DECRETO AGOSTO: PROROGATA LA SOSPENSIONE DEI MUTUI, FINANZIAMENTI E LEASING DELLE IMPRESE DAL 30 SETTEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021.
PROROGA MORATORIA PER TUTTE LE PMI: il Decreto agosto proroga, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 i limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing.
PROROGA PER LEIMPRESE DEL COMPARTO TURISTICO: in caso di autorizzazione da parte della Commissione europea la proroga per le imprese del compato turistico sarà estesa al 31 marzo 2021.
PROROGA AUTOMATICA: per le imprese gia’ ammesse alle misure di sostegno la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita’, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
IMPRESE NON ANCORA AMMMESSE: le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalita’.
POSTICIPO SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI: posticipato, inoltre, al 31 gennaio 2021, anche il termine delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.
ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 15/08/2020
ART 65 DECRETO AGOSTO
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ART 65 DECRETO AGOSTO
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30)
PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020
PUNTO 1
All’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
PUNTO 2
IMPRESE GIA’ AMMESSE
- Per le imprese gia’ ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita’, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
IMPRESE NON ANCORA AMMESSE
- Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalita’ previste dall’articolo 56.
PUNTO 3
Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
PUNTO 4
All’articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 gennaio 2021».
PUNTO 5
La presente disposizione opera in conformita’ all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
PUNTO 6
Alle finalita’ di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
- Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all’articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l’ordinaria operativita’ del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO
15/08/2020
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