”;
- – per acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente, si intende “acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,
– l’operazione avviene a condizioni di mercato”.
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DA PARTE DI IMPRESA ESTERA
Dopo il punto 2.3 della circolare n. 4567/2014 è inserito il seguente:
“2.3-bis. Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento”.
INTENSITÀ DELL’AIUTO
Al punto 5.2 della circolare n. 4567/2014 il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 17 del regolamento GBER ovvero, per le imprese agricole, dagli articoli 14 e 17 del regolamento 702/2014”.
AVVIO DEGLI INVESTIMENTI
Il punto 6.3 della circolare n. 4567/2014 è sostituito dal seguente:
“6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 702/2014, che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
Per avvio dell’investimento s’intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
In caso di acquisizioni, per ‘avvio dei lavori’ si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”, secondo la
definizione di cui all’art. 2, numero 23), del regolamento GBER e l’analoga definizione di cui all’art. 2, numero 25), del regolamento 702/2014 relativo ai settori agricolo e forestale”.
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