PIEMONTE: dal 1 settembre 2020 le società cooperative a mutualità prevalente e i loro consorzi possono accedere al contributo relativo all’incremento del capitale sociale, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento, ai sensi della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.
OBIETTIVO: favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio regionale.
BENEFICIARI: società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi.
SETTORI AMMISSIBILI: non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente derivanti dal regime “de minimis”.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: per spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione; per spese e/o consulenze finalizzate all’introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, creazione di reti commerciali, certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci a favore di tutte le società cooperative.
FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO: per investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, arredi, automezzi); per investimenti immobiliari (acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali). Il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato in 6 anni (di cui 1 di preammortamento) per gli investimenti produttivi e in 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 40% della spesa ammissibile (tetto minimo di contributo 4.000,00 euro, tetto massimo euro 50.000,00).
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO: pari al 100% della spesa ammissibile. Tetto minimo euro 15.000,00 tetto massimo euro 700.000,00. L’intervento del fondo regionale non può superare euro 350.000,00.
DOMANDE PRIORITARIE: sono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate da società cooperative di nuova costituzione, da società cooperative che si impegnano ad incrementare l’occupazione (individuate categorie di soggetti) o a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata temporanea), da società cooperative derivanti da trasformazione o fusione di società, da società cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale previsto dalla L.R. n. 18/94, da società cooperative di abitazione che si impegnano nell’housing sociale, da società cooperative di consumo operanti nei comuni montani, da società cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune.
DOMANDE: dal 1 settembre 2020.
PIEMONTE L.R. 23/2004 e s.m.i.
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INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE
Dal 1 settembre 2020 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di contributo per l’incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento (D.D. n. 473 del 31/07/20)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:
- per spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione,
- per spese e/o consulenze finalizzate all’introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, creazione di reti commerciali, certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci a favore di tutte le società cooperative,
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO:
- per investimenti produttivi
(macchinari, attrezzature, arredi, automezzi); - per investimenti immobiliari
(acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali).
Attualmente non ci sono risorse disponibili per la concessione di contributi/ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’aumento di capitale sociale finalizzato alla realizzazioni di investimenti.
DURATA FINANZIAMENTO
Il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato, a rate trimestrali posticipate, alla banca con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre) in:
- 6 anni (di cui 1 di preammortamento) per gli investimenti produttivi
- 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari.
BENEFICIARI
Società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi.
SETTORI AMMISSIBILI
Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente derivanti dal regime “de minimis”
CATEGORIE DI DESTINATARI
Soci e soci lavoratori di società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi, senza alcuna distinzione in categorie.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
40% della spesa ammissibile
- tetto minimo di contributo 4.000,00 euro,
- tetto massimo euro 50.000,00
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
pari al 100% della spesa ammissibile,
- di cui 50/70% della spesa con fondi regionali a seconda dell’ambito prioritario.
- Tetto minimo euro 15.000,00
- tetto massimo euro 700.000,00.
- L’intervento del fondo regionale non può superare euro 350.000,00.
DOMANDE PRIORITARIE
Sono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate da:
- società cooperative di nuova costituzione,
- da società cooperative che si impegnano ad incrementare l’occupazione (individuate categorie di soggetti) o a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata temporanea),
- da società cooperative derivanti da trasformazione o fusione di società,
- da società cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale previsto dalla L.R. n. 18/94,
- da società cooperative di abitazione che si impegnano nell’housing sociale,
- da società cooperative di consumo operanti nei comuni montani,
- da società cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune.
REGIME DI AIUTO
De minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013
DOMANDE
Dal 1 settembre 2020.
VI INTERESSANO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI UN’ALTRA REGIONE?
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