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Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato: pubblicate le modalita’ di presentazione istanze – Italia Contributi

GEVOLAZIONI/figure-prof.pngCon decreto del 28 luglio 2014 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato effettuato nel 2012 e nel 2013. Ricordiamo che il Credito d’imposta del 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

 

Le istanze potranno essere presentate dalle imprese dal 15 settembre 2014 per le assunzioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Per le assunzioni effettuate nel corso del 2013, le istanze potranno essere presentate dal 10 gennaio 2015.

 

Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito d’imposta, come comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono le seguenti:

 

per le assunzioni effettuate nell’anno 2012:        25.000.000 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2013:        33.190.484 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2014:        35.468.754 di euro
per le assunzioni effettuate nell’anno 2015:        35.489.489 di euro

 

Gli importi sopra indicati sono stati ridotti rispetto a quelli stanziati dal decreto legge n. 83/2012, per effetto dell’accantonamento effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014.

 

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese
(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012)

 

 

ART. 24 – Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal secredito ttore economico in cui operano, noncl 35%, con un limite masshé dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di d’imposta deimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

 

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.

 

1-bis. Il credito d’imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1.

 

2. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

3. Il credito d’imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

 

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

 

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

 

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
b-bis) se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all’Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

 

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un’istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

 

7. Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

 

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

 

9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l’impresa stessa. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

 

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

 

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

 

12. All’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013,».

 

13. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.

 

13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

 

 

SCARICA IL DECRETO E GLI ALLEGATI:

 

 

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