DECRETO LIQUIDITA’: oltre 77 miliardi il valore delle richieste già presentate al fondo di garanzia.
FINANZIAMENTO GARANTITO: l’importo massimo del finanziamento è pari al 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
NUOVE IMPRESE: per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
DURATA DEL FINANZIAMENTO: la durata dei finanziamenti fino a € 30.000 aumenta da 6 a 10 anni.
FINANZIAMENTI FINO A € 800.000: la durata per i finaziamenti fino a 800.000 aumenta da 6 fino a 30 anni.
FINANZIAMENTO FINO A € 5 MILIONI: con garanzia al 80% del Fondo Centrale di Garanzia. Il finanziamento fino a 5 milioni di euro è rivolto a PMI con fatturato superiore a 3,2 mln.
DOMANDE: fino ad esaurimento fondi e entro il 31 dicembre 2020.
DECRETO LIQUIDITÀ E FONDO DI GARANZIA
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DECRETO LIQUIDITÀ E FONDO DI GARANZIA
Credito e liquidità: oltre 77 miliardi il valore delle richieste già pervenute al Fondo di Garanzia
FINANZIAMENTO GARANTITO
L’importo massimo del finanziamento è pari al 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
NUOVE IMPRESE
Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
DURATA DEL FINANZIAMENTO
La durata dei finanziamenti fino a € 30.000 aumenta da 6 a 10 anni.
FINANZIAMENTO FINO A € 800.000
- Oppure fino a € 120.000 per le imprese del settore Pesca e Acquacoltura;
- Oppure fino a € 100.000 per le imprese del settore Agricoltura;
CON GARANZIA AL 80% DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA E 20% DI UN CONFIDI:
BENEFICIARI
Il finanziamento fino a € 800.000 è rivolto alle PMI, compresi i professionisti, con fatturato fino a 3,2 milioni di euro.
- La cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
- La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia copre fino al 80% del finanziamento, che può arrivare fino al 100% con l’intervento di un Confidi.
CARATTERISTICHE
Il finanziamento deve essere nuovo e avere le seguenti caratteristiche:
- durata massima fino a 30 anni.L’importo massimo del finanziamento è:
- non superiore al 25% del fatturato realizzato nel 2018
- oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
FINANZIAMENTO FINO A 5 MILIONI
Finanziamento fino a 5 milioni di euro con garanzia al 80% del Fondo Centrale di Garanzia.
BENEFICIARI
Il finanziamento fino a 5 milioni di euro è rivolto a PMI con fatturato superiore a 3,2 mln.
- Imprese fino a 499 dipendenti con sede in Italia la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia copre fino al 80% del finanziamento
- finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:
- una durata massima di 72 mesi;
- un importo non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra loro:
- il 25% del fatturato 2019
- il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
In questo caso è necessario presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.
FINANZIAMENTO FINO A 5 MILIONI CON GARANZIA ALL’80% DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA IN CASO DI FINANZIAMENTI GIÀ IN ESSERE
- E’ possibile accedere alla garanzia del Fondo, con copertura dell’80% in garanzia diretta, per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato.
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