LIQUIDITA’ FINO A 30.000: operativa dal 13 gennaio l’estensione della durata dei finanziamenti fino a 15 anni con garanzia 100%.
MODIFICHE DAL 13 GENNAIO 2021: alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo di Garanzia presentate a partire dal 13 gennaio 2021, a valere sul Decreto Liquidità, sono applicate le seguenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021:
DURATA: è’ possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia per finanziamenti con durata fino a quindici anni;
NUOVI BENEFICIARI: è possibile presentare le richieste di ammissione in anche a favore di promotori e mediatori finanziari; Promotori finanziari; Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari; Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
PROLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI GIA’ ESISTENTI: è possibile richiedere, anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.
FINANZIAMENTI FINO A 40.000 €: è stato inoltre reso operativo l’innalzamento ad € 40.000 dell’importo massimo del Microcredito, già previsto dalla DL Liquidità.
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LIQUIDITA’ FINO A 30.000 €
LIQUIDITA’ FINO A 30.000 €
Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (di seguito Legge di Bilancio 2021) e innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito ex art. 111 del T.U.B.
FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 13 gennaio
2021 ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (DL Liquidità), sono applicate le seguenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
DURATA
- È possibile presentare richieste di ammissione con durata fino a quindici anni;
- È possibile richiedere, per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.
PROLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI GIA’ ESISTENTI
L’ADEGUAMENTO POTRÀ ESSERE RICHIESTO:
- per i finanziamenti che,
alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa; - per i finanziamenti che,
alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:- a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento.
- per i finanziamenti che,
alla data del 13 gennaio 2021, sono già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:- a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
- b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovranno essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento.
GARANZIA GRATUITA E AUTOMATICA SENZA ISTRUTTORIA
Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.
TASSO DI INTERESSE
Ai sensi del comma 218) dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.
NUOVI BENEFICIARI
È possibile presentare le richieste di ammissione in anche a favore di promotori e mediatori finanziari; Promotori finanziari; Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari; Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
FINANZIAMENTI FINO A 40.000 €
È stato reso operativo l’innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito ex art. 111 del T.U.B. previsto dall’articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (DL Liquidità).
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