Finanziamenti agevolati delle spese per l’apertura di strutture all’estero per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o l’acquisizione di nuovi mercati. Decreto Legge 112 – 2008 articolo 6 lettera a. (nei limiti degli aiuti di importanza minore “De minimis”).
Finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi, con caratteristiche di investimento, volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell’Unione europea. Beneficiari: Imprese con sede legale in Italia. Spese finanziabili:la struttura (le spese per l’acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50% del valore dell’immobile); le azioni promozionali; interventi vari. Il finanziamento può coprire fino all’85%. Misura aperta: Domande a sportello.
(nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006, relativo agli aiuti di importanza minore “De minimis”).
Art.6 comma 2, lettera a, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.
FINALITÀ
Finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi, con caratteristiche di investimento, volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell’Unione europea.
BENEFICIARI
Imprese con sede legale in Italia.
Hanno priorità sui fondi le piccole e medie imprese – PMI – in caso di carenza di risorse del Fondo 394/81.
Ai fini della classificazione delle PMI, sono adottati i parametri definiti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 di adeguamento dei criteri di individuazione delle PMI alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE).
Non sono finanziabili i programmi posti in essere da imprese appartenenti ai settori di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), ed f) del Regolamento CE 1998/2006 “de minimis”.
PAESI DI DESTINAZIONE
Il programma deve essere realizzato in Paesi che non siano membri dell’Unione Europea.
TIPO DI AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento.
Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data della delibera di concessione del Comitato Agevolazioni.
Tale tasso, in ogni caso, non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
Il tasso di riferimento è reso noto dal Ministero dello sviluppo economico-
SPESE FINANZIABILI
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 24 mesi dopo la stipula del contratto.
Le spese ammissibili devono riguardare:
- la struttura (le spese per l’acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50% del valore dell’immobile);
- le azioni promozionali;
- interventi vari, anche se non documentabili con fattura, purchè connessi con la realizzazione del programma (nella misura forfettaria del 25% della somma delle spese previste per struttura e azioni promozionali).
Eventuali spese per consulenza specialistica sono ammissibili entro il limite del 10% dell’intero importo del programma da agevolare.
MASSIMALI DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento può coprire fino all’85% dell’importo delle spese complessivamente previste dal programma approvato e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del Regolamento comunitario “de minimis”.
DOMANDA
La domanda di concessione del finanziamento deve essere redatta su apposito modulo nel quale è indicata la documentazione da allegare, tra cui una relazione illustrativa del programma e l’indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.
ISTRUTTORIA
L’istruttoria è effettuata seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande e sulla base delle seguenti valutazioni:
- validità economica, commerciale e promozionale del progetto e congruità delle spese previste;
- validità tecnica, finanziaria ed economica del programma in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa dell’impresa richiedente;
- congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi 3 esercizi con un tetto massimo del 25%;
Entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda, la SIMEST SpA sottopone alla deliberazione del Comitato la proposta in merito al finanziamento e viene comunicato l’esito all’impresa.
STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Entro 2 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, il beneficiario presenta a pena di decadenza, la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.
Entro 1 mese dal ricevimento della documentazione viene stipulato il contratto.
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
In via generale si eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle spese inserite nel programma approvato.
Le erogazioni possono essere ottenute anche mediante ricorso all’autocertificazione delle spese.
Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il Comitato può concedere un anticipo pari al massimo al 30% dell’importo del finanziamento approvato.
Le ulteriori richieste di erogazione possono essere presentate una volta completata la documentazione di spesa relativa all’anticipo.
L’ultima richiesta di erogazione e relativa documentazione devono essere presentate entro il mese successivo al compimento del biennio (24 mesi) dalla stipula del contratto di finanziamento.
GARANZIE
Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, l’impresa beneficiaria del finanziamento, a fronte dei singoli importi da erogare, deve prestare una o più delle seguenti tipologie di garanzia deliberate dal Comitato:
- fideiussione bancaria,
- fideiussione assicurativa,
- fideiussione di confidi convenzionati,
- fideiussione di intermediari finanziari convenzionati e pegno su titoli di Stato.
RIDUZIONE GARANZIA
Il Comitato Agevolazioni può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie da prestare fino al 50% del finanziamento in relazione alla affidabilità delle stesse con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo.
DURATA
Il periodo di realizzazione del programma decorre dalla data di presentazione della domanda e termina 24 mesi dopo la data della stipula del contratto di finanziamento (durata massima).
Il periodo di utilizzo del finanziamento corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto più 1 mese.
I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di preammortamento e cinque di ammortamento.
E’ facoltà dell’impresa chiedere la riduzione di tali termini.
RELAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
L’impresa deve presentare:
Relazione intermedia:
da inviare entro 2 mesi successivi al compimento del primo anno dalla stipula del finanziamento, pena la sospensione delle erogazioni.
La relazione deve contenere il resoconto dell’attività svolta, segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato.
Relazione finale:
da inviare entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, pena la revoca del finanziamento.
La relazione deve illustrare l’attività svolta nell’ambito del programma approvato, nonché i risultati commerciali e promozionali conseguiti.
Deve, inoltre, contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed i dati relativi al fatturato interno ed estero realizzato negli ultimi tre anni con particolare riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.
CONTROLLI DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
Il Ministero accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione mediante ispezioni in loco, deliberate dal Comitato Agevolazioni e/o avvalendosi della collaborazione dell’ICE o altri soggetti istituzionali.
REVOCA
Il Comitato Agevolazioni può deliberare la revoca del finanziamento nel caso in cui il beneficiario, entro i termini previsti:
- non richieda l’erogazione della quota anticipata o non produca idonea documentazione di spesa a copertura della stessa;
- non produca le relazione richieste (intermedia e finale);
Il Comitato può revocare il finanziamento qualora non risultino realizzate le strutture preventivate o vengano chiuse prima della scadenza del periodo di realizzazione.
Il finanziamento può inoltre essere revocato nel caso di produzione di documentazione incompleta o irregolare.
La revoca del finanziamento comporta il rimborso in unica soluzione, ed entro 3 mesi, degli importi erogati maggiorati degli interessi a tasso di riferimento.
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E CONSOLIDAMENTO DEL FINANZIAMENTO
Si ha consolidamento quando il Comitato delibera di confermare il rimborso dell’importo erogato a tasso agevolato e secondo i tempi di ammortamento stabiliti.
Il consolidamento è riconosciuto se il programma è stato realizzato secondo le modalità ed i termini approvati.
RIMBORSO
Il finanziamento ha una durata non superiore a sette anni, di cui 2 di preammortamento (durante il quale sono pagati solo gli interessi) corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato) e 5 di ammortamento.
Il rimborso del finanziamento è effettuato nei cinque anni successivi al termine del periodo di realizzazione, in rate semestrali posticipate ed a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal Comitato in sede di consolidamento.
CUMULABILITÀ DEI BENEFICI
Le agevolazioni della Legge 133/2008 – art. 6, lettera a) sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal Comitato.
E’ escluso dal divieto di cumulabilità il beneficio relativo alla garanzia assicurativa pubblica.
DOMANDE
Procedura aperta: domande a sportello
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