FONDO PER LA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che rende operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dal Decreto Rilancio, che consente allo Stato attraverso Invitalia di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni.
FINALITÀ: facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all’investimento e alle tutele occupazionali.
BENEFICIARI: oltre alle aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale, possono accedere allo strumento le imprese con oltre 250 dipendenti o che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’Italia rivestendo un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività.
CONDIZIONI: l’intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%.
MASSIMALE: il tetto dei 10 milioni vale per il complesso degli interventi e può essere superato solo se solo se partecipano anche Regioni o altre amministrazioni locali.
DEROGA PER LE PMI: vale anche nei casi di proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione.
RISORSE: il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021. Leggi tutto l’articolo per conoscere i requisiti richiesti.
FONDO PER LA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA
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FONDO PER LA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che rende operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dal Decreto Rilancio, che consente allo Stato attraverso Invitalia di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni.
FINALITÀ
Facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all’investimento e alle tutele occupazionali.
BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi del fondo previsti dal presente decreto le imprese versanti in uno stato di difficolta’ economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico e si trovano in una delle seguenti condizioni:
- a) sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;
- b) sono costituite in forma di societa’ di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a duecentocinquanta.
Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unita’ locali dislocate sul territorio nazionale; - c) indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e
rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
STATO DI DIFFICOLTA’ ECONOMICO FINANZIARIA
L’impresa e’ considerata in stato di difficolta’ economico finanziaria qualora:
- a) presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficolta’ ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01.
- b) versa in uno stato di difficolta’ ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01.
REQUISITI
Le imprese
- a) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- b) devono avere sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
- c) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali e’ stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
IMPRESE ESCLUSE
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; - c) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Non possono, altresi’, accedere alle agevolazioni le imprese che hanno ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione
o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti non notificati.
PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE
Ai fini dell’accesso al fondo, le imprese devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attivita’ d’impresa.
IL PROGRAMMA DEVE CONTENERE DETTAGLIATE INFORMAZIONI IN ORDINE:
- a) all’impresa proponente, con particolare riferimento alle capacita’ imprenditoriali della compagine sociale;
- b) alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle cause delle difficolta’ del richiedente e alle sue debolezze, al
mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo; - c) alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuita’ e lo sviluppo dell’attivita’ d’impresa e ripristinare la
redditivita’, alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o
esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti; - d) alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria, quali, a titolo esemplificativo:
- processi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della qualita’ del capitale umano impiegato e/o alla riallocazione di addetti all’interno del gruppo societario di appartenenza ovvero presso imprese terze;
- scelte di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzate alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle risorse
umane; - modelli contrattuali e schemi di orario di lavoro funzionali alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- forme socialmente responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale;
- e) alle imprese che abbiano gia’ manifestato interesse all’acquisizione della societa’ o alla prosecuzione dell’attivita’
d’impresa, ovvero alle azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; - f) alle opportunita’ offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilita’ di
recupero degli asset da parte degli stessi; - g) ai costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione.
L’intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%.
MASSIMALE
Il tetto dei 10 milioni vale per il complesso degli interventi e può essere superato solo se solo se partecipano anche Regioni o altre amministrazioni locali.
DEROGA PER LE PMI
Vale anche nei casi di proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione.
RISORSE
Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021.
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