EFFICIENZA ENERGETICA: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica.
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi.
BENEFICIARI: imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, per la realizzazione di progetti di investimento.
INTERVENTI AGEVOLATI: riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; realizzazione e ampliamento di reti per il teleriscaldamento: efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica; riqualificazione energetica degli edifici.
RISORSE: per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.
AGEVOLAZIONI: a) garanzia su singole operazioni di finanziamento; b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a tre anni.
CAPITALE DELL’IMPRESA: l’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.
GARANZIE: Le garanzie sono concesse fino all’ottanta per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro,
FINANZIAMENTI AGEVOLATI: sono concessi da un minimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e ad un massimo di € 4.000.000,00 (quattro milioni), a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabilI.
CUMULABILITÀ: le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali
GESTIONE OPERATIVA: la gestione del Fondo sarà affidata ad Invitalia che provvederà a pubblicare le modalità operative per la presentazione dei progetti.
FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA
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FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA
Il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.
- Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017.
BENEFICIARI
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7.
REQUISITI
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, LE IMPRESE DEVONO:
- a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese.
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) provvedere a tenere una contabilita’ separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilita’ relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta’ cosi’ come individuata nel regolamento GBER;
- g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
INTERVENTI AMMESSI
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.
NELLO SPECIFICO GLI INTERVENTI SOSTENUTI DEVONO RIGUARDARE:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
- la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento,
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
- la riqualificazione energetica degli edifici.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AGEVOLABILI
LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE:
- a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
- di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attivita’ economica;
- di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
- b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
- di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
- di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare;
- di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprieta’ della Pubblica amministrazione.
LE SEZIONI
Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:
- la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
- l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo
La sezione garanzie prevede inoltre, una riserva del 30% per gli i interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% delle risorse stanziate per la concessione di finanziamenti è riservata alla PA.
AGEVOLAZIONI
- a) garanzia su singole operazioni di finanziamento;
- b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni,oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
Le agevolazioni possono essere concesse singolarmente, o essere cumulate, nei limiti della copertura dei costi ammissibili.
- In ogni caso l’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.
INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), punto i) sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall’art.38 del regolamento GBER, e le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 46 del regolamento suddetto.
- In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti di investimento proposti da ESCO, le agevolazioni di cui all’art. 7, comma 1, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de minimis.
GARANZIE
Le garanzie di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse, a valere sulle disponibilita’ del Fondo, fino all’ottanta per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro.
FINANZIAMENTI
I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro milioni), a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili, alle seguenti condizioni:
- a) la misura delle agevolazioni e’ definita nei limiti delle intensita’ massime rispetto ai costi agevolabili, calcolate in ESL.
- b) il finanziamento agevolato e’ restituito dall’impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento
concesso; - c) il finanziamento agevolato non e’ assistito da alcuna forma di garanzia;
- d) l’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario pari almeno all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili;
- e) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse legale, se superiore;
- f) e’ consentita l’estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.
CUMULABILITÀ
È altresì previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
- Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione, esse sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.
COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili per l’esecuzione degli interventi agevolati devono riferirsi all’acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalita’ del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
DETTI COSTI RIGUARDANO:
- a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilita’ nonche’ la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici
pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi ammissibili; - b) le apparecchiature, gli impianti nonche’ macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento;
- c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
- d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica, comprensivo dell’allacciamento alla rete, del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonche’ i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto);
GESTIONE OPERATIVA
La gestione del Fondo sarà affidata ad Invitalia sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvederà a pubblicare le modalità operative per la presentazione dei progetti.
RISORSE
Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020.
- Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.
- Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.
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Tipologie di intervento agevolabili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per
l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e
dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata
l’attivita’ economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per
l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o
delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia
popolare;
iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
di proprieta’ della Pubblica amministrazione.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), punto i), non
sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi
a norme dell’Unione europea gia’ adottate alla data di presentazione
della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di
programma per il miglioramento della qualita’ dell’aria nel Bacino
Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera
a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa
legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte
dalle reti di distribuzione del gas.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i,
relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e
iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive
modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica
di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.
5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i,
relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e
lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino
risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente
l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati
Bianchi.
6. Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1,
lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di
cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi,
a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad
Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto
legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero
dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a),
punto i), ai fini dell’ammissibilita’ delle spese di cui all’art. 16,
sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di
investimento supplementari necessari per conseguire il livello piu’
elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come
segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica e’
individuabile come investimento distinto all’interno del costo
complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a
tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per
l’efficienza energetica e’ individuato come sovra costo rispetto a un
investimento analogo con un livello inferiore di efficienza
energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza
l’agevolazione di cui al presente decreto.
8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a),
punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi
supplementari sostenuti per la costruzione, l’ampliamento e
l’ammodernamento di una o piu’ unita’ di produzione di energia per
realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di
produzione tradizionale. L’investimento e’ parte integrante del
sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il
profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di
investimento. L’importo dell’agevolazione per la rete di
distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza
tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato
operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un
meccanismo di recupero.
9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da
ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai
costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16,
nel rispetto del regolamento de minimis.