Startup innovative e incubatori certificati: pubblicato il modello di piano di incentivazione e remunerazione mediante l’assegnazione ai collaboratori di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi.
Il modello fornisce al management e agli amministratori uno strumento esemplificativo completo per l’adozione di piani di incentivazione, dall’iter autorizzativo degli organi societari alle principali clausole dei regolamenti di stock option e work for equity.
I piani di incentivazione in equity sono di piani di incentivazione e remunerazione che prevedono l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati (come previsto dall’art. 27 del Decreto-Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221) a favore sia di dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, che di prestatori di opera e servizi anche professionali (fattispecie, quest’ultima, nota come “work for equity”).
Sono previste diverse agevolazioni finanziarie per le start up innovative e in questa sede trattiamo dei piani di incentivazione in equity noti come “work for equity”).
La misura è aperta ed è valida per tutto il territorio nazionale. Chiedi informazioni
A supporto della Guida all’uso dei piani di incentivazione in equity emessa il 24 marzo 2014, cui si rimanda per un inquadramento generale della materia, nasce il presente modello che esemplifica le modalità di base per l’implementazione di piani di incentivazione e remunerazione che prevedano l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati (come previsto dall’art. 27 del Decreto-Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221) a favore sia di dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, che di prestatori di opera e servizi anche professionali (fattispecie, quest’ultima, nota come “work for equity”)
In quest’ottica e salve le limitazioni espressamente previste a livello legislativo, l’utilità connessa alla partecipazione dei dipendenti, collaboratori e componenti dell’organoamministrativo ad un piano di incentivazione in equity è attribuibile al fatto che le startup innovative, attraverso la corresponsione di questi strumenti in luogo di somme di denaro, possono sopperire ad eventuali carenze di liquidità, mentre i beneficiari dei piani sono esclusi non solo da prelievo contributivo, come previsto nella disciplina generale, ma anche da prelievo fiscale.
Inoltre, l’eventuale presenza di vincoli temporali per l’attribuzione definitiva delle quote o azioni, o per l’esercizio della stock option, sono di fatto un incentivo alla permanenza nella società da parte del soggetto remunerato (il c.d. “effetto fidelizzazione ”), di gran lunga importante nei settori in cui il “capitale umano” risulta decisivo per il successo dell’iniziativa imprenditoriale e la concorrenza nella domanda di servizi manageriali è di conseguenza più intensa.
Il presente modello mira a fornire al management delle startup innovative e degli incubatori certificati uno strumento esemplificativo per l’adozione dei piani di incentivazione in forma di piani di incentivazione equity.
Si tratta di una sintesi che muove dall’iter autorizzativo degli organi societari sino alle principali clausole dei regolamenti di piani di incentivazione equity che disciplinano l’attribuzione e la titolarità delle quote o azioni in capo ai beneficiari in relazione al loro apporto di lavoro e collaborazione con la startup innovativa o l’incubatore certificato.
STARTUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI: I REQUISITI QUALIFICANTI
Le agevolazioni di seguito descritte possono essere fruite esclusivamente dai dipendenti e dai prestatori d’opera o servizi esterni alle società che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto ai fini della qualificazione come startup innovativa e incubatore certificato.
START UP INNOVATIVE
In particolare, secondo il Decreto, si considerano startup innovative le società di capitali (es. s.p.a. o s.r.l.), costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia ai fini fiscali, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che soddisfino i seguenti requisiti:
- sono costituite e svolgono attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
- hanno la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non supera 5 milioni di euro;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (in ogni settore dell’attività economica);
- non sono state costituite in base ad un’operazione straordinaria di fusione o scissione, né derivano da una cessione di azienda o di ramo d’azienda.
In aggiunta, le suddette società devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
a. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo ed il valore totale della produzione;
b. almeno 2/3 della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale; alternativamente, almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza;
c. avere la titolarità o la licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente al proprio oggetto sociale (inclusi software registrati presso la SIAE)5. 5 Cfr. art. 25, comma 2 del Decreto.
Le società in possesso dei requisiti sopra elencati sono qualificate come startup innovative e possono essere registrate come tali in un’apposita sezione del registro delle imprese presso la Camera di commercio dove hanno la propria sede legale.
Si noti come le agevolazioni e le norme speciali introdotte dal Decreto, ivi incluse quelle di seguito trattate, sono strettamente legate alla qualificazione delle società come startup innovative e, quindi, troveranno applicazione fintanto tali società conserveranno questa qualificazione6.
Lo stesso principio si applica agli incubatori certificati.
Per incubatore certificato si intende la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
- a. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b. dispone di attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e. ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative. Il possesso di tali requisiti è autocertificato dall’incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base degli indicatori e relativi valori minimi che sono stati stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 febbraio 2013