TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE, pubblicato il 9 gennaio 2021 il Decreto sulla Gazzetta Ufficiale con le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio).
BENEFICIARI: Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l’investimento in imprese target aventi le caratteristiche di cui sotto.
FORMA DEGLI INVESTIMENTI DEL FONDO: interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
MASSIMALI DI INTERVENTO DEL FONDO: in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00.
ATTIVITA’ AMMESSE: progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita dellestart-upe PMI ad alto potenziale innovativo.
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FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Decreto interministeriale 4 dicembre 2020
- Fondo per il trasferimento tecnologico
- Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021.
Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio)
RISORSE
Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono attuati nell’ambito delle
disponibilità del medesimo fondo pari a euro 500.000.000,00.
BENEFICIARI
Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l’investimento in imprese target aventi le caratteristiche di cui al presente articolo.
Le imprese target, in particolare:
- a) costituiscono PMI innovativee con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su
tutto il territorio nazionale,con particolare riferimento per quelle qualificabili:- i. start-up innovative;
- ii. PMI innovative;
- iii. spin off e spin out di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici.
- b) sono in via di costituzione o costituite da non più di 60 mesi e si trovano nella fase di avvio
dell’attività imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e precompetitivo; - c) operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con
priorità per le tecnologie healthcare, l’information technology, il settore della green economy e il
deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza
artificiale).
FORMA DEGLI INVESTIMENTI DEL FONDO
Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumerela forma di:
- interventi in equity equasi e quity,
- prestiti convertibili e
- strumenti finanziari di partecipazione,
- contratti e grant contenenti opzioni convertibili,
- in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 21 o 22 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all’operazione di investimento interessata.
- Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID – 19 e dellaComunicazione 2014/C198/01.
MASSIMALI DI INTERVENTO DEL FONDO
In funzione delle caratteristiche e dell’ambito tecnologico in cui opera l’impresa beneficiaria, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa:
- in misura non inferiore a euro 100.000,00 e
- non superiore a euro 15.000.000,00,
nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Ferme restando le tipologie di soggetti beneficiari dell’intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, gli interventi possono essere effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.
- Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalità tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all’operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.
ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO
Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, l’Agenzia attua, a valere sulle medesime risorse di cui all’articolo3, comma 2, interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spinoff, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministerosecondo le modalità individuate dalla convenzione di cui all’articolo 3.
ATTIVITA’ AMMESSE
Gli interventi suddetti possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita dellestart-upe PMI ad alto potenziale innovativo.
Le predette attività possono essere attuate anche attraverso:
- a) la promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Fondo per il trasferimento tecnologico;
- b) la predisposizione di database volti a facilitare l’individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure professionali per l’integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico;
- c) l’allestimento di piattaforme o altri strumenti utili a facilitare la conoscenza dello stato dell’arte dei diritti di proprietà intellettuale negli ambiti tecnologici sostenuti dal Fondo per il trasferimento tecnologico o nelle iniziative di trasferimento tecnologico promosse dalla Fondazione Enea Tech;
- d) lo svolgimento di seminari e altre attività di formazione per la creazione di figure professionali nel settore del trasferimento tecnologico e dell’innovazione;
- e) la predisposizione di studi e ricerche negli ambiti di interesse dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- f) altre progettualità volte a favorire il trasferimento tecnologico promosse dal soggetto attuatore in collaborazione con università, enti di ricerca e altre istituzioni o enti competenti nel settore della ricerca e dell’innovazione.
DECRETO
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021.
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