PMI innovative, al via procedura semplificata di accesso al Fondo di garanzia.
Sostanziale ampliamento, in favore delle PMI innovative, della possibilità di accesso al Fondo di garanzia attraverso la procedura “semplificata”, già prevista dalle attuali disposizioni operative (parte VI).
La procedura semplificata prevede la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria.
Fino ad ora hanno potuto accedere alla procedura semplificata solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non sono assistite da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative e che siano concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella parte VI delle citate disposizioni operative allegate al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella “fascia 1” di valutazione.
II decreto interministeriale 23 marzo 2016 prevede, in relazione alle operazioni finanziarie riferite a PMI innovative, che l’accesso al Fondo tramite la procedura semplificata possa avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, anche nel caso in cui l’impresa rientri nella “fascia 2” di valutazione.
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali. Richiedi informazioni
FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
FINALITÀ
Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a)
• Legge 266/97, art. 15
• DM 248/99
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/05 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005)
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l’innovazione e le Tecnologie del 20/6/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2/7/2005)
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 230 del 3/10/2005)
• Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis” (pubblicato nella G.U.C.E L379/5 del 28/12/06)
• Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 11
• Legge n. 33 del 9/04/2009, art. 7 quinquies
• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25/03/2009
• Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2009
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003):
• valutate “economicamente e finanziariamente sane” mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente;
• appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE: settore agricolo primario, trasporti – tranne autotrasporto merci c/terzi -, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.)
• situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero).
Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge
5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO
• GARANZIA DIRETTA,
concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93):
la garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare
dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI
• CONTROGARANZIA
su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107
D.lgs. 385/93):
– 2 tipologie di intervento:
• “a prima richiesta” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta”
• “sussidiaria” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”
• COGARANZIA,
concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di
garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
SOGGETTI RICHIEDENTI
POSSONO RICHIEDERE LA GARANZIA DIRETTA:
• banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs.385/93;
• intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385;
• S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.
POSSONO RICHIEDERE LA CONTROGARANZIA E LA COGARANZIA:
• consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all’art. 155, comma 4, del d.lgs 1.9.93, n. 385;
• altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93
OPERAZIONI AMMISSIBILI
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa:
• finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti*
• acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti*
• prestiti partecipativi a fronte di investimenti*
• altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità etc. )
*investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data
di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell’aiuto).
IMPORTO MASSIMO GARANTITO
L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000,00 euro, ovvero di 750.000,00 euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991
60.25).
GARANZIA DELLO STATO
L’intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto M.E.F. del 25/03/2009.
- Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie “dirette” e sulle controgaranzie “a prima richiesta” concesse dal Fondo.
- Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.
COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA:
• PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile:
– fino all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla
data di avvio delle procedure di recupero.
• PMI ubicate nei restanti territori:
– fino al 60% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’60% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla
data di avvio delle procedure di recupero
Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria
COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”
• CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”
• La controgaranzia copre fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90%
della somma liquidata al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.
- Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese “femminili” e per le imprese aderenti alla programmazione negoziata).
- Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria
COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”
• CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”
La controgaranzia copre fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.
- Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese femminili e per
le imprese aderenti alla programmazione negoziata)
DECORRENZA DELLA GARANZIA DIRETTA E DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”
La garanzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato, o dalla
data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.
- La garanzia interviene anche se l’insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.
VALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria.
- La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste
nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”, con il conseguente inserimento
dell’impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).
CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
I soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie in alcune fattispecie (microcredito ed operazioni “semplificate”) trasmettendo a UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere di determinate condizioni. In tali casi, alle operazioni è riconosciuta la priorità nella nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.
1)MICROCREDITO
Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 100.000 euro) non assistite da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative), se l’impresa
beneficiaria presenta un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due esercizi e non presenta una perdita nell’ultimo esercizio superiore al 10%
del fatturato.
E’ inoltre prevista una maggiorazione dell’importo base (che è pari a 20.000 euro) secondo determinati parametri:
a) anzianità dell’impresa (+ 5% dell’importo base per ogni anno di attività dell’impresa con un limite di 20.000,00 Euro);
b) numero “addetti” dell’impresa (+25% dell’importo base per ogni addetto con un limite di 20.000,00 Euro);
c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000,00 Euro);
d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000,00 Euro;
e) crescita del fatturato almeno del 5% nell’ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell’ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell’importo base);
f) immobile aziendale:
• di proprietà dell’impresa (+ 200% dell’importo base);
• acquisito con contratto di leasing (+ 200% dell’importo base);
• con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell’importo base).
2) OPERAZIONI “SEMPLIFICATE”
Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria anche al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative
b) l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring;
c) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato
nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
d) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
e) l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.
PROCEDURE E TEMPISTICA
Le procedure per la richiesta e per l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle.
- In particolare, i tempi medi di risposta sono attualmente di circa 20 giorni lavorativi.
- Ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia, deve essere trasmesso il solo modulo di domanda (allegato 1 per la garanzia diretta ed allegato 2 per la controgaranzia), senza la necessità di allegare né bilanci né altra documentazione.
- Il modulo sottoscritto dal soggetto richiedente deve essere inviato (on line, oppure via fax) a UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE Spa,
soggetto gestore dell’intervento.
COSTI
E’ previsto a carico dei soggetti richiedenti il pagamento di una commissione “una tantum” di importo variabile, a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria” e della tipologia dell’operazione finanziaria, tra lo 0,125% e l’1% del finanziamento garantito dal Fondo.
- Per le operazioni relative PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile o di
autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991 60.25).non è prevista alcuna commissione.
GARANZIA DIRETTA: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
La richiesta di garanzia diretta può essere presentata dalla Banca (o dall’Intermediario finanziario):
1. prima della delibera di concessione del finanziamento, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario):
• dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato;
• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.
2. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell’erogazione, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario):
• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.
3. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l’erogazione a saldo, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario):
• dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato.
CONTROGARANZIA: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
La richiesta di controgaranzia deve essere presentata dal Confidi (o Altro fondo di garanzia) entro 6 mesi dalla delibera della garanzia e:
1. prima della delibera di concessione del finanziamento, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):
• dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato;
• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.
2. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell’erogazione, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):
• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione,
l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.
3. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l’erogazione a saldo, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):
• dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato.
Nel caso di controgaranzia “a prima richiesta” le suddette comunicazioni possono essere trasmesse anche da parte dei soggetti finanziatori.
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA
In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento)
entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca per i finanziamenti a breve termine),
ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- Trascorsi 60 giorni dall’intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, i soggetti richiedenti possono
richiedere l’attivazione del Fondo. - La richiesta di attivazione della garanzia deve essere comunque inviata non oltre 120 giorni dall’intimazione di pagamento.
- Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, UNICREDIT MEDIOCREDITO
CENTRALE liquida ai soggetti richiedenti l’importo garantito fino ad un massimo del 60% o 80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60°
giorno successivo alla data della intimazione di pagamento (ammontare dell’esposizione comprensivo di rate insolute, debito residuo e interesse
contrattuali e di mora).
SURROGAZIONE LEGALE:
Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate
ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”
In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
1) Pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:
Entro 3 mesi dal versamento effettuato al soggetto finanziatore, il Confidi o altro fondo di garanzia deve richiedere l’attivazione del Fondo.
Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE liquida al soggetto richiedente l’importo garantito fino ad un massimo del 90% della somma già versata ai soggetti finanziatori dai soggetti richiedenti.
2) Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:
Se il Confidi o altro fondo di garanzia non adempie entro 120 giorni dall’intimazione di pagamento, il soggetto finanziatore può richiedere direttamente l’attivazione del Fondo.
Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione, completa della documentazione prevista, UNICREDIT MEDIOCREDITO
CENTRALE liquida al soggetto finanziatore un importo non superiore al 90% della somma dovuta dal Confidi o altro Fondo di garanzia.
SURROGAZIONE LEGALE:
Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate.
ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”
In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 18 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca nel caso dei finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
Entro 3 mesi, il Confidi o altro fondo di garanzia deve comunicare l’avvio delle procedure di recupero e può richiedere l’acconto sulla futura perdita
in misura non superiore all’80% della somma già versata a titolo provvisorio al soggetto finanziatore.
CONGUAGLIO:
1) a carico del Fondo: entro 3 mesi dal versamento a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, il Confidi o altro fondo di garanzia può richiedere la
liquidazione a saldo ed il Fondo interviene, al netto dell’eventuale acconto già liquidato, in misura non superiore al 90% della somma già versata a
titolo definitivo.
2) a favore del Fondo: la differenza tra la somma versata a titolo di acconto e la quota della perdita deve essere versata al Fondo entro 1 mese.
CUMULABILITÀ
• la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo;
• la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite del plafond “de minimis” (€ 200.000 ovvero € 100.000 per l’autotrasporto)
ESL
Per ciascuna operazione l’ESL è pari al 13,33% dell’importo massimo garantito.
- LA GARANZIA È CONCESSA IN REGIME “DE MINIMIS”